CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 29891 /2022 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappre- Oggetto:IVA –riscossione – controllo automatico dichia- razione sentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo p.e.c.: giu- [OSCURATO:EMAIL])con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c.: pietrodavidesarti@ordineavvocati- roma.org)in Roma via Paisiello 15; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore ; –intimata – avversola sentenza n. 4945 / 4 /20 2 2 della Commissione tributaria re- gionaledella Sicilia depositata il 26 / 5 /20 2 2 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.4945/4/2022 veniva rigettato l'appello proposto dall o [OSCURATO:PERSONA]- nuccio- Tiralongo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa n. 1691/7/2016che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da lla contribuente, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29820080005360515,emessa ex art. 54 - bis d.P.R. 633/1972, con cui venivachiesto il versamento di IVA e sanzioni per l’anno 20 0 4 . 2.Il giudice di prime cure stabiliva la debenza del tributo, riducendo le sanzioniirrogate ad 1/3 del minimo di legge. Contro tale decisione proponeva appello l’associazione professionale deducendo, si legge nella sentenza impugnata, censure per: inesi- stenza della notifica della cartella di pagamento, difetto di sottoscri- zionedel ruolo e di indicazione del responsabile del procedimento am- ministrativo, violazione dell’art. 54 - bis, comma 3, d.P.R. 633/1972, nonché6, comma 5, l. n.212/2000 in ordine, rispettivamente, al man- catoinvio del cd. avviso bonario e alla mancata comunicazione in or- dineall’esito della liquidazione delle imposte, omessa motivazion e in ordine all’eccepita inesistenza della pretesa erariale. La decisione di primogrado veniva integralmente confermata dal giudice d’appello. 4. Parte contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, affidat o a tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ., mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione è ri- mastaintimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta la nullità della decisione impu- gnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ. nella partein cui il giudice di appello ha statuito, con affermazioni ritenute apoditticheed assertive tali da rendere la motivazione della decisione meramente apparente, che nel caso di specie la iscrizione a ruolo in- corporatanella cartella di pagament o impugnata ha ad oggetto impo- ste dichiarate e non versate. Muovendo da tale assunto il giudice di appello ha ritenuto insussistente l’obbligo per l’ e nte impositore di in- staurareil contraddittorio procedimentale con il contribuente, prima di iscriverea ruolo le imposte apparentemente dovute all’esito della atti- vitàdi liquidazione. Conil secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 6 , comm i 2 e 5, L. n . 212/2000nella parte della sentenza impugnata in cui il g iudice di ap- pelloha affermato che, al termine della liquidazione delle dichiarazioni fiscalipresentate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta adinstaurare il contraddittorio procedimentale con il contribuente nei casi in cui l’ e nte impositore si sia limitato ad accertare l ’ esistenza di impostedichiarate e non versate. 2.I due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente e non possono trovareingresso. 2.1.La cartella è originata da un controllo delle dichiarazioni . P ertanto , intema di controlli delle dichiarazioni tributarie l'attività dell'Ufficio ac- certatore,qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo edalle incongruenze dagli stessi risultanti, il controllo non implica va- lutazioni,sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta aisensi degli artt. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n.633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (v. Cass., Sez. 6 - 5, 10 dicembre 2021, n. 39331; Cass., Sez. 6 - 5, 20 dicembre2017, n. 4360; Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17758). 2.2.La Suprema Corte ha avuto modo di precisare numerose volte (ad es.,cfr. Cass. n. 27724 del 2023) che l’obbligo di notificare la comuni- cazionedi irregolarità prima della cartella esattoriale sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi. Infatti,quando dai controlli automatici eseguiti si riscontra un risultato diversorispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguitidall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, il re- lativoobbligo imposto all'amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità,poiché si tratta di una forma blanda di partecipazione del con- tribuente nel procedimento, inidonea a generar e un vincolo procedi- mentalein termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endo- procedimentale. 2.3.La conclusione si giustifica in considerazione del maggiore grado diattendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispon- dereuna conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina par- tecipativa ai fini della validità del cons equenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. In buona sostanza (v. Cass. sentenza del 06/03/2024n. 5981), nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tri- buti dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato gradodi attendibilità del le irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di uneffettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del le- gislatore, non rappresenta una fase indispensabile de l procedimento . Èinfatti sempre possibile per il contribuente far valere eventuali do- glianzein punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di im- pugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimental e imposto dall’art.6,comma 5, Statuto del contribuente, obbligo sanzionato con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo l’orientamentoconsolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso, nel quadronormativo applicabile ratione temporis non è imposto in tutti i casiin cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Lamemoria illustrativa richiama , tra l’altro, la sentenza Cass. S ez. U . n.21271del 2025 in tema di contraddittorio procedimentale e la prova diresistenza precisando che la ripresa riguarda l'IVA, ma il riferimento alla cd. prova di resistenza è , oltre che tardivamente introdotto nel giudiziosul piano fattuale , anche inconsistente . L a parte si limita tau- tologicamentead affermare l’esistenza di incertezze sugli esiti delle li- quidazioni,che sarebbero a suo dire “evidenti” per il fatto che era stato inviatoun avviso bonario (comunicazione preventiva) , circostanza pe- raltrola cui esistenza è contestata dalla stessa cont r ibuente, e che la dichiarazioneIVA non esponeva IVA a debito , circostanza irrilevante . 2.4.Orbene, la decisione impugnata si è attenuta a tale interpretazione giurisprudenziale,affermando «sul terzo motivo di gravame, col quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.54 - bis, comma 3, d.P.R. n.633/7 2 , dell’art.6, commi 1 e 5, della legge n.212/2000, nonché dell’art.2, comma 2, d.lgs. n.462/97, il Collegio osserva che l’obbligo de lla comunicazione del risultato della liquida- zionedelle imposte, quando l’Ufficio osserva che l’obbligo della comu- nicazionedel risultato della liquidazione delle imposte, quando l’Ufficio attivala procedura di cui agli artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 - b is d.P.R. n.633/72, scatta ogni qual volta l’Ufficio abbia esercitato il potere di rettificaconferitogli dagli articoli ut supra e non già anche nel caso in cui l’Ufficio si sia limitato a prede atto della dichiarazione del contri- buentee a farla propria senza nulla aggiungere e modificare » (v. p.3 sentenza).Il giudice ha così accertato che la cartella è stata emessa a seguitodi controllo automatico sulla base dei dati forniti dalla stessa partecontribuente, profilo che logicamente dimostra la conoscenza di fattidal contribuente condivisi con l’Amministrazione spontaneamente, econseguentemente non sussiste quell’incertezza che richiede la an- tecedenteinterlocuzione tramite comunicazione preventiva . 2.5. La sentenza , inoltre , contiene un’ulteriore afferma zione , a con- ferma dell’accertamento, logico e per nulla apparente, condotto sulla basedegli elementi istruttori che qualificano la cartella come emessa exart. 54 - bis d.P.R. 633/1972 . Si legge a pag.3 della sentenza impu- gnata:«In quest’ultima ipotesi, che è quella ricorrente nella fattispecie incausa, non si rende necessario l’invio della comunicazione (cd. av- viso bonario), atteso che il contribuente è già a conoscenza degli omessiversamenti relativi alla dichiarazione presentata. Mentre nella primaipotesi sussiste l’interesse a ricevere la comunicazione dell’ope- ratodell’Ufficio, allo scopo di approntare il diritto di difesa, pre disporre la documentazione necessaria ed acquisire, eventualmente, gli stru- menti finanziari necessari a sopperire al maggior onere impostogli dall’ente impositore (…) » . Tale motivazione non solo complessiva- menterispetta il minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U. n.8053 del 2014),ma è anche pienamente rispondente ai principi di diritto elabo- rati dalla Sezione sopra richiamati , con conseguente reiezione delle censurein disamina . 3.Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. nellaparte della sentenza impugnata in cui il g iudice di appello ha af- fermatoche era onere della associazione professionale resistente pro- varela inesistenza della pretesa erariale derivante dalla liquidazione exart. 54 bis d.P.R. n . 633/72 . 4.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , che nonha affatto posto a carico di parte contribuente l’onere di provare la pretesa erariale. Al contrario, come si evince dagli stralci di motiva- zione sopra riportati, il giudice ha accertato che la cartella è stata emessaa tavolino, senza incertezza alcuna rispetto alla dichiarazione peril periodo di imposta, e che l’Amministrazione finanziaria si è limi- tata«a farla propria senza nulla aggiungere o modificare (…) ipotesi (…)ricorrente nella fattispecie » (p.3 sentenza) . Èdunque documentato, afferma la CTR , il fondamento della pretesa e ciòsulla base della dichiarazione fiscale stessa della parte. A fronte di taleaccertamento fattuale , so ggiunge il giudice , è rimasta indimostrata laprospettazione della ricorrente secondo cui la pretesa tributaria sa- rebbeinesistente. Tale statuizione di merito non è revocabile in dubbio neitermini proposti davanti alla giudice di legittimità . 5. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedi- mento va adottato in punto di spese di lite in assenza di costituzione dell’intimata. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso .