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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37108/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-04-2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2022, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 16 aprile 2018, con cui il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", esercente l'attività di produzione di divani e poltrone, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le relative dichiarazioni annuali, evadendo così l'irpef per l'ammontare di 237.163,02 euro e l'iva per 181.106 euro; in Modugno il 30 settembre 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Fraddosio, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto a punti essenziali sollevati con l'appello proposto dall'imputato, con particolare riferimento alle modalità c:on cui era stata determinata l'imposta evasa, non essendo state considerate le voci di costo sostenute dalla società amministrata da F'raddosio, desurnibili dalle fatture passive specificamente indicate nei mastrini di conto allegati al processo verbale di contestazione del 19 maggio 2015 e indicate nel bilancio di liquidazione depositato regolarmente presso la CCIAA di Bari il 25 settembre 2013, nel quale non è stato previsto alcun riparto attivo, evincendosi dalla documentazione prodotta in sede di accertamento che la società in verifica, per l'anno di imposta 2012, non aveva conseguito alcun utile o ricavo.

A tali specifiche censure che erano state sollevate nell'atto di appello, la Corte territoriale avrebbe fornito risposte solo apparenti, venendo così meno al proprio onere motivazionale.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art.187 e 192 cod. proc. pen. nonché il travisamento della prova e l'omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle soglie di evasione iva per il 2012 e la violazione dell'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000: si ribadisce che la individuazione del reddito prodotto dalla società verificata è avvenuta esclusivamente alla stregua di un criterio valutativo induttivo, fondato su mere presunzioni, senza che venisse svolto alcun controllo sui costi effettivamente sostenuti dalla società o sull'esistenza di iva a credito derivante dagli acquisti effettuati, non potendo ritenersi esaustivo il ricorso alle presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.

Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2015 dal personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto la fabbricazione di poltrone e divani, società che ha cessato la sua attività il 9 ottobre 2013 a seguito di procedura di liquidazione, Prima di ciò, il legale rappresentante della società era stato [OSCURATO:PERSONA].

Dalla verifica svolta è in particolare emerso che la società amministrata dall'imputato non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'iva per gli anni 2012 e 2013; tuttavia, per l'anno di imposta 2012, la società aveva presentato la comunicazione annuale dei dati iva, da cui risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato operazioni attive per euro 862.411 e operazioni passive per euro 115.864: attraverso un questionario inviato alla destinataria delle fatture attive, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si aveva conferma dell'ammontare delle operazioni attive evidenziate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione annuale dei dati iva.

Pertanto veniva accertata un'iva dovuta all'Erario pari per il 2012 a 156.774 euro, mentre i ricavi derivanti dalle operazioni attive non sono stati dichiarati, con imposta sul reddito evasa (calcolata applicando l'aliquota Ires del 27,5% sull'imponibile ottenuto sottraendo dalle fatture attive i costi corrispondenti alle fatture passive) pari a 205.300 euro, cifra inferiore a quella riportata nel capo di imputazione, ma comunque superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, pari a 50.000 euro.

Di qui il giudizio sulla configurabilità del reato, scaturito cla una valutazione unitaria degli accertamenti svolti, di tipo non solo induttivo, fermo restando che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, come avvenuto nel caso di specie.

I giudici di merito, in ogni caso, nel confrontarsi con le deduzioni difensive circa l'incompletezza dell'accertamento di P.G., hanno rimarcato il mancato rinvenimento dei registri iva della società, delle fatture attive e passive e della documentazione riguardante i rapporti di lavoro, sottolineando la mancata prova di costi diversi sostenuti dall'impresa e dunque l'assenza di elementi idonei a smentire l'accertamento operato dai finanzieri sulla base degli elementi dichiarati dall'imputato nella comunicazione annuale dei dati iva, oltre che sugli esiti del questionario inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e sui dati estrapolati dalla Banca dati Serpico.

Tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quantomeno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, evenienza questa non riscontrata nel caso di specie, essendo stato altresì precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5:3980 del 16/07/2018, Rv. 274564) che, in materia di Iva, la determinazione della base imponibile (e della relativa imposta evasa) deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette, ciò in quanto l'Iva è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.

Orbene, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, in quanto razionale e saldamente ancorato alle acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che, peraltro in termini non adeguatamente specifici, sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), non potendosi sottacere, per altro verso, che l'odierno ricorso, oltre a essere generico (come ancor più generico era stato l'appello) nell'evocare i costi ulteriori che nell'anno di riferimento sarebbero stati sostenuti dall'impresa e ignorati in sede di merito, sconta palesi limiti di autosufficienza nel richiamo a ulteriori fonti di prova (come il bilancio di liquidazione o i mastrini di conto allegati al processo verbale di contestazione del 19 maggio 2015), il cui contenuto non è stato né prodotto, né quantomeno riportato nel suo contenuto probatorio essenziale.

2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate a fronte di un apparato argomentativo non illogico e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Fraddosio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. :186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-04-2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2022, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 16 aprile 2018, con cui il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", esercente l'attività di produzione di divani e poltrone, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le relative dichiarazioni annuali, evadendo così l'irpef per l'ammontare di 237.163,02 euro e l'iva per 181.106 euro; in Modugno il 30 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Fraddosio, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto a punti essenziali sollevati con l'appello proposto dall'imputato, con particolare riferimento alle modalità c:on cui era stata determinata l'imposta evasa, non essendo state considerate le voci di costo sostenute dalla società amministrata da F'raddosio, desurnibili dalle fatture passive specificamente indicate nei mastrini di conto allegati al processo verbale di contestazione del 19 maggio 2015 e indicate nel bilancio di liquidazione depositato regolarmente presso la CCIAA di Bari il 25 settembre 2013, nel quale non è stato previsto alcun riparto attivo, evincendosi dalla documentazione prodotta in sede di accertamento che la società in verifica, per l'anno di imposta 2012, non aveva conseguito alcun utile o ricavo. A tali specifiche censure che erano state sollevate nell'atto di appello, la Corte territoriale avrebbe fornito risposte solo apparenti, venendo così meno al proprio onere motivazionale. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione degli art.187 e 192 cod. proc. pen. nonché il travisamento della prova e l'omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle soglie di evasione iva per il 2012 e la violazione dell'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000: si ribadisce che la individuazione del reddito prodotto dalla società verificata è avvenuta esclusivamente alla stregua di un criterio valutativo induttivo, fondato su mere presunzioni, senza che venisse svolto alcun controllo sui costi effettivamente sostenuti dalla società o sull'esistenza di iva a credito derivante dagli acquisti effettuati, non potendo ritenersi esaustivo il ricorso alle presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2015 dal personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto la fabbricazione di poltrone e divani, società che ha cessato la sua attività il 9 ottobre 2013 a seguito di procedura di liquidazione, Prima di ciò, il legale rappresentante della società era stato [OSCURATO:PERSONA]. Dalla verifica svolta è in particolare emerso che la società amministrata dall'imputato non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'iva per gli anni 2012 e 2013; tuttavia, per l'anno di imposta 2012, la società aveva presentato la comunicazione annuale dei dati iva, da cui risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato operazioni attive per euro 862.411 e operazioni passive per euro 115.864: attraverso un questionario inviato alla destinataria delle fatture attive, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si aveva conferma dell'ammontare delle operazioni attive evidenziate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione annuale dei dati iva. Pertanto veniva accertata un'iva dovuta all'Erario pari per il 2012 a 156.774 euro, mentre i ricavi derivanti dalle operazioni attive non sono stati dichiarati, con imposta sul reddito evasa (calcolata applicando l'aliquota Ires del 27,5% sull'imponibile ottenuto sottraendo dalle fatture attive i costi corrispondenti alle fatture passive) pari a 205.300 euro, cifra inferiore a quella riportata nel capo di imputazione, ma comunque superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, pari a 50.000 euro. Di qui il giudizio sulla configurabilità del reato, scaturito cla una valutazione unitaria degli accertamenti svolti, di tipo non solo induttivo, fermo restando che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, come avvenuto nel caso di specie. I giudici di merito, in ogni caso, nel confrontarsi con le deduzioni difensive circa l'incompletezza dell'accertamento di P.G., hanno rimarcato il mancato rinvenimento dei registri iva della società, delle fatture attive e passive e della documentazione riguardante i rapporti di lavoro, sottolineando la mancata prova di costi diversi sostenuti dall'impresa e dunque l'assenza di elementi idonei a smentire l'accertamento operato dai finanzieri sulla base degli elementi dichiarati dall'imputato nella comunicazione annuale dei dati iva, oltre che sugli esiti del questionario inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e sui dati estrapolati dalla Banca dati Serpico. Tale impostazione appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856), secondo cui, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quantomeno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, evenienza questa non riscontrata nel caso di specie, essendo stato altresì precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5:3980 del 16/07/2018, Rv. 274564) che, in materia di Iva, la determinazione della base imponibile (e della relativa imposta evasa) deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette, ciò in quanto l'Iva è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali. Orbene, il percorso argomentativo delle sentenze di merito, in quanto razionale e saldamente ancorato alle acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che, peraltro in termini non adeguatamente specifici, sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), non potendosi sottacere, per altro verso, che l'odierno ricorso, oltre a essere generico (come ancor più generico era stato l'appello) nell'evocare i costi ulteriori che nell'anno di riferimento sarebbero stati sostenuti dall'impresa e ignorati in sede di merito, sconta palesi limiti di autosufficienza nel richiamo a ulteriori fonti di prova (come il bilancio di liquidazione o i mastrini di conto allegati al processo verbale di contestazione del 19 maggio 2015), il cui contenuto non è stato né prodotto, né quantomeno riportato nel suo contenuto probatorio essenziale. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate a fronte di un apparato argomentativo non illogico e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Fraddosio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. :186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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