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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03261/2022

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ORDINANZA sul ricorso 5675/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 Numero di raccolta generale 3261/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Apostille del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs, contro l’ordinanza del 12 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato efficace ed esecutiva in Italia la sentenza del 9-16 settembre 2013 emessa dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], sentenza confermativa dell’Ordine del 25 giugno 2013 della stessa Corte suprema, recante condanna al pagamento della somma di 217.999,94 USD, di cui 217.359,94 USD a titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato ed il resto per esborsi, regolando altresì le spese di lite.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 839 e 849 c.p.c. in relazione agli artt. 64 e 67 legge n. 218/95 ed all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc — Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) in relazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 all'omesso esame riguardante la questione relativa alla mancata Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 notifica del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ratificata dalla l. n. 1253/1966 e dell'assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti - Violazione dell'art. 64, comma 1, lett. d), legge n. 218/95 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc. (Pag. 8). 2) Falsa applicazione e violazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 64, lett. b), legge n. 218/95 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 5.10.1961 in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in merito alla questione riguardante l'inesistenza della notifica del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quella riguardante l'assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti (Pag. 15). 3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. b), legge n. 218/95 (Violazione del diritto di difesa) in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione degli articoli 4 e 7, comma 1, legge n. 390/82 e 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja per inesistente notifica dell'atto di citazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed alla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e per la non riscontrata assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa) (Pag. 18). 4) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. b), legge n. 218/95 (Violazione del diritto di difesa) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Error in procedendo (violazione dell'art. 64, comma 1, lett. d), legge n. 218/95 Improcedibilità dell'azione) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Erroneità della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 sentenza per omessa trattazione della questione relativa alla Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 identificazione del corretto numero civico del destinatario (omesso accertamento anagrafico) ed alla inesistenza/nullità delle notifiche del 10.6.2014 e del 27.11.2015 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc. (Pag. 24). 5) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. g), legge n. 218/95 (Violazione del principio dell'ordine pubblico) - Violazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc in relazione all'omesso esame riguardante la questione relativa al difetto assoluto di motivazione - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. (Pag. 30).

4. ― Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità di ciascuno dei motivi.

4.1. ― È inammissibile il primo mezzo.

Con esso, si lamenta non soltanto il difetto di notificazione «del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ma soprattutto l’errore della Corte d’appello, la quale avrebbe dato attuazione ad un provvedimento che non aveva natura di sentenza, ma di semplice attestazione proveniente da un cancelliere dell’ufficio giudiziario statunitense.

A tale ultimo riguardo, la Corte d’appello ha osservato: «La domanda involge non già un lodo straniero ma una sentenza, segnatamente la sentenza del 9-16 settembre 2013 emessa dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs della somma di … La sentenza ha confermato l’ordine reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] ed è passata in giudicato come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte4 di 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 Suprema … In particolare la pronuncia in esame è stata resa non già Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 da un arbitro ma da un organo giudiziario all’esito di un procedimento giurisdizionale; tanto emerge chiaramente dal tenore del provvedimento reso dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] che si conclude con un dispositivo di accoglimento della domanda … e conseguente condanna».

Orbene, il ricorrente ha replicato, come si premetteva, che quella considerata dalla Corte d’appello non sarebbe stata una sentenza, ma una semplice attestazione di cancelleria, secondo quanto si desumerebbe dal fatto di essere sottoscritta da un cancelliere e non dal giudice, cancelliere che ― sottolinea il Guzzo ― aveva tra l’altro provveduto alla liquidazione delle spese, come previsto dal precedente Ordine del 25 giugno 2013.

E tuttavia: -) se il motivo è da intendere come diretto a denunciare una sorta di svista commessa dalla Corte d’appello, per avere scambiato l’attestazione per sentenza, esso è inammissibile perché diretto a denunciare un errore revocatorio, un errore di percezione non suscettibile di essere fatto valere mediante ricorso per cassazione; -) se il motivo è da intendere come diretto a denunciare un errore giuridico commesso dalla Corte d’appello, nell’aver qualificato come sentenza un provvedimento che tale non era secondo il diritto dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è inammissibile perché privo del requisito di specificità, giacché manca di qualunque riferimento al quadro normativo che, secondo detto diritto, avrebbe imposto di considerare il provvedimento quale mera attestazione e non quale sentenza (il che, è superfluo dire, non ha nulla a che vedere col dovere del giudice italiano di conoscere la legge straniera: articolo 14 legge 31 maggio 1995, n. 218), affidandosi invece a meri dati esteriori, nel complesso insignificanti, in assenza delle necessario inquadramento normativo: la descrizione semplicemente fattuale del contenuto del provvedimento di cui si è detto ― si giunge finanche F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 comparare «la grafica dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 25.6.2013 con quella della “sentenza” del 9-16.9.2013, dalla quale è profondamente diversa» ― non risponde dunque all’esigenza, cui il ricorrente per cassazione è esposto, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (v.

Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Per il resto, con riguardo al tema della notificazione tanto del lodo arbitrale richiamato dal ricorrente, quanto dell’ordine del 25 giugno 2013 ― tema che in effetti ispira, in un modo o nell’altro, anc he gli altri motivi, nei quali è pletoricamente ribadito ―, il motivo è inammissibile perché mirato ad un aspetto privo di decisività, e dunque, nuovamente, perché aspecifico, dal momento che la Corte d’appello ha espressamente ritenuto applicabile al caso in esame la disciplina dettata dall’articolo 64 della legge numero 218 del 1995, e tale legge richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, senza che siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché, ai fini del riconoscimento, non è richiesta la notificazione di atti ulteriori rispetto a quello introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di riconoscimento, quali, nella specie, lodo ed ordinanza.

Né il difetto di notificazione dell’Ordine del 25 giugno 2013 può assumere rilievo sotto il profilo della violazione dei diritti essenziali della difesa (in buona sostanza perché recante la motivazione poi recepita dalla decisione fatta oggetto di riconoscimento, priva invece di motivazione), giacché il giudice di merito ha accertato che «l’ordine della Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato regolarmente notificato in data 26/6/2013; tanto emerge sia dal tenore della predetta sentenza sia dall’affidavit di notificazione in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 atti»: in proposito è assorbente il rilievo che la censura è Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché non riporta l’esatto contenuto dell’affidavit richiamato dalla Corte d’appello e, dunque, non consente di verificare, sotto il profilo della conformità a diritto, se il giudice di merito abbia colto nel segno nel ritenere l’atto ritualmente notificato, con la precisazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza trova applicazione anche nel caso di deduzione di errores in procedendo (tra le tante da ultimo Cass. 6 settembre 2021, n. 24048).

4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo.

Esso si sofferma nuovamente sull’ordinanza del 20 giugno 2013, lamentando che essa, come pure il lodo al quale si è già accennato, non sarebbe stata depositata in copia legalizzata e tradotta, oltre a non essere stata notificata.

Ma tali aspetti sono insignificanti, e dunque il motivo è aspecifico, una volta che la Corte d’appello ha identificato il provvedimento oggetto del chiesto riconoscimento nella sentenza di cui si è detto, in sé considerata, senza le addenda del lodo e dell’ordinanza, ed il Guzzo non ha utilmente censurato, come si è visto nell’esame del primo mezzo, la statuizione sul punto.

Eguale ragionamento vale per la denunciata violazione della lettera d) dell’articolo 64, primo comma, della legge numero 218 del 1995, la quale richiede che la sentenza sia passata in giudicato: difatti la Corte d’appello, dopo aver ritenuto che il provvedimento oggetto della domanda di riconoscimento fosse la sentenza del 9-16 settembre 2013, ha osservato che la sentenza era «passata in giudicato come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]»: e cioè, la ratio decidendi si riassume in ciò, che il passaggio in giudicato concerneva la sentenza in sé considerata, nulla pertanto rilevando la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 notificazione del precedente Ordine.

Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022

4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile.

Vi si discorre ancora una volta della notifica degli atti del giudizio arbitrale e dell’ordinanza del 25 giugno 2013, che sarebbe stata effettuata irritualmente a mezzo di corriere internazionale: e si è già visto che le censure svolte in proposito sono inammissibili.

Dopo di che il ricorrente si occupa della notificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza del 9-16 settembre 2013: notificazione che la Corte d’appello ha ritenuto ritualmente perfezionata, essendo la relata sottoscritta con firma illeggibile, da attribuirsi come tale al Guzzo (la Corte d’appello richiama Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2010, n. 9962 ed altre successive conformi).

Il motivo di doglianza, al riguardo, si incentra sull’assunto che «la sottoscrizione di che trattasi non reca una “grafia illeggibile”, ma si legge chiaramente che la sottoscrizione è di un tale “[OSCURATO:PERSONA]”»: il che non ha nulla a che vedere con un vizio suscettibile di denuncia mediante ricorso per cassazione, trattandosi di accertamento di fatto ― se la sottoscrizione fosse o no leggibile ― non sindacabile in questa sede.

In ogni caso, è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui la notificazione sarebbe inesistente, avuto riguardo ai noti principi affermati da Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2016, n. 14916, che ha ristretto la configurabilità dell’inesistenza alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

4.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile.

Esso è difatti volto a ribaltare un accertamento di merito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 insindacabile nel giudizio di legittimità, quale quello della Corte Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 d’appello secondo cui: «Il rilievo che il resistente risiedesse in luogo diverso ― segnatamente al civico 1 (e non già al civico 3) di via [OSCURATO:PERSONA] in Scario di S. Giovanni a Piro ― non può essere condiviso; esso poggia su dati risultanti da una carta di identità rilasciata nel 1996, ossia in epoca significativamente antecedente rispetto all’introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza in esame e per di più risulta adeguatamente contrastato dal fatto che la notificazione dell’atto introduttivo del presente procedimento è stata indirizzata proprio al civico 3 di via [OSCURATO:PERSONA] con esito positivo attesa la ricezione dell’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la sua costituzione in giudizio».

Dopodiché il motivo ritorna ulteriormente sull’omessa notifica dell’Ordine del 25 giugno 2013 e del lodo, aspetti, questi, dei quali si è già detto.

4.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile.

Si sostiene che la decisione oggetto di riconoscimento non avrebbe dovuto essere riconosciuta perché totalmente carente di motivazione, e si contrasta la motivazione in proposito addotta dalla Corte d’appello, che ha richiamato in senso contrario, Cass. 12 gennaio 2017.

Il motivo, in realtà, non concerne però, per lo più, il difetto di motivazione, ma ribadisce ancora una volta che il principio richiamato dalla Corte d’appello non potrebbe essere applicato nella specie perché «il contraddittorio non è mai stato instaurato» e «la sentenza non è passata in giudicato»: e cioè il ricorso ritorna nuovamente sull’assunto che «né il lodo arbitrale del 2.5.2013, nell’ordinanza ingiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e finanche la “sentenza” del 16.9.2013, che tale non è, sono mai stati notificati nel rispetto del (e con le garanzie previste dal) citato articolo 5 della Convenzione dell’Aja, né è mai stata esibita dalla parte oggi intimata la prova F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si tratta dunque di aspetti già in precedenza esaminati.

Nel corpo del motivo viene anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di ordine pubblico processuale, e si evidenzia che la sentenza «è del tutto sprovvista di alcun corredo motivazionale», ma al riguarda la censura è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., avuto riguardo al principio secondo cui: «In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno» (Cass. 15 aprile 2019, n. 10540, che ha ribadito il principio già affermato da Cass.12 gennaio 2017).

Infine il motivo richiama argomenti di pieno merito attinenti alla sostanziale infondatezza della pretesa dal giudice statunitense: argomenti riguardo ai quali l’inammissibilità in sede di legittimità è manifesta.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, Numero sezionale 4756/2021Numero di raccolta generale 3261/2022 in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo Data pubblicazione 02/02/2022 giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5675/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35/b, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 Numero di raccolta generale 3261/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con Apostille del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs, contro l’ordinanza del 12 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato efficace ed esecutiva in Italia la sentenza del 9-16 settembre 2013 emessa dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], sentenza confermativa dell’Ordine del 25 giugno 2013 della stessa Corte suprema, recante condanna al pagamento della somma di 217.999,94 USD, di cui 217.359,94 USD a titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato ed il resto per esborsi, regolando altresì le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 839 e 849 c.p.c. in relazione agli artt. 64 e 67 legge n. 218/95 ed all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc — Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) in relazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 all'omesso esame riguardante la questione relativa alla mancata Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 notifica del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ratificata dalla l. n. 1253/1966 e dell'assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti - Violazione dell'art. 64, comma 1, lett. d), legge n. 218/95 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc. (Pag. 8). 2) Falsa applicazione e violazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'art. 64, lett. b), legge n. 218/95 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cpc - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 5.10.1961 in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. in merito alla questione riguardante l'inesistenza della notifica del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed a quella riguardante l'assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti (Pag. 15). 3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. b), legge n. 218/95 (Violazione del diritto di difesa) in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione degli articoli 4 e 7, comma 1, legge n. 390/82 e 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell'articolo 5 della Convenzione dell'Aja per inesistente notifica dell'atto di citazione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed alla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e per la non riscontrata assenza di prove dell'avvenuta ricezione degli stessi atti - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa) (Pag. 18). 4) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. b), legge n. 218/95 (Violazione del diritto di difesa) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Error in procedendo (violazione dell'art. 64, comma 1, lett. d), legge n. 218/95 Improcedibilità dell'azione) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Erroneità della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 sentenza per omessa trattazione della questione relativa alla Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 identificazione del corretto numero civico del destinatario (omesso accertamento anagrafico) ed alla inesistenza/nullità delle notifiche del 10.6.2014 e del 27.11.2015 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc. (Pag. 24). 5) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 64, lett. g), legge n. 218/95 (Violazione del principio dell'ordine pubblico) - Violazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cpc in relazione all'omesso esame riguardante la questione relativa al difetto assoluto di motivazione - Violazione dell'articolo 24 della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. (Pag. 30). 4. ― Il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità di ciascuno dei motivi. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Con esso, si lamenta non soltanto il difetto di notificazione «del lodo del 2.5.2013 e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ma soprattutto l’errore della Corte d’appello, la quale avrebbe dato attuazione ad un provvedimento che non aveva natura di sentenza, ma di semplice attestazione proveniente da un cancelliere dell’ufficio giudiziario statunitense. A tale ultimo riguardo, la Corte d’appello ha osservato: «La domanda involge non già un lodo straniero ma una sentenza, segnatamente la sentenza del 9-16 settembre 2013 emessa dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] P. Josephs della somma di … La sentenza ha confermato l’ordine reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] ed è passata in giudicato come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte4 di 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 Suprema … In particolare la pronuncia in esame è stata resa non già Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 da un arbitro ma da un organo giudiziario all’esito di un procedimento giurisdizionale; tanto emerge chiaramente dal tenore del provvedimento reso dalla Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] che si conclude con un dispositivo di accoglimento della domanda … e conseguente condanna». Orbene, il ricorrente ha replicato, come si premetteva, che quella considerata dalla Corte d’appello non sarebbe stata una sentenza, ma una semplice attestazione di cancelleria, secondo quanto si desumerebbe dal fatto di essere sottoscritta da un cancelliere e non dal giudice, cancelliere che ― sottolinea il Guzzo ― aveva tra l’altro provveduto alla liquidazione delle spese, come previsto dal precedente Ordine del 25 giugno 2013. E tuttavia: -) se il motivo è da intendere come diretto a denunciare una sorta di svista commessa dalla Corte d’appello, per avere scambiato l’attestazione per sentenza, esso è inammissibile perché diretto a denunciare un errore revocatorio, un errore di percezione non suscettibile di essere fatto valere mediante ricorso per cassazione; -) se il motivo è da intendere come diretto a denunciare un errore giuridico commesso dalla Corte d’appello, nell’aver qualificato come sentenza un provvedimento che tale non era secondo il diritto dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è inammissibile perché privo del requisito di specificità, giacché manca di qualunque riferimento al quadro normativo che, secondo detto diritto, avrebbe imposto di considerare il provvedimento quale mera attestazione e non quale sentenza (il che, è superfluo dire, non ha nulla a che vedere col dovere del giudice italiano di conoscere la legge straniera: articolo 14 legge 31 maggio 1995, n. 218), affidandosi invece a meri dati esteriori, nel complesso insignificanti, in assenza delle necessario inquadramento normativo: la descrizione semplicemente fattuale del contenuto del provvedimento di cui si è detto ― si giunge finanche F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 comparare «la grafica dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 25.6.2013 con quella della “sentenza” del 9-16.9.2013, dalla quale è profondamente diversa» ― non risponde dunque all’esigenza, cui il ricorrente per cassazione è esposto, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (v. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745). Per il resto, con riguardo al tema della notificazione tanto del lodo arbitrale richiamato dal ricorrente, quanto dell’ordine del 25 giugno 2013 ― tema che in effetti ispira, in un modo o nell’altro, anc he gli altri motivi, nei quali è pletoricamente ribadito ―, il motivo è inammissibile perché mirato ad un aspetto privo di decisività, e dunque, nuovamente, perché aspecifico, dal momento che la Corte d’appello ha espressamente ritenuto applicabile al caso in esame la disciplina dettata dall’articolo 64 della legge numero 218 del 1995, e tale legge richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo, senza che siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché, ai fini del riconoscimento, non è richiesta la notificazione di atti ulteriori rispetto a quello introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di riconoscimento, quali, nella specie, lodo ed ordinanza. Né il difetto di notificazione dell’Ordine del 25 giugno 2013 può assumere rilievo sotto il profilo della violazione dei diritti essenziali della difesa (in buona sostanza perché recante la motivazione poi recepita dalla decisione fatta oggetto di riconoscimento, priva invece di motivazione), giacché il giudice di merito ha accertato che «l’ordine della Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato regolarmente notificato in data 26/6/2013; tanto emerge sia dal tenore della predetta sentenza sia dall’affidavit di notificazione in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 atti»: in proposito è assorbente il rilievo che la censura è Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 ulteriormente inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché non riporta l’esatto contenuto dell’affidavit richiamato dalla Corte d’appello e, dunque, non consente di verificare, sotto il profilo della conformità a diritto, se il giudice di merito abbia colto nel segno nel ritenere l’atto ritualmente notificato, con la precisazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di autosufficienza trova applicazione anche nel caso di deduzione di errores in procedendo (tra le tante da ultimo Cass. 6 settembre 2021, n. 24048). 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Esso si sofferma nuovamente sull’ordinanza del 20 giugno 2013, lamentando che essa, come pure il lodo al quale si è già accennato, non sarebbe stata depositata in copia legalizzata e tradotta, oltre a non essere stata notificata. Ma tali aspetti sono insignificanti, e dunque il motivo è aspecifico, una volta che la Corte d’appello ha identificato il provvedimento oggetto del chiesto riconoscimento nella sentenza di cui si è detto, in sé considerata, senza le addenda del lodo e dell’ordinanza, ed il Guzzo non ha utilmente censurato, come si è visto nell’esame del primo mezzo, la statuizione sul punto. Eguale ragionamento vale per la denunciata violazione della lettera d) dell’articolo 64, primo comma, della legge numero 218 del 1995, la quale richiede che la sentenza sia passata in giudicato: difatti la Corte d’appello, dopo aver ritenuto che il provvedimento oggetto della domanda di riconoscimento fosse la sentenza del 9-16 settembre 2013, ha osservato che la sentenza era «passata in giudicato come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte Suprema dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]»: e cioè, la ratio decidendi si riassume in ciò, che il passaggio in giudicato concerneva la sentenza in sé considerata, nulla pertanto rilevando la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 notificazione del precedente Ordine. Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Vi si discorre ancora una volta della notifica degli atti del giudizio arbitrale e dell’ordinanza del 25 giugno 2013, che sarebbe stata effettuata irritualmente a mezzo di corriere internazionale: e si è già visto che le censure svolte in proposito sono inammissibili. Dopo di che il ricorrente si occupa della notificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza del 9-16 settembre 2013: notificazione che la Corte d’appello ha ritenuto ritualmente perfezionata, essendo la relata sottoscritta con firma illeggibile, da attribuirsi come tale al Guzzo (la Corte d’appello richiama Cass., Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962 ed altre successive conformi). Il motivo di doglianza, al riguardo, si incentra sull’assunto che «la sottoscrizione di che trattasi non reca una “grafia illeggibile”, ma si legge chiaramente che la sottoscrizione è di un tale “[OSCURATO:PERSONA]”»: il che non ha nulla a che vedere con un vizio suscettibile di denuncia mediante ricorso per cassazione, trattandosi di accertamento di fatto ― se la sottoscrizione fosse o no leggibile ― non sindacabile in questa sede. In ogni caso, è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui la notificazione sarebbe inesistente, avuto riguardo ai noti principi affermati da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, che ha ristretto la configurabilità dell’inesistenza alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. 4.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Esso è difatti volto a ribaltare un accertamento di merito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 insindacabile nel giudizio di legittimità, quale quello della Corte Numero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022 d’appello secondo cui: «Il rilievo che il resistente risiedesse in luogo diverso ― segnatamente al civico 1 (e non già al civico 3) di via [OSCURATO:PERSONA] in Scario di S. Giovanni a Piro ― non può essere condiviso; esso poggia su dati risultanti da una carta di identità rilasciata nel 1996, ossia in epoca significativamente antecedente rispetto all’introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza in esame e per di più risulta adeguatamente contrastato dal fatto che la notificazione dell’atto introduttivo del presente procedimento è stata indirizzata proprio al civico 3 di via [OSCURATO:PERSONA] con esito positivo attesa la ricezione dell’atto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la sua costituzione in giudizio». Dopodiché il motivo ritorna ulteriormente sull’omessa notifica dell’Ordine del 25 giugno 2013 e del lodo, aspetti, questi, dei quali si è già detto. 4.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Si sostiene che la decisione oggetto di riconoscimento non avrebbe dovuto essere riconosciuta perché totalmente carente di motivazione, e si contrasta la motivazione in proposito addotta dalla Corte d’appello, che ha richiamato in senso contrario, Cass. 12 gennaio 2017. Il motivo, in realtà, non concerne però, per lo più, il difetto di motivazione, ma ribadisce ancora una volta che il principio richiamato dalla Corte d’appello non potrebbe essere applicato nella specie perché «il contraddittorio non è mai stato instaurato» e «la sentenza non è passata in giudicato»: e cioè il ricorso ritorna nuovamente sull’assunto che «né il lodo arbitrale del 2.5.2013, nell’ordinanza ingiuntivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e finanche la “sentenza” del 16.9.2013, che tale non è, sono mai stati notificati nel rispetto del (e con le garanzie previste dal) citato articolo 5 della Convenzione dell’Aja, né è mai stata esibita dalla parte oggi intimata la prova F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 Numero sezionale 4756/2021 dell’avvenuta consegna dei pieghi postali contenenti gli stessiNumero di raccolta generale 3261/2022Data pubblicazione 02/02/2022». Si tratta dunque di aspetti già in precedenza esaminati. Nel corpo del motivo viene anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di ordine pubblico processuale, e si evidenzia che la sentenza «è del tutto sprovvista di alcun corredo motivazionale», ma al riguarda la censura è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., avuto riguardo al principio secondo cui: «In tema di riconoscimento di sentenze straniere, nel vigore della disciplina introdotta dagli artt. 64 e segg. della l. n. 218 del 1995 (così come sotto la vigenza dell'abrogato art. 797 c.p.c.), gli eventuali vizi e la stessa mancanza della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento invocato, posto che, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da doversi presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione siano non più discutibili), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo l'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno» (Cass. 15 aprile 2019, n. 10540, che ha ribadito il principio già affermato da Cass.12 gennaio 2017). Infine il motivo richiama argomenti di pieno merito attinenti alla sostanziale infondatezza della pretesa dal giudice statunitense: argomenti riguardo ai quali l’inammissibilità in sede di legittimità è manifesta. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5675/2018 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, Numero sezionale 4756/2021Numero di raccolta generale 3261/2022 in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo Data pubblicazione 02/02/2022 giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presuppos
Sentenza Cassazione n. 03261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris