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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17069/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2012 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 1 luglio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta la circostanza attenuante della particolare tenuità della ricettazione equivalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione in capo all'imputato, è costituito da mere doglianze di merito, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha ribadito l'inattendibilità della versione fornita a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e della mancanza di documentazione comprovante il legittimo possesso del cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2012 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 1 luglio 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta la circostanza attenuante della particolare tenuità della ricettazione equivalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione in capo all'imputato, è costituito da mere doglianze di merito, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha ribadito l'inattendibilità della versione fornita a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e della mancanza di documentazione comprovante il legittimo possesso del cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris