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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 30061/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in parziale accoglimento dell'istanza di riesame personale avanzata nell'interesse di Dome- nico Virzì, annullava limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 cod. pen, confermando nel resto, ivi compresa la misura cautelare carceraria, l'ordi- nanza emessa in data 30/12/2021 con la quale il GIP del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato nei confronti dello stesso la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per i reati di cui agli articoli 74, co. 1, 2, 3, e 4 DPR 309/90, 416 bis 1, 81 cpv., 110 cod. pen, 73 DPR 309/90, 416 bis 1, 110 cod. pen., 110, 81 cpv. e 648 cod. pen. nonché artt. 110 cod. pen., 2 e 7 L. 895/67, come rispettivamente modificati dagli artt. 10, 12 e 14 L. 497/74.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo si deduce motivazione mancante, insufficiente e il- logica e violazione degli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen., degli artt. 110 cod. pen. 2 e 7 L. 1/10/67 n.895, nonché degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato -ci si duole- valuta come gravi e forieri di una probabile condanna gli indizi a carico dell'indagato in ordine al reato di ricettazione e detenzione di armi.

In particolare, nel motivare la prova logica che trae dal com- pendio indiziario, il giudice del gravame cautelare avrebbe "virato" immediata- mente sulla figura del fratello del ricorrente, evidenziando le sue presenze nelle vicinanze del luogo in cui ad agosto 2019 furono rinvenuti i due fucili da caccia e alcune dosi di stupefacente, rilevate mediante GPS.

Rileva che, almeno in due occasioni, anche il ricorrente si trovava nei pressi del nascondiglio, una volta con la propria autovettura, monitorata con GPS, e un'altra volta in cui è stato prelevato dal fratello mentre era a piedi e richiama "l'assoluta trasparenza nelle comunicazioni reciproche di natura illecita" tra i fra- telli; infine rileva la circostanza che le armi erano state rubate molto tempo prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Si riporta in ricorso il passo della motivazione oggetto di censura: "Tanto premesso, la disponibilità da parte di entrambi i fratelli del nascondiglio, la prova che entrambi si siano recati più volte sul posto, l'assoluta trasparenza nelle comu- nicazioni reciproche di natura illecita, la circostanza che le armi siano state rubate ben prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], sono tutti elementi che, anche in base ad una prova logica, soddisfano il parametro di gravità indiziaria richiesto per la fase cautelare." Per il difensore ricorrente nessuno di tali indizi converge unicamente su [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati concernenti le armi.

Nulla escluderebbe che le armi possano essere state occultate dopo l'arre- sto del Virzì e non prima, mentre si definisce priva di rilevanza la data del furto delle armi, dal momento che l'ipotesi di reato contestata non è il furto ma solo la ricettazione, che plausibilmente può risalire anche a poco prima del sequestro.

Del resto, la data del furto delle armi risalirebbe addirittura a sette anni prima del sequestro, come rilevabile dal capo di imputazione.

Il ricorrente rinviene l'illogicità del ragionamento seguito dal tribunale lad- dove richiama le conversazioni intercorse tra i fratelli Virzì di natura sicuramente illecita senza specificare tale natura, nemmeno in relazione alla conversazione espressamente richiamata nel provvedimento, in quanto nella realtà l'indagato non ha mai parlato di armi in nessuna conversazione nemmeno in maniera indi- retta o con linguaggio criptico.

In ogni caso, poi, si sostiene che l'indagato ha fornito una spiegazione plau- sibile della sua presenza in aperta campagna in ragione del suo lavoro di pastore, tanto è vero che è stato individuato sempre in aperta campagna, dove era col suo gregge.

Pertanto, conclude il ricorrente, l'unico indizio a carico del Virzì risulta es- sere la sua presenza in loco rilevata in due occasioni, non riconducibile alle armi, delle quali non mostra di essere a conoscenza.

Mancherebbe, quindi, la pluralità e gravità di indizi a carico dell'indagato, con conseguente violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. ed evidente illogicità delle conclusioni cui perviene l'ordinanza.

L'inevitabile ridimensionamento del quadro indiziario imporrà, secondo il ricorrente, una rivalutazione complessiva ai fini delle esigenze cautelari.

Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen, nonché artt. 275 e 125 cod. proc. pen.

Si contestano la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari nonché l'adeguatezza della misura della custodia in carcere, rilevando di aver sottoposto al tribunale del riesame le circostanze oggettive e soggettive idonee a superare la presunzione legale, insite nell'allontanamento ininterrotto dall'ambiente criminale ed anche dal proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], nella limitazione di frequentazioni all'ambito strettamente familiare, nel mutamento radicale della condotta di vita dedita solo alla famiglia e al lavoro nell'azienda agricola dei genitori, presso la quale era stato autorizzato a lavorare dopo l'arresto del giugno 2019, nell'assenza di qualsiasi permanenza di tendenze devianti. _3 Tali elementi — si sostiene- risultano ininterrottamente presenti per tutto il periodo dall'arresto del giugno 2019 all'esecuzione della misura di cui all'ordinanza impugnata, fondata sui fatti commessi fino alla data dell'arresto per cui aveva già finito di scontare la pena nell'agosto 2021.

Secondo l'ipotesi accusatoria, durante tale periodo, l'attività criminale dei coindagati era proseguita, cagionando l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di altri coinda- gati nell'agosto 2019 e anche un successivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2021, mentre l'odierno ricorrente rimaneva estraneo a tali ulteriori indagini e prov- vedimenti restrittivi, non essendovene traccia nel procedimento che ci occupa.

Sullo specifico motivo invocato, il tribunale ha motivato richiamando il principio che il mero decorso del tempo non è motivo di attenuazione delle esi- genze cautelari sia per la fase dinamica, tra l'esecuzione della misura e l'istanza di revoca, che nella fase genetica, allorquando una misura interviene a distanza di tempo dai fatti contestati, come nel caso che ci occupa.

L'ordinanza impugnata richiama l'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. e la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, salva la prova negativa della loro mancanza, rilevando che in tal caso l'obbligo motivazionale è attenuato po- tendo il giudice della cautela limitarsi a dover dare atto dell'assenza di elementi atti a vincere la presunzione, a meno che l'indagato non alleghi elementi di segno contrario, determinando un obbligo motivazionale più stringente, dovendo il giu- dicante giustificare la ritenuta inidoneità degli elementi allegati a superare la pre- sunzione.

Dopo questa premessa il tribunale del riesame ha escluso il superamento della presunzione relativa in quanto l'indagato aveva prospettato "anche" il de- corso di un lasso temporale significativo e la condotta esemplare tenuta durante la detenzione domiciliare.

Il ricorrente evidenzia che il decorso del tempo è stato dedotto unita- mente ad altri elementi documentati con cui la motivazione dell'impugnato prov- vedimento è in contrasto e che appaiono evidentemente travisati.

Si assume che non è mai stato documentato che il Virzì era stato in de- tenzione domiciliare per oltre due anni, ma piuttosto che era stato arrestato il 20/6/2019, per una condotta facente parte dei reati oggi contestati; che era stato posto subito agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro in luogo diverso dall'abitazione e con possibilità di trasferta fuori dall'ambito urbano e in aperta campagna per tutta la giornata; che era stato affidato ai servizi sociali in data 2/10/2020 e di avere espiato la pena godendo dell'ampia libertà garantita dalla pena alternativa.

Pertanto, la condizione prospettata al tribunale era ben diversa da quella citata nell'ordinanza che ha indotto il giudice ad escludere qualsiasi rile- vanza del tempo silente rispetto all'attenuazione delle esigenze cautelari.Ci si duole, inoltre, che il tribunale abbia omesso di considerare che l'arre- sto, il processo la condanna e l'espiazione della pena, per la condotta rientrante - secondo la prospettazione accusatoria - nell'attività criminosa in itinere proseguita dagli altri coindagati, senza coinvolgimento del Virzì sia nei due giorni di totale privazione della libertà che successivamente, hanno indotto lo stesso Virzì a ces- sare ogni rapporto con gli altri coindagati, compreso il fratello.

In nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la circostanza che il Virzì dall'agosto 2021 fino all'esecuzione della misura il 2/2/2022, era stato in libertà, avendo scontato la pena, senza riavvicinarsi all'ambiente criminale e senza pren- dere il posto del fratello che nel frattempo era stato arrestato.

Si evidenzia che la dissociazione è elemento sufficiente a superare la pre- sunzione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ciò in particolare nelle ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen., in cui il vincolo associativo è forte e non facilmente rescindibile, a differenza di quanto avvenuto nel caso che ci occupa dove il ricorrente, vissuto all'ombra del fratello, non ha mai avuto capacità di ini- ziativa o decisionale come riconosciuto anche dal GIP e dal tribunale e senza aver mai intrattenuto autonome relazioni esterne.

Pertanto, conclude il ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta dal vizio di travisamento del fatto e di carenza di motivazione sugli elementi sopra indicati.

Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 275 co. 3 ultima parte, e co. 3 bis, 275 e 125 cod. proc. pen.

Si richiama l'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. laddove prevede che nel caso in cui non sia vinta la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari possano considerarsi elementi dai quali risulti possibile soddisfare le esigenze cautelari con altre misure diverse dalla custodia in carcere.

Ci si duole della mancanza di motivazione sull'incidenza di tali elementi che consentono di affermare che le esigenze cautelari sono già state assicurate senza ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere, addirittura in un periodo in cui i coindagati erano in piena attività criminale.

In tale periodo il Virzì, soggetto agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro esterno, sarebbe rimasto estraneo ad ogni attività come dimostrato dall'as- senza di rilievi a suo carico.

Pertanto, sottolinea il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto valutare gli elementi acquisiti e invocati dal ricorrente, dedurne l'idoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari o in alternativa motivare congruamente superando la contraddizione tra l'idoneità comprovata della misura degli arresti domiciliari ad escludere ogni pericolo di recidiva, sperimentata per due anni e due mesi, in un periodo tra l'altro di attività criminogena per la presenza di altri membri.Si contesta, poi, il ritenuto pericolo di reiterazione a distanza di tempo in as- senza di fattori criminogeni ed in presenza di una condizione soggettiva radical- mente mutata.

Si rileva, infine, che ove dovesse ritenersi, nel caso concreto, necessaria, al fine del superamento della presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla libertà di scelta della misura, l'allegazione di altri elementi, oltre quelli pre- senti in atti, la presunzione prevista dall'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. si trasfor- merebbe in presunzione assoluta, divenendo una probatio diabolica di fatti nega- tivi.

Si ritiene sufficiente l'acclarata mancanza di ulteriori elementi a carico dell'in- dagato nel periodo cosiddetto silente, durante il monitoraggio degli inquirenti cer- tamente continuato, come dimostrato dagli sviluppi avvenuto dopo l'arresto del ricorrente e dalla mancata conclusione delle indagini.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata e l'ordi- nanza di applicazione della misura con ogni consequenziale statuizione.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.

Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.

2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie- same a sostegno del rigetto del proposto gravame.

3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie.

Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021).

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il primo motivo appare infondato, poiché non si confronta, o al più lo fa genericamente, con l'analitica esposizione dei gravi indizi a sostegno del coinvol- gimento di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il fratello Salvatore, non solo nei delitti correlabili alla detenzione del fucile di provenienza delittuosa, ma anche nel delitto associativo e nei connessi delitti scopo: complessivo contesto delittuoso nel quale il Tribunale del riesame colloca anche i primi delitti, annettendo rilevanza alla si- stematicità ed ampiezza delle attività delittuose riferibili ai fratelli Virzì in concorso tra loro (cfr. in particolare pag. 17).

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza.

I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnando, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata de- sunta nel caso che ci occupa non soltanto da un numero estremamente rilevante di conversazioni Intercettate tra i diversi protagonisti della vicenda criminale in esame, ma, altresì, dagli esiti dell'attività investigativa eseguita a riscontro di quanto già emerso, con Incontestabile chiarezza, dai dialoghi captati: cosi, l'attività di indagine ha permesso di accertare - con standard probatorio invero superiora a quello della gravità indiziarla, già sufficiente in questa sede - l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo A) ed il suo atti- vismo nel rifornire l'associazione di sostanza stupefacente, così come [a sua re- sponsabilità in ordine agli episodi di cessione contestati.

Sulla scorta di tali premesse, il provvedimento impugnato valorizza, in punto di gravità indiziaria, la presenza di un'immensa mole di intercettazioni, telefoniche -nel corso delle quali i sodali utilizzano un condiviso linguaggio criptico- ed ambien- tali -queste invero dal significato assolutamente pacifico e peraltro non contestato, si parla espressamente di "cocaina", "bamba", "bianco", "erba" etc., i diversi se- questri ed arresti effettuati a riscontro dell'ipotesi investigativa (arresti che hanno interessato quattro sodali su cinque, con l'esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA]), i continui ed ininterrotti contatti telefonici tra i sodali, l'indizione - da parte del Virzì - di incontri con gli associati finalizzati alla distribuzione dello stupefacente nonché all'incasso dei guadagni (non di rado si assiste "in diretta" alle operazioni di con- teggio dei possibili ricavi o dei quantitativi di droga disponibili), la fissazione dei prezzi di vendita finalizzati a garantire guadagni per la consorteria e i suoi membri.

Sulla scorta di tali elementi i giudici della cautela non hanno condiviso la prospettazione della difesa secondo cui i diversi associati opererebbero isolata- mente e non come membri di un unico sodalizio.

Continuo - si legge nel provvedimento impugnato, è il dialogo tra i fratelli Virzì in ordine ai debiti maturati da Arpidone, Lombardo e Barberi, (la droga viene concessa a credito ai sodali e successivamente, in esito all'attività di vendita da parte dei pusher o talvolta degli stessi Virzì, si procede alla ripartizione dei profitti mediante consegna di parte dei guadagni, previa decurtazione della parte di propria spettanza), alla necessità di sollecitare i collaboratori a riscuotere il denaro dai con- sumatori al fine di potere provvedere a nuovi rifornimenti di droga (prevalente- mente dal fornitore catanese [OSCURATO:PERSONA]).

Il provvedimento impugnato sottolinea l'illegittimità della lettura "atomi- stica" delle risultanze indiziarie, coltivata dalla difesa, quale premessa della parte in cui illustra gli elementi in senso contrario alle doglianze contenute nella richiesta di riesame in punto di gravi indizi (p. 9 ss.); e in tale lettura appare persistere il ricorrente, riproponendo una lettura alternativa degli elementi un atti, senza con- siderare la giurisprudenza consolidata nel senso che "Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari per- sonali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acqui- siti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli ele- menti indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso)" E nello specifico dei reati in materia di armi, su cui torna l'odierno ricorso, il giudice del gravame cautelare confuta il rilievo difensivo che era stato operato in quella sede secondo cui vi sarebbe stato un unico stazionamento di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del nascondiglio "B" evidenziando come invece ve ne sia stato almeno un altro, quando -come rilevava il GIP a pag. 563 dell'ordinanza genetica- venne prelevato dal fratello Salvatore.

Tanto premesso, secondo la logica motivazione del tribunale nisseno, la di- sponibilità da parte di entrambi i fratelli del nascondiglio, la prova che entrambi si siano recati più volte sul posto, l'assoluta trasparenza nelle comunicazioni recipro- che di natura illecita, la circostanza che le armi siano state rubate ben prima dell'ar- resto di [OSCURATO:PERSONA], sono tutti elementi che, anche in base ad una prova logica, soddisfano il parametro di gravità indiziaria richiesto per la fase cautelare.

5. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.

Va ricordato, come fa il tribunale a pag. 20 del provvedimento impugnato, che per il reato associativo in contestazione vige la doppia presunzione ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddi- sfatte con altre misure, e che tale presunzione è relativa, ma non risulta contra- stata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, anche in relazione all'intenso pericolo di recidiva.

Corretto appare il richiamo al dictum di questa Suprema Corte secondo cui vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che richiama le conformi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25663401).

In altra condivisibile pronuncia, ancora più eloquentemente, si è affermato - e va qui ribadito- che, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferi- mento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenua- zione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016 dep. il 2017, Puca, Rv. 269112; conf.

Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152).

Occorre anche richiamare il dictum di Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273434 che ha precisato come, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, oc- corrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio.

Alla luce di tali principi, infondata appare la doglianza relativa all'apprezza- mento dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto il giudice del gravame cau- telare, pur avendo escluso la configurabilità dell'aggravante mafiosa, ha eviden- ziato la professionalità dell'attività delittuosa riferibile all'odierno ricorrente e le implicazioni della doppia presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla quale peraltro nemmeno assume rilevanza il decorso del tempo, atteso che la giu- risprudenza consolidata (cfr. ex multis Sez. 6 n. 53028/2017) sembra richiedere una motivazione "aggiuntiva" solo in caso di decorso di un considerevole lasso di tempo (il che non è nel caso di specie: cfr. p. 20 ss. del provvedimento impugnato, li ove anche il rinvio a pertinente e non superata giurisprudenza in materia di attua- lità delle esigenze cautelari) Infine, generica appare la censura relativa alla scelta della misura disposta nei confronti del ricorrente, anche a fronte del ridimensionamento del ruolo asso- ciativo (da promotore a partecipe), avendo anche in argomento il Tribunale del riesame svolto argomentazioni puntuali e congrue (p. 21 e 22 in part.), oltre che corrette in diritto.

Sul punto l'ordinanza impugnata opera un buon governo della recente giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari coercitive disposte per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare di cui all'art. 275 c.p.p. non può ritenersi superata nel caso in cui l'indagato abbia pre- stato con carattere "professionale" la propria attività nell'interesse di un'associa- zione radicata nel territorio, pur non rivestendo un ruolo apicale all'interno della stessa, ma comunque collaterale all'attività dei vertici; infatti, la realizzazione di attività delittuose in un contesto di tipo organizzato e lo stabile inserimento nel circuito del traffico degli stupefacenti rappresentano elementi indicativi dell'attuale e concreta ricorrenza del rischio di commissione di analoghe condotte criminose da parte dell'indagato (così questa sez. 4, n.12374/2020).

Va peraltro ricordato che anche il dictum di Sez. 2 n. 19431/2018 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'as- sociazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che carat- terizzano l'associazione di appartenenza.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta in parziale accoglimento dell'istanza di riesame personale avanzata nell'interesse di Dome- nico Virzì, annullava limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis n. 1 cod. pen, confermando nel resto, ivi compresa la misura cautelare carceraria, l'ordi- nanza emessa in data 30/12/2021 con la quale il GIP del Tribunale di Caltanissetta aveva applicato nei confronti dello stesso la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per i reati di cui agli articoli 74, co. 1, 2, 3, e 4 DPR 309/90, 416 bis 1, 81 cpv., 110 cod. pen, 73 DPR 309/90, 416 bis 1, 110 cod. pen., 110, 81 cpv. e 648 cod. pen. nonché artt. 110 cod. pen., 2 e 7 L. 895/67, come rispettivamente modificati dagli artt. 10, 12 e 14 L. 497/74. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si deduce motivazione mancante, insufficiente e il- logica e violazione degli artt. 110, 81 cpv., 648 cod. pen., degli artt. 110 cod. pen. 2 e 7 L. 1/10/67 n.895, nonché degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato -ci si duole- valuta come gravi e forieri di una probabile condanna gli indizi a carico dell'indagato in ordine al reato di ricettazione e detenzione di armi. In particolare, nel motivare la prova logica che trae dal com- pendio indiziario, il giudice del gravame cautelare avrebbe "virato" immediata- mente sulla figura del fratello del ricorrente, evidenziando le sue presenze nelle vicinanze del luogo in cui ad agosto 2019 furono rinvenuti i due fucili da caccia e alcune dosi di stupefacente, rilevate mediante GPS. Rileva che, almeno in due occasioni, anche il ricorrente si trovava nei pressi del nascondiglio, una volta con la propria autovettura, monitorata con GPS, e un'altra volta in cui è stato prelevato dal fratello mentre era a piedi e richiama "l'assoluta trasparenza nelle comunicazioni reciproche di natura illecita" tra i fra- telli; infine rileva la circostanza che le armi erano state rubate molto tempo prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Si riporta in ricorso il passo della motivazione oggetto di censura: "Tanto premesso, la disponibilità da parte di entrambi i fratelli del nascondiglio, la prova che entrambi si siano recati più volte sul posto, l'assoluta trasparenza nelle comu- nicazioni reciproche di natura illecita, la circostanza che le armi siano state rubate ben prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], sono tutti elementi che, anche in base ad una prova logica, soddisfano il parametro di gravità indiziaria richiesto per la fase cautelare." Per il difensore ricorrente nessuno di tali indizi converge unicamente su [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati concernenti le armi. Nulla escluderebbe che le armi possano essere state occultate dopo l'arre- sto del Virzì e non prima, mentre si definisce priva di rilevanza la data del furto delle armi, dal momento che l'ipotesi di reato contestata non è il furto ma solo la ricettazione, che plausibilmente può risalire anche a poco prima del sequestro. Del resto, la data del furto delle armi risalirebbe addirittura a sette anni prima del sequestro, come rilevabile dal capo di imputazione. Il ricorrente rinviene l'illogicità del ragionamento seguito dal tribunale lad- dove richiama le conversazioni intercorse tra i fratelli Virzì di natura sicuramente illecita senza specificare tale natura, nemmeno in relazione alla conversazione espressamente richiamata nel provvedimento, in quanto nella realtà l'indagato non ha mai parlato di armi in nessuna conversazione nemmeno in maniera indi- retta o con linguaggio criptico. In ogni caso, poi, si sostiene che l'indagato ha fornito una spiegazione plau- sibile della sua presenza in aperta campagna in ragione del suo lavoro di pastore, tanto è vero che è stato individuato sempre in aperta campagna, dove era col suo gregge. Pertanto, conclude il ricorrente, l'unico indizio a carico del Virzì risulta es- sere la sua presenza in loco rilevata in due occasioni, non riconducibile alle armi, delle quali non mostra di essere a conoscenza. Mancherebbe, quindi, la pluralità e gravità di indizi a carico dell'indagato, con conseguente violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. ed evidente illogicità delle conclusioni cui perviene l'ordinanza. L'inevitabile ridimensionamento del quadro indiziario imporrà, secondo il ricorrente, una rivalutazione complessiva ai fini delle esigenze cautelari. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen, nonché artt. 275 e 125 cod. proc. pen. Si contestano la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari nonché l'adeguatezza della misura della custodia in carcere, rilevando di aver sottoposto al tribunale del riesame le circostanze oggettive e soggettive idonee a superare la presunzione legale, insite nell'allontanamento ininterrotto dall'ambiente criminale ed anche dal proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], nella limitazione di frequentazioni all'ambito strettamente familiare, nel mutamento radicale della condotta di vita dedita solo alla famiglia e al lavoro nell'azienda agricola dei genitori, presso la quale era stato autorizzato a lavorare dopo l'arresto del giugno 2019, nell'assenza di qualsiasi permanenza di tendenze devianti. _3 Tali elementi — si sostiene- risultano ininterrottamente presenti per tutto il periodo dall'arresto del giugno 2019 all'esecuzione della misura di cui all'ordinanza impugnata, fondata sui fatti commessi fino alla data dell'arresto per cui aveva già finito di scontare la pena nell'agosto 2021. Secondo l'ipotesi accusatoria, durante tale periodo, l'attività criminale dei coindagati era proseguita, cagionando l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di altri coinda- gati nell'agosto 2019 e anche un successivo arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile 2021, mentre l'odierno ricorrente rimaneva estraneo a tali ulteriori indagini e prov- vedimenti restrittivi, non essendovene traccia nel procedimento che ci occupa. Sullo specifico motivo invocato, il tribunale ha motivato richiamando il principio che il mero decorso del tempo non è motivo di attenuazione delle esi- genze cautelari sia per la fase dinamica, tra l'esecuzione della misura e l'istanza di revoca, che nella fase genetica, allorquando una misura interviene a distanza di tempo dai fatti contestati, come nel caso che ci occupa. L'ordinanza impugnata richiama l'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. e la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, salva la prova negativa della loro mancanza, rilevando che in tal caso l'obbligo motivazionale è attenuato po- tendo il giudice della cautela limitarsi a dover dare atto dell'assenza di elementi atti a vincere la presunzione, a meno che l'indagato non alleghi elementi di segno contrario, determinando un obbligo motivazionale più stringente, dovendo il giu- dicante giustificare la ritenuta inidoneità degli elementi allegati a superare la pre- sunzione. Dopo questa premessa il tribunale del riesame ha escluso il superamento della presunzione relativa in quanto l'indagato aveva prospettato "anche" il de- corso di un lasso temporale significativo e la condotta esemplare tenuta durante la detenzione domiciliare. Il ricorrente evidenzia che il decorso del tempo è stato dedotto unita- mente ad altri elementi documentati con cui la motivazione dell'impugnato prov- vedimento è in contrasto e che appaiono evidentemente travisati. Si assume che non è mai stato documentato che il Virzì era stato in de- tenzione domiciliare per oltre due anni, ma piuttosto che era stato arrestato il 20/6/2019, per una condotta facente parte dei reati oggi contestati; che era stato posto subito agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro in luogo diverso dall'abitazione e con possibilità di trasferta fuori dall'ambito urbano e in aperta campagna per tutta la giornata; che era stato affidato ai servizi sociali in data 2/10/2020 e di avere espiato la pena godendo dell'ampia libertà garantita dalla pena alternativa. Pertanto, la condizione prospettata al tribunale era ben diversa da quella citata nell'ordinanza che ha indotto il giudice ad escludere qualsiasi rile- vanza del tempo silente rispetto all'attenuazione delle esigenze cautelari.Ci si duole, inoltre, che il tribunale abbia omesso di considerare che l'arre- sto, il processo la condanna e l'espiazione della pena, per la condotta rientrante - secondo la prospettazione accusatoria - nell'attività criminosa in itinere proseguita dagli altri coindagati, senza coinvolgimento del Virzì sia nei due giorni di totale privazione della libertà che successivamente, hanno indotto lo stesso Virzì a ces- sare ogni rapporto con gli altri coindagati, compreso il fratello. In nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la circostanza che il Virzì dall'agosto 2021 fino all'esecuzione della misura il 2/2/2022, era stato in libertà, avendo scontato la pena, senza riavvicinarsi all'ambiente criminale e senza pren- dere il posto del fratello che nel frattempo era stato arrestato. Si evidenzia che la dissociazione è elemento sufficiente a superare la pre- sunzione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ciò in particolare nelle ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen., in cui il vincolo associativo è forte e non facilmente rescindibile, a differenza di quanto avvenuto nel caso che ci occupa dove il ricorrente, vissuto all'ombra del fratello, non ha mai avuto capacità di ini- ziativa o decisionale come riconosciuto anche dal GIP e dal tribunale e senza aver mai intrattenuto autonome relazioni esterne. Pertanto, conclude il ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta dal vizio di travisamento del fatto e di carenza di motivazione sugli elementi sopra indicati. Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 275 co. 3 ultima parte, e co. 3 bis, 275 e 125 cod. proc. pen. Si richiama l'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. laddove prevede che nel caso in cui non sia vinta la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari possano considerarsi elementi dai quali risulti possibile soddisfare le esigenze cautelari con altre misure diverse dalla custodia in carcere. Ci si duole della mancanza di motivazione sull'incidenza di tali elementi che consentono di affermare che le esigenze cautelari sono già state assicurate senza ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere, addirittura in un periodo in cui i coindagati erano in piena attività criminale. In tale periodo il Virzì, soggetto agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro esterno, sarebbe rimasto estraneo ad ogni attività come dimostrato dall'as- senza di rilievi a suo carico. Pertanto, sottolinea il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto valutare gli elementi acquisiti e invocati dal ricorrente, dedurne l'idoneità degli arresti domiciliari a contenere le esigenze cautelari o in alternativa motivare congruamente superando la contraddizione tra l'idoneità comprovata della misura degli arresti domiciliari ad escludere ogni pericolo di recidiva, sperimentata per due anni e due mesi, in un periodo tra l'altro di attività criminogena per la presenza di altri membri.Si contesta, poi, il ritenuto pericolo di reiterazione a distanza di tempo in as- senza di fattori criminogeni ed in presenza di una condizione soggettiva radical- mente mutata. Si rileva, infine, che ove dovesse ritenersi, nel caso concreto, necessaria, al fine del superamento della presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla libertà di scelta della misura, l'allegazione di altri elementi, oltre quelli pre- senti in atti, la presunzione prevista dall'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. si trasfor- merebbe in presunzione assoluta, divenendo una probatio diabolica di fatti nega- tivi. Si ritiene sufficiente l'acclarata mancanza di ulteriori elementi a carico dell'in- dagato nel periodo cosiddetto silente, durante il monitoraggio degli inquirenti cer- tamente continuato, come dimostrato dagli sviluppi avvenuto dopo l'arresto del ricorrente e dalla mancata conclusione delle indagini. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata e l'ordi- nanza di applicazione della misura con ogni consequenziale statuizione. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie- same a sostegno del rigetto del proposto gravame. 3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il primo motivo appare infondato, poiché non si confronta, o al più lo fa genericamente, con l'analitica esposizione dei gravi indizi a sostegno del coinvol- gimento di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il fratello Salvatore, non solo nei delitti correlabili alla detenzione del fucile di provenienza delittuosa, ma anche nel delitto associativo e nei connessi delitti scopo: complessivo contesto delittuoso nel quale il Tribunale del riesame colloca anche i primi delitti, annettendo rilevanza alla si- stematicità ed ampiezza delle attività delittuose riferibili ai fratelli Virzì in concorso tra loro (cfr. in particolare pag. 17). La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnando, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata de- sunta nel caso che ci occupa non soltanto da un numero estremamente rilevante di conversazioni Intercettate tra i diversi protagonisti della vicenda criminale in esame, ma, altresì, dagli esiti dell'attività investigativa eseguita a riscontro di quanto già emerso, con Incontestabile chiarezza, dai dialoghi captati: cosi, l'attività di indagine ha permesso di accertare - con standard probatorio invero superiora a quello della gravità indiziarla, già sufficiente in questa sede - l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico descritta al capo A) ed il suo atti- vismo nel rifornire l'associazione di sostanza stupefacente, così come [a sua re- sponsabilità in ordine agli episodi di cessione contestati. Sulla scorta di tali premesse, il provvedimento impugnato valorizza, in punto di gravità indiziaria, la presenza di un'immensa mole di intercettazioni, telefoniche -nel corso delle quali i sodali utilizzano un condiviso linguaggio criptico- ed ambien- tali -queste invero dal significato assolutamente pacifico e peraltro non contestato, si parla espressamente di "cocaina", "bamba", "bianco", "erba" etc., i diversi se- questri ed arresti effettuati a riscontro dell'ipotesi investigativa (arresti che hanno interessato quattro sodali su cinque, con l'esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA]), i continui ed ininterrotti contatti telefonici tra i sodali, l'indizione - da parte del Virzì - di incontri con gli associati finalizzati alla distribuzione dello stupefacente nonché all'incasso dei guadagni (non di rado si assiste "in diretta" alle operazioni di con- teggio dei possibili ricavi o dei quantitativi di droga disponibili), la fissazione dei prezzi di vendita finalizzati a garantire guadagni per la consorteria e i suoi membri. Sulla scorta di tali elementi i giudici della cautela non hanno condiviso la prospettazione della difesa secondo cui i diversi associati opererebbero isolata- mente e non come membri di un unico sodalizio. Continuo - si legge nel provvedimento impugnato, è il dialogo tra i fratelli Virzì in ordine ai debiti maturati da Arpidone, Lombardo e Barberi, (la droga viene concessa a credito ai sodali e successivamente, in esito all'attività di vendita da parte dei pusher o talvolta degli stessi Virzì, si procede alla ripartizione dei profitti mediante consegna di parte dei guadagni, previa decurtazione della parte di propria spettanza), alla necessità di sollecitare i collaboratori a riscuotere il denaro dai con- sumatori al fine di potere provvedere a nuovi rifornimenti di droga (prevalente- mente dal fornitore catanese [OSCURATO:PERSONA]). Il provvedimento impugnato sottolinea l'illegittimità della lettura "atomi- stica" delle risultanze indiziarie, coltivata dalla difesa, quale premessa della parte in cui illustra gli elementi in senso contrario alle doglianze contenute nella richiesta di riesame in punto di gravi indizi (p. 9 ss.); e in tale lettura appare persistere il ricorrente, riproponendo una lettura alternativa degli elementi un atti, senza con- siderare la giurisprudenza consolidata nel senso che "Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari per- sonali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acqui- siti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli ele- menti indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso)" E nello specifico dei reati in materia di armi, su cui torna l'odierno ricorso, il giudice del gravame cautelare confuta il rilievo difensivo che era stato operato in quella sede secondo cui vi sarebbe stato un unico stazionamento di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del nascondiglio "B" evidenziando come invece ve ne sia stato almeno un altro, quando -come rilevava il GIP a pag. 563 dell'ordinanza genetica- venne prelevato dal fratello Salvatore. Tanto premesso, secondo la logica motivazione del tribunale nisseno, la di- sponibilità da parte di entrambi i fratelli del nascondiglio, la prova che entrambi si siano recati più volte sul posto, l'assoluta trasparenza nelle comunicazioni recipro- che di natura illecita, la circostanza che le armi siano state rubate ben prima dell'ar- resto di [OSCURATO:PERSONA], sono tutti elementi che, anche in base ad una prova logica, soddisfano il parametro di gravità indiziaria richiesto per la fase cautelare. 5. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Va ricordato, come fa il tribunale a pag. 20 del provvedimento impugnato, che per il reato associativo in contestazione vige la doppia presunzione ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddi- sfatte con altre misure, e che tale presunzione è relativa, ma non risulta contra- stata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, anche in relazione all'intenso pericolo di recidiva. Corretto appare il richiamo al dictum di questa Suprema Corte secondo cui vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che richiama le conformi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25663401). In altra condivisibile pronuncia, ancora più eloquentemente, si è affermato - e va qui ribadito- che, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferi- mento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenua- zione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016 dep. il 2017, Puca, Rv. 269112; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152). Occorre anche richiamare il dictum di Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273434 che ha precisato come, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, oc- corrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio. Alla luce di tali principi, infondata appare la doglianza relativa all'apprezza- mento dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto il giudice del gravame cau- telare, pur avendo escluso la configurabilità dell'aggravante mafiosa, ha eviden- ziato la professionalità dell'attività delittuosa riferibile all'odierno ricorrente e le implicazioni della doppia presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla quale peraltro nemmeno assume rilevanza il decorso del tempo, atteso che la giu- risprudenza consolidata (cfr. ex multis Sez. 6 n. 53028/2017) sembra richiedere una motivazione "aggiuntiva" solo in caso di decorso di un considerevole lasso di tempo (il che non è nel caso di specie: cfr. p. 20 ss. del provvedimento impugnato, li ove anche il rinvio a pertinente e non superata giurisprudenza in materia di attua- lità delle esigenze cautelari) Infine, generica appare la censura relativa alla scelta della misura disposta nei confronti del ricorrente, anche a fronte del ridimensionamento del ruolo asso- ciativo (da promotore a partecipe), avendo anche in argomento il Tribunale del riesame svolto argomentazioni puntuali e congrue (p. 21 e 22 in part.), oltre che corrette in diritto. Sul punto l'ordinanza impugnata opera un buon governo della recente giu- risprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari coercitive disposte per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare di cui all'art. 275 c.p.p. non può ritenersi superata nel caso in cui l'indagato abbia pre- stato con carattere "professionale" la propria attività nell'interesse di un'associa- zione radicata nel territorio, pur non rivestendo un ruolo apicale all'interno della stessa, ma comunque collaterale all'attività dei vertici; infatti, la realizzazione di attività delittuose in un contesto di tipo organizzato e lo stabile inserimento nel circuito del traffico degli stupefacenti rappresentano elementi indicativi dell'attuale e concreta ricorrenza del rischio di commissione di analoghe condotte criminose da parte dell'indagato (così questa sez. 4, n.12374/2020). Va peraltro ricordato che anche il dictum di Sez. 2 n. 19431/2018 secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'as- sociazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che carat- terizzano l'associazione di appartenenza. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 30061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris