CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29588/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza n. 1977/2019 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-Lecce e depositata in data 19 giugno 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a controversia attiene all’impugnazione da parte del ricorrente di un avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza realizzata a seguito di una cessione di un terreno. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado respingendo così il gravame. Il contribuente ha così depositato ricorso in cassazione, affidato a un solo motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA Veniva quindi depositata proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis cpc, comunicata il 31 gennaio 2025. Con atto depositato il 6 febbraio 2025 il contribuente rinunciava al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n.[OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che, poiché la fattispecie prevista dall’art. 380-bis cpc, in base alla quale la mancata richiesta di decisione della causa, per la quale sia stata depositata proposta di definizione accelerata, nel termine di quaranta giorni dal deposito di quest’ultima produce l’effetto della rinuncia (implicita), l’espressa rinuncia intervenuta – come nella specie – ben prima del decorso di siffatto termine prevale e deve essere presa in prioritario esame. Orbene anche se la parte ricorrente ha prodotto solo la richiesta di definizione agevolata, nella quale sono elencate una serie di cartelle che però non sono con certezza conciliabili in tutto od in parte con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, la sua volontà di rinunciare è inequivocabilmente espressa con l’atto dallo stesso sottoscritto. Ne deriva l’effetto estintivo. Il collegamento della rinuncia alla legislazione condonistica, peraltro a fronte del fatto che la controparte pubblica non ha nulla osservato, giustifica l’integrale compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese integralmente compensate. Così decis