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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31324/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro; altra parte non ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale delle Repubblica, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione prospettata come ingiustamente patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen.

Trattàsi di fattispecie per la quale, formatosi il c.d.

"giudicato cautelare" con riferimento alla custodia cautelare in carcere, l'instante è stato assolto per non aver commesso il fatto con doppia conforme irrevocabile.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Oltre al non corretto riferimento all'assoluzione per «insufficienza delle prove» in luogo di quella adottata con «formula ampia», la Corte territoriale avrebbe individuato la condotta ostativa ritenendo accertati non solo rapporti ma anche ruoli assunti dal richiedente in seno al sodalizio, nonostante l'intervenuta assoluzione.

Al giudizio di cui innanzi l'ordinanza impugnata sarebbe pervenuta all'esito di una «rivisitazione arbitraria» degli stessi elementi che avrebbero determinato l'assoluzione, in particolare quelli emergenti dagli esiti delle intercettazioni anche in quella sede utilizzate, e «travisando la natura di un normale rapporto tra lavoratore e»conferente l'incarico lavorativo, nella specie un soggetto di spicco del sodalizio criminale, valutato dai giudici della riparazione alla stregua di una «rendicontazione mafiosa».

La contiguità rispetto al sodalizio sarebbe stata altresì argomentata non in forza di una condotta effettivamente agevolatrice dell'associazione ma in ragione di mere congetture, cioè della circostanza per cui il richiedente non potesse non sospettare del ruolo associativo di spicco assunto da [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe stato infine chiarito dai giudici di merito in quali termini la condotta del richiedente, risalente al 2014, abbia potuto indurre in errore il G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza del 2016; circostanza che si aggiungerebbe all'errore consistito nell'aver ritenuto ostativa una condotta gravemente colposa di per sé non determinante il provvedimento restrittivo.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, la censura si mostra manifestamente infondata laddove articolata nel senso per cui la Corte territoriale avrebbe ravvisato la condotta ostativa alla riparazione, in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, nella contiguità dell'instante con il sodalizio e non in una condotta effettivamente agevolatrice dell'associazione stessa.

Il giudice dalla riparazione avrebbe quindi sostanzialmente commesso un error in iudicando non considerando la circostanza per cui la sentenza penale avrebbe escluso il coinvolgimento dell'attuale ricorrente nel reato associativo.

2.1. La tesi difensiva su cui si fonda la doglianza, argomentando a contrariis, sostanzialmente vorrebbe come necessaria, per essere ritenuta ostativa ex art. 314 cod. proc. pen., una condotta partecipativa al sodalizio ovvero integrante T-W attività illecita riconducibileikesso per poter essere ritenuta allo stesso contigua.

Tale contiguità, nei termini voluti dal ricorrente, non sarebbe stata esplicitata dal giudice di merito, se non nei limiti della mera cosciente contiguità al sodalizio per il tramite del soggetto di vertice dello stesso.

2.2. Il vizio metodologico risiede dunque nell'aver articolato la doglianza nei termini manifestamente infondati per cui la contiguità al sodalizio si sostanzierebbe in una condotta integrante il reato di partecipazione al sodalizio stesso ovvero in un concorso neieati a esso riconducibili, così finendo per L___ ír/-1 operare una indebita commistione tra spetti penalistici e quelli riparatori.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita 'y ,t, t__A , , abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa gravedéve vaiútare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, Centanni, non mass.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, non mass.; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).

La colpa grave ovvero il dolo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quali elementi negativi della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto i non necessitano difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una 3valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, Centanni, cit.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, cit.; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., non mass. sul punto, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese 'all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Walel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo ovvero) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01).

Occorre quindi muovere, quale corretto approccio metodologico, non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit., e i riferimenti ivi contenuti).

2.3. Orbene, la condotta che rileva ai presenti fini, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito, è caratterizzata dalla consapevole contiguità al sodalizio, sinergica rispetto all'intervento dell'Autorità, accertata come estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue con l'associazione e, per essa, tramite la frequentazione con il soggetto di vertice del sodalizio.

Con motivo manifestamente infondato il ricorrente non si è pertanto confrontato con il consolidato principio di diritto per cui integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (ex plurimis, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, circa la rilevanza delle c.d. frequentazioni ambigue si vedano Sez. 4, n 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati, non mass., e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata; per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, 4anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01).

3. A quanto innanzi si aggiunge il profilo di estrinseca aspecificità della doglianza laddove si appunta sull'apparato motivazionale sotteso agli accertati elementi fattuali caratterizzanti la ritenuta condotta ostativa, nella cui valutazione peraltro il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituirsi ai giudici di merito quanto all'interpretazione degli elementi emergenti delle intercettazioni, con particolare riferimento alla ritenuta attività di «rendicontazione» in favore del vertice dell'associazione.

3.1. Il ricorrente sul punto non si confronta concretamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

Muovendo dalla sentenza assolutoria che si fonda anche sugli esiti delle intercettazioni, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto non contraddittoria e non manifestamente illogica, ha ritenuto rilevante l'accertata stretta vicinanza dell'instante al sodalizio mafioso, in particolare tramite i soggetti collocati al vertice della specifica articolazione dell'associazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha poi relazionato la detta condotta con le ragioni dell'intervento cautelare, ritenendo proprio la stretta continuità essere una concausa dell'intervento dell'Autorità.

Ciò in ragione della ritenuta consapevolezza in capo all'instante che trattavasi di soggetti coinvolti nel sodalizio e nelle relative attività illecite oltre che nell'esclusione dell'assoluta necessità della detta frequentazione (quanto al rilievo dell'assenza dell'assoluta necessità delle frequentazioni c.d. ambigue, vds.

Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, che si riferisce finanche a soggetti legati da rapporti di parentela). 5DILLE Sul punto sono stati valorizzati plurimi elementi emergenti indagini tecniche, tra cui un riferimento esplicito non solo all'essere stato l'attuale ricorrente «cresciuto» da appartenenti al sodalizio, anche aventi funzioni di spicco in seno a esso, ma anche alla consapevole connivenza e disponibilità nei confronti del soggetto di vertice.

Il riferimento, emergente dalla diretta valutazione delle intercettazioni, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si esaurisce nel pur evidenziato atteggiamento riverente nei confronti del soggetto di vertice del sodalizio.

È stata infatti valutata l'attività sostanziatasi nel riferire a [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco dell'associazione, circostanze utili in merito a vicende verificatesi all'interno di un villaggio turistico posto sotto il totale controllo del sodalizio, considerate in termini di vera «rendicontazione», in uno con l'intenzione, palesata dall'attuale ricorrente al citato [OSCURATO:PERSONA], di interloquire con il sindaco per ottenere l'assegnazione di lavori, peraltro utilizzando la prima persona Plurale («noi»).

3.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, il giudice della riparazione ha mostrato corretta applicazione di un principio di diritto con cui invece sostanzialmente il ricorrente non confronta il suo dire, con conseguente manifesta inammissibilità delle censure afferenti al profilo gravemente colposo della condotta sinergica.

Il mancato confronto si mostra difatti con la diversa nozione di colpa ex art. 314 cod. proc. pen., rilevando essa in termini oggettivi.

Come recentemente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta contrastante con precetti normativi ovvero macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'Autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente bensì al parametro della comune esperienza.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro; altra parte non ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale delle Repubblica, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione prospettata come ingiustamente patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento alla partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen. Trattàsi di fattispecie per la quale, formatosi il c.d. "giudicato cautelare" con riferimento alla custodia cautelare in carcere, l'instante è stato assolto per non aver commesso il fatto con doppia conforme irrevocabile. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su un motivo deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione, anche in termini di travisamento, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Oltre al non corretto riferimento all'assoluzione per «insufficienza delle prove» in luogo di quella adottata con «formula ampia», la Corte territoriale avrebbe individuato la condotta ostativa ritenendo accertati non solo rapporti ma anche ruoli assunti dal richiedente in seno al sodalizio, nonostante l'intervenuta assoluzione. Al giudizio di cui innanzi l'ordinanza impugnata sarebbe pervenuta all'esito di una «rivisitazione arbitraria» degli stessi elementi che avrebbero determinato l'assoluzione, in particolare quelli emergenti dagli esiti delle intercettazioni anche in quella sede utilizzate, e «travisando la natura di un normale rapporto tra lavoratore e»conferente l'incarico lavorativo, nella specie un soggetto di spicco del sodalizio criminale, valutato dai giudici della riparazione alla stregua di una «rendicontazione mafiosa». La contiguità rispetto al sodalizio sarebbe stata altresì argomentata non in forza di una condotta effettivamente agevolatrice dell'associazione ma in ragione di mere congetture, cioè della circostanza per cui il richiedente non potesse non sospettare del ruolo associativo di spicco assunto da [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stato infine chiarito dai giudici di merito in quali termini la condotta del richiedente, risalente al 2014, abbia potuto indurre in errore il G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza del 2016; circostanza che si aggiungerebbe all'errore consistito nell'aver ritenuto ostativa una condotta gravemente colposa di per sé non determinante il provvedimento restrittivo. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, la censura si mostra manifestamente infondata laddove articolata nel senso per cui la Corte territoriale avrebbe ravvisato la condotta ostativa alla riparazione, in quanto gravemente colposa e sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, nella contiguità dell'instante con il sodalizio e non in una condotta effettivamente agevolatrice dell'associazione stessa. Il giudice dalla riparazione avrebbe quindi sostanzialmente commesso un error in iudicando non considerando la circostanza per cui la sentenza penale avrebbe escluso il coinvolgimento dell'attuale ricorrente nel reato associativo. 2.1. La tesi difensiva su cui si fonda la doglianza, argomentando a contrariis, sostanzialmente vorrebbe come necessaria, per essere ritenuta ostativa ex art. 314 cod. proc. pen., una condotta partecipativa al sodalizio ovvero integrante T-W attività illecita riconducibileikesso per poter essere ritenuta allo stesso contigua. Tale contiguità, nei termini voluti dal ricorrente, non sarebbe stata esplicitata dal giudice di merito, se non nei limiti della mera cosciente contiguità al sodalizio per il tramite del soggetto di vertice dello stesso. 2.2. Il vizio metodologico risiede dunque nell'aver articolato la doglianza nei termini manifestamente infondati per cui la contiguità al sodalizio si sostanzierebbe in una condotta integrante il reato di partecipazione al sodalizio stesso ovvero in un concorso neieati a esso riconducibili, così finendo per L___ ír/-1 operare una indebita commistione tra spetti penalistici e quelli riparatori. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita 'y ,t, t__A , , abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa gravedéve vaiútare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, Centanni, non mass.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, non mass.; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01). La colpa grave ovvero il dolo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quali elementi negativi della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto i non necessitano difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una 3valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche: Sez. 4, n. 61 del 25/11/2026, dep. 2026, Centanni, cit.; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza, cit.; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., non mass. sul punto, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese 'all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Walel, Rv. 277662 - 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686 - 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo ovvero) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001 - 01). Occorre quindi muovere, quale corretto approccio metodologico, non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, cit., e i riferimenti ivi contenuti). 2.3. Orbene, la condotta che rileva ai presenti fini, per come correttamente ritenuto dai giudici di merito, è caratterizzata dalla consapevole contiguità al sodalizio, sinergica rispetto all'intervento dell'Autorità, accertata come estrinsecatasi in consapevoli frequentazioni ambigue con l'associazione e, per essa, tramite la frequentazione con il soggetto di vertice del sodalizio. Con motivo manifestamente infondato il ricorrente non si è pertanto confrontato con il consolidato principio di diritto per cui integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (ex plurimis, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, circa la rilevanza delle c.d. frequentazioni ambigue si vedano Sez. 4, n 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Moati, non mass., e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata; per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia, 4anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle Cave, Rv. 276916 - 01; sul profilo d'inammissibilità in oggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01). 3. A quanto innanzi si aggiunge il profilo di estrinseca aspecificità della doglianza laddove si appunta sull'apparato motivazionale sotteso agli accertati elementi fattuali caratterizzanti la ritenuta condotta ostativa, nella cui valutazione peraltro il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituirsi ai giudici di merito quanto all'interpretazione degli elementi emergenti delle intercettazioni, con particolare riferimento alla ritenuta attività di «rendicontazione» in favore del vertice dell'associazione. 3.1. Il ricorrente sul punto non si confronta concretamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell'unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Muovendo dalla sentenza assolutoria che si fonda anche sugli esiti delle intercettazioni, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto non contraddittoria e non manifestamente illogica, ha ritenuto rilevante l'accertata stretta vicinanza dell'instante al sodalizio mafioso, in particolare tramite i soggetti collocati al vertice della specifica articolazione dell'associazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha poi relazionato la detta condotta con le ragioni dell'intervento cautelare, ritenendo proprio la stretta continuità essere una concausa dell'intervento dell'Autorità. Ciò in ragione della ritenuta consapevolezza in capo all'instante che trattavasi di soggetti coinvolti nel sodalizio e nelle relative attività illecite oltre che nell'esclusione dell'assoluta necessità della detta frequentazione (quanto al rilievo dell'assenza dell'assoluta necessità delle frequentazioni c.d. ambigue, vds. Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01, che si riferisce finanche a soggetti legati da rapporti di parentela). 5DILLE Sul punto sono stati valorizzati plurimi elementi emergenti indagini tecniche, tra cui un riferimento esplicito non solo all'essere stato l'attuale ricorrente «cresciuto» da appartenenti al sodalizio, anche aventi funzioni di spicco in seno a esso, ma anche alla consapevole connivenza e disponibilità nei confronti del soggetto di vertice. Il riferimento, emergente dalla diretta valutazione delle intercettazioni, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si esaurisce nel pur evidenziato atteggiamento riverente nei confronti del soggetto di vertice del sodalizio. È stata infatti valutata l'attività sostanziatasi nel riferire a [OSCURATO:PERSONA], soggetto di spicco dell'associazione, circostanze utili in merito a vicende verificatesi all'interno di un villaggio turistico posto sotto il totale controllo del sodalizio, considerate in termini di vera «rendicontazione», in uno con l'intenzione, palesata dall'attuale ricorrente al citato [OSCURATO:PERSONA], di interloquire con il sindaco per ottenere l'assegnazione di lavori, peraltro utilizzando la prima persona Plurale («noi»). 3.2. Nei termini di cui innanzi, peraltro, il giudice della riparazione ha mostrato corretta applicazione di un principio di diritto con cui invece sostanzialmente il ricorrente non confronta il suo dire, con conseguente manifesta inammissibilità delle censure afferenti al profilo gravemente colposo della condotta sinergica. Il mancato confronto si mostra difatti con la diversa nozione di colpa ex art. 314 cod. proc. pen., rilevando essa in termini oggettivi. Come recentemente precisato da Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv. 288523 - 01, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta contrastante con precetti normativi ovvero macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'Autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, formulato avendo riguardo non già al singolo agente bensì al parametro della comune esperienza. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). 6 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris