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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 12738/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],°[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., ascritto al capo 5), e per quello di autoriciclaggio, ascritto al capo T), con l'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, dal 2016 fino al 14 novembre 2018.

Il Tribunale ha valorizzato la consistenza probatoria dell'accusa mossa all'indagato di partecipazione alla predetta associazione di 'ndrangheta in altro procedimento (cd. operazione Martingala) in relazione al quale era stata già emessa nei suoi confronti in data 13 marzo 2018, per vari reati di abusivismo finanziario, usura, bancarotte e associazione mafiosa, la misura della custodia in carcere, poi sostituita in data 11 febbraio 2022 con altra misura non detentiva in ragione della scadenza dei termini di durata massima per la fase dibattimentale in un contesto in cui il Collegio giudicante aveva dato atto che il quadro cautelare era rimasto sostanzialmente immutato.

Il capo S) riguarda l'intestazione fittizia a nome di [OSCURATO:PERSONA] della veste di amministratore di diritto e dell'intero capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., avente ad oggetto la compravendita di autovetture importate dal mercato tedesco, trattandosi di una società facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per evadere VIVA attraverso lo schema delle "frodi carosello" quale collettore delle risorse finanziarie confluite da parte di altre società intestate fittiziamente a terzi riconducibili sempre al Mordà (le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il capo T) riguarda il reato di autoriciclaggio dei proventi dei reati derivanti dalle predette operazioni illecite realizzate da dette società, attraverso operazioni fittizie che servivano anche a dare copertura lecita ai proventi derivanti dalla sua appartenenza alla associazione mafiosa oltre che da altre specifiche operazioni in cui era interessata la predetta associazione mafiosa (in particolare la costituzione di un grande centro commerciale a marchio "Eurospin").

Il quadro indiziario è costituito sia dalle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, soggetti tutti impegnati in quel contesto criminale e perciò a conoscenza dei relativi assetti di potere, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso prestanome [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di svolgere il ruolo di prestanome, sebbene ignaro di ogni operazione commerciale svolta dalla predetta società, nonché dalla ricostruzione dei flussi finanziari che ha consentito di ricondurre la predetta società nella costellazione di società create da Mordà per curare i propri interessi imprenditoriali (già oggetto del procedimento Martingala).

Il Tribunale ha confermato le valutazioni del G.i.p. escludendo solo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, evidenziando la carenza di elementi dimostrativi della finalità di sostenere con le proprie attività imprenditoriali gli interessi dell'associazione mafiosa, essendo la semplice appartenenza a detto sodalizio non sufficiente a supportare il dolo specifico richiesto per la configurabilità di detta aggravante.Circa le esigenze cautelari, è stato osservato che il tempo decorso dalle concrete manifestazioni criminose risalenti al novembre 2018 non ha inciso sull'attualità del pericolo di reiterazione, considerato che nel frattempo l'imputato è stato sottoposto al regime custodiale cautelare per altri fatti e tenuto conto della estesa rete di affari creata attraverso molteplici società, tale da consentire la prosecuzione delle condotte criminose tramite prestanomi.

3. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]; in sostanza si obietta che sarebbe illogico ritenere attendibile detto coindagato quando nega di avere svolto un ruolo operativo nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. gestita di fatto da Mordà e di averlo invece ritenuto inattendibile allorchè nega di avere curato gli interessi di Mordà anche dopo l'arresto di quest'ultimo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della appartenenza di Mordà al sodalizio mafioso, posta a supporto del pericolo di reiterazione, contraddetta dalla disposta esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari per la mancata considerazione del fattore "tempo" nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati (2018) e il momento della decisione cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve innanzitutto premettere che con atto depositato a mezzo p.e.c. il difensore ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta perché la custodia cautelare in carcere è stata sostituita dal Giudice delle indagini preliminari in data 17 gennaio 2023 con la misura dell'obbligo di dimora.

Trattasi di rinuncia non valida perché fatta dal difensore senza procura speciale (vedi, Sez.

U, n.12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245) e di cui non può, pertanto, tenersi conto.

Neppure vi è carenza sopravvenuta di interesse perché l'impugnazione investe i gravi indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari, ovvero la valutazione dei presupposti del titolo cautelare che conservano la loro rilevanza anche dopo la sostituzione della misura.

Il ricorso è comunque inammissibile.Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario, ma le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori risultano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa.

Il Tribunale del riesame, con diffuso e logico apparato argomentativo, ha infatti dato conto delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata partecipazione ad un'associazione di 'ndrangheta riconosciuta nella precedente ordinanza custodiale.

Le censure sono parziali perché non tengono conto che oltre alle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], vi sono i dati documentali che comprovano i flussi finanziari tra le varie società tra loro collegate e che sono risultate tutte facenti capo a Mordà.

Neppure può ritenersi illogica una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto coindagato solo perché ritenuto non credibile nella parte in cui ha negato il proprio coinvolgimento consapevole nelle operazioni gestite da Mordà.

Si tratta all'evidenza di valutazioni che riguardano esclusivamente l'accertamento del carattere doloso o meno dell'appoggio fornito dallo stesso Armeni, ma non hanno alcun riflesso sul ruolo di Mordà ed in particolare sulla intestazione fittizia della società ad esso facente capo e sulle finalità elusive sottese ai trasferimenti fraudolenti che connotano il dolo specifico a suo carico.

Ciò posto, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il suddetto reato.

Si tratta di valutazioni che, allorchè la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

2. Anche con riguardo alle esigenze cautelari l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, atteso che il Tribunale non ha applicato alcuna presunzione della loro sussistenza ma ha argomentato che la importanza, continuità dei traffici imprenditoriali illeciti gestiti dall'indagato attraverso prestanonni, proseguito anche dopo il suo arresto, non consentiva di ritenere scemato il pericolo di reiterazione dei reati ed escludeva nel contempo l'adeguatezza di una misura diversa dal carcere, aspetto quest'ultimo, peraltro, oramai superato dalla sopravvenuta sostituzione della misura di cui ha dato atto il difensore.

Di talché, anche per il profilo relativo alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari, il motivo di ricorso è inammissibile perché non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],°[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui agli artt. 110, 512-bis cod. pen., ascritto al capo 5), e per quello di autoriciclaggio, ascritto al capo T), con l'aggravante di avere agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, dal 2016 fino al 14 novembre 2018. Il Tribunale ha valorizzato la consistenza probatoria dell'accusa mossa all'indagato di partecipazione alla predetta associazione di 'ndrangheta in altro procedimento (cd. operazione Martingala) in relazione al quale era stata già emessa nei suoi confronti in data 13 marzo 2018, per vari reati di abusivismo finanziario, usura, bancarotte e associazione mafiosa, la misura della custodia in carcere, poi sostituita in data 11 febbraio 2022 con altra misura non detentiva in ragione della scadenza dei termini di durata massima per la fase dibattimentale in un contesto in cui il Collegio giudicante aveva dato atto che il quadro cautelare era rimasto sostanzialmente immutato. Il capo S) riguarda l'intestazione fittizia a nome di [OSCURATO:PERSONA] della veste di amministratore di diritto e dell'intero capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., avente ad oggetto la compravendita di autovetture importate dal mercato tedesco, trattandosi di una società facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per evadere VIVA attraverso lo schema delle "frodi carosello" quale collettore delle risorse finanziarie confluite da parte di altre società intestate fittiziamente a terzi riconducibili sempre al Mordà (le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il capo T) riguarda il reato di autoriciclaggio dei proventi dei reati derivanti dalle predette operazioni illecite realizzate da dette società, attraverso operazioni fittizie che servivano anche a dare copertura lecita ai proventi derivanti dalla sua appartenenza alla associazione mafiosa oltre che da altre specifiche operazioni in cui era interessata la predetta associazione mafiosa (in particolare la costituzione di un grande centro commerciale a marchio "Eurospin"). Il quadro indiziario è costituito sia dalle propalazioni accusatorie di alcuni collaboratori di giustizia, soggetti tutti impegnati in quel contesto criminale e perciò a conoscenza dei relativi assetti di potere, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso prestanome [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di svolgere il ruolo di prestanome, sebbene ignaro di ogni operazione commerciale svolta dalla predetta società, nonché dalla ricostruzione dei flussi finanziari che ha consentito di ricondurre la predetta società nella costellazione di società create da Mordà per curare i propri interessi imprenditoriali (già oggetto del procedimento Martingala). Il Tribunale ha confermato le valutazioni del G.i.p. escludendo solo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, evidenziando la carenza di elementi dimostrativi della finalità di sostenere con le proprie attività imprenditoriali gli interessi dell'associazione mafiosa, essendo la semplice appartenenza a detto sodalizio non sufficiente a supportare il dolo specifico richiesto per la configurabilità di detta aggravante.Circa le esigenze cautelari, è stato osservato che il tempo decorso dalle concrete manifestazioni criminose risalenti al novembre 2018 non ha inciso sull'attualità del pericolo di reiterazione, considerato che nel frattempo l'imputato è stato sottoposto al regime custodiale cautelare per altri fatti e tenuto conto della estesa rete di affari creata attraverso molteplici società, tale da consentire la prosecuzione delle condotte criminose tramite prestanomi. 3. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]; in sostanza si obietta che sarebbe illogico ritenere attendibile detto coindagato quando nega di avere svolto un ruolo operativo nella società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. gestita di fatto da Mordà e di averlo invece ritenuto inattendibile allorchè nega di avere curato gli interessi di Mordà anche dopo l'arresto di quest'ultimo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della appartenenza di Mordà al sodalizio mafioso, posta a supporto del pericolo di reiterazione, contraddetta dalla disposta esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari per la mancata considerazione del fattore "tempo" nella definizione delle concrete e attuali esigenze cautelari, tenuto conto della distanza temporale fra i fatti contestati (2018) e il momento della decisione cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve innanzitutto premettere che con atto depositato a mezzo p.e.c. il difensore ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta perché la custodia cautelare in carcere è stata sostituita dal Giudice delle indagini preliminari in data 17 gennaio 2023 con la misura dell'obbligo di dimora. Trattasi di rinuncia non valida perché fatta dal difensore senza procura speciale (vedi, Sez. U, n.12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245) e di cui non può, pertanto, tenersi conto. Neppure vi è carenza sopravvenuta di interesse perché l'impugnazione investe i gravi indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari, ovvero la valutazione dei presupposti del titolo cautelare che conservano la loro rilevanza anche dopo la sostituzione della misura. Il ricorso è comunque inammissibile.Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla gravità del quadro indiziario, ma le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori risultano manifestamente infondate, siccome sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa. Il Tribunale del riesame, con diffuso e logico apparato argomentativo, ha infatti dato conto delle ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata partecipazione ad un'associazione di 'ndrangheta riconosciuta nella precedente ordinanza custodiale. Le censure sono parziali perché non tengono conto che oltre alle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], vi sono i dati documentali che comprovano i flussi finanziari tra le varie società tra loro collegate e che sono risultate tutte facenti capo a Mordà. Neppure può ritenersi illogica una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto coindagato solo perché ritenuto non credibile nella parte in cui ha negato il proprio coinvolgimento consapevole nelle operazioni gestite da Mordà. Si tratta all'evidenza di valutazioni che riguardano esclusivamente l'accertamento del carattere doloso o meno dell'appoggio fornito dallo stesso Armeni, ma non hanno alcun riflesso sul ruolo di Mordà ed in particolare sulla intestazione fittizia della società ad esso facente capo e sulle finalità elusive sottese ai trasferimenti fraudolenti che connotano il dolo specifico a suo carico. Ciò posto, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il suddetto reato. Si tratta di valutazioni che, allorchè la difesa del ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 2. Anche con riguardo alle esigenze cautelari l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, atteso che il Tribunale non ha applicato alcuna presunzione della loro sussistenza ma ha argomentato che la importanza, continuità dei traffici imprenditoriali illeciti gestiti dall'indagato attraverso prestanonni, proseguito anche dopo il suo arresto, non consentiva di ritenere scemato il pericolo di reiterazione dei reati ed escludeva nel contempo l'adeguatezza di una misura diversa dal carcere, aspetto quest'ultimo, peraltro, oramai superato dalla sopravvenuta sostituzione della misura di cui ha dato atto il difensore. Di talché, anche per il profilo relativo alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari, il motivo di ricorso è inammissibile perché non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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