CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, i giudici di appello, attraverso un iter logico e puntuale, hanno correttamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, valorizzando le plurime ed univoche testimonianze rese dalle persone offese e da altri soggetti presenti in occasione del fatto (sul punto, si vedano le pagg. 7-9 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 56 comma 3 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che deve essere rigettata la richiesta avanzata dal patrono della parte civile di condanna dell'imputato alle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado, essendosi limitato nelle note di conclusioni a chiedere il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, sebbene vada riconosciuto alla parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, occorre però che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 — 03); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 Il Consigliere et