CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania sez. dist. diSalerno n.1592/2021 depositata il 24/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15729/2021Numero sezionale 1634/2026Numero di raccolta generale 19932/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]