CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 33316/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 3.03.2021 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLERIA oggi, 1 i NOV 20 M li Fuir4ionurio C