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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35204/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFrancesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, in difesa della parte civile, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha concluso per la conferma della sentenzaimpugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell’imputata, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata per tutti i motivi indicati nel ricorso,rilevando anche la prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reat o di furto pluriaggravato in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi impossessata della somma complessiva di euro 88.411,25 nella sua qualità di impiegata amministrativa della stessa società, munita di delega per le operazioni bancarie e con accesso al carnet di assegni (fatti commessi dal luglio 2011 al 22 maggio 2013).

2. Avverso tale sentenza il difensore del l’imputata propone ricors o per cassazione, lamentando (in sintesi,giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue.

I) Violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto irrisorio l’ammanco annuo di circa 33.000 euro rispetto ad un fatturato della ditta di circa 450/500 mila euro l’anno, tanto più se si considera che la somma complessiva drenata è stata pari a 88.411,25 euro.

Non è credibile che un simile ammanco non sia stato verificato immediatamente, per cui non si giustifica il ritardo di un anno nella proposizione della querela.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di furto contestato; mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di appropriazione indebita; violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

III) Intervenuta estinzione del reatoper prescrizione.

IV) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Per quanto attiene al primo motivo, concernente il lamentato vizio motivazionale in punto di responsabilità dell’imputata per le fattispecie di furto a lei ascritte, si osserva che la doglianza svolge essenzialmente non consentite censure di merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che sfugge ai rilievi sollevati dallaricorrente.

2.1. La censura si limita a tacciare di illogicità la, per contro, ragionevole valutazione dei giudicanti, i quali hanno spiegato che la denuncia-querela era stata presentata a distanza di un anno dai fatti contestati, a seguito delle rimostranze di un fornitore che aveva lamentato il mancato pagamento di una nota di credito (per euro 752,62) risalente al giugno 2012.

In effetti —opinano i giudici — il drenaggio del denaro era stato effettuato su un fatturato della ditta di circa 450/500 mila euro l’anno, motivo per cui il titolare della ditta ([OSCURATO:PERSONA]) e gli altri impiegati della Maris non si erano accorti subito dell’ammanco, trattandosi di somme prelevate annualmente all’incirca pari a 33.000 euro , importo considerato — non illogicamente — esiguo se parametrat o al fatturato annuo.

Il tempo decorso per la presentazione della querela è certamente congruo in relazione agli importi annualmente sottratti, i quali appaiono anche proporzionati rispetto al totale oggetto di contestazione (euro 88.411,25), trattandosi di fatti perpetrati dal 2011 al 2013.

2.2. Per il resto, la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto delle prove documentali e orali che hanno consentito di ricostruire il modus operandi adottato dall’imputata per appropriarsi degli ingenti importi dianzi indicati, segnatamente tramite: i) doppi bonifici, uno al fornitore e l’altro, di pari importo e indicando quale beneficiario uno dei fornitori della società, sul proprio conto corrente; ii) redazione ed incasso di numerosi assegni con firma apocrifa “[OSCURATO:PERSONA]”; iii) disposizione di bonifici a proprio favore, in corrispondenza dell’erogazione dello stipendio mensile, per importi superiori al dovuto.

Le argomentazioni sul punto offerte dalla Corte territoriale, conformi a quelle del Tribunale, appaiono immuni da vizi logico-giuridici e sono, come tali, incensurabili in cassazione.

3. Anche il secondo motivo sviluppa censure di merito e comunque non si confronta con le esaurienti argomentazioni della pronuncia impugnata.

3.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nel caso non è contestata l’aggravante dell’uso di violenza sulle cose ma quella dell’essersi l’imputata avvalsa di un mezzo fraudolento, circostanza che è stata motivatamente affermata mediante l e sopra descritte modalità fraudolente dell’agire della [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sistematica sottrazione e appropriazione di somme di denaro di pertinenza della Maris.

3.2. Sulla questione della qualificazione giuridica del reato, invocandosi la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di appropriazione indebita, bast erà osservare che l’imputata non aveva la disponibilità delle somme sottratte ma era solo autorizzata ad operare sui conti correnti,sulla base di specifiche disposizioni derivanti da esigenze operative dell’azienda.

Nella specie, pertanto, trova applicazione il principio per cui risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215 – 01 ; n ella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della "password" per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare; in senso analogo v.

Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Maniscalco, Rv. 283897 – 01 ; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873 - 01 ) .

La configurabilità del reato di furto risulta, a maggior ragione,pienamente integrata con riferimento alle condotte di sottrazione di somme di denaro poste in essere mediante la compilazione e l’utilizzo di assegni falsi, stante l’evidente modalità sottrattiva dell’azione.

4. Il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., peraltro con considerazioni di puro merito, è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, tale attenuante è stata riconosciuta dai giudici di merito, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, secondo una valutazione non arbitraria né manifestamente illogica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità.

5. Quanto alla censura con cui si deduce l’ estinzione del reato per prescrizione, è appena il caso di rilevare che il ricorrente pone a fondamento del motivo la considerazione — manifestamente infondata (v. supra al par. 3.2) — secondo cui la fattispecie in contestazione sarebbe giuridicamente sussumibile nell’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen.

Per contro, con riferimento al reato di furto pluriaggravato oggetto di contestazione, basterà rilevare come la riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez.

U,n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01 ).

6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

La ricorrente va anche condannata a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C ., liquidate in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFrancesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, in difesa della parte civile, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha concluso per la conferma della sentenzaimpugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell’imputata, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata per tutti i motivi indicati nel ricorso,rilevando anche la prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reat o di furto pluriaggravato in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi impossessata della somma complessiva di euro 88.411,25 nella sua qualità di impiegata amministrativa della stessa società, munita di delega per le operazioni bancarie e con accesso al carnet di assegni (fatti commessi dal luglio 2011 al 22 maggio 2013). 2. Avverso tale sentenza il difensore del l’imputata propone ricors o per cassazione, lamentando (in sintesi,giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue. I) Violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto irrisorio l’ammanco annuo di circa 33.000 euro rispetto ad un fatturato della ditta di circa 450/500 mila euro l’anno, tanto più se si considera che la somma complessiva drenata è stata pari a 88.411,25 euro. Non è credibile che un simile ammanco non sia stato verificato immediatamente, per cui non si giustifica il ritardo di un anno nella proposizione della querela. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di furto contestato; mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di appropriazione indebita; violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. III) Intervenuta estinzione del reatoper prescrizione. IV) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Per quanto attiene al primo motivo, concernente il lamentato vizio motivazionale in punto di responsabilità dell’imputata per le fattispecie di furto a lei ascritte, si osserva che la doglianza svolge essenzialmente non consentite censure di merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che sfugge ai rilievi sollevati dallaricorrente. 2.1. La censura si limita a tacciare di illogicità la, per contro, ragionevole valutazione dei giudicanti, i quali hanno spiegato che la denuncia-querela era stata presentata a distanza di un anno dai fatti contestati, a seguito delle rimostranze di un fornitore che aveva lamentato il mancato pagamento di una nota di credito (per euro 752,62) risalente al giugno 2012. In effetti —opinano i giudici — il drenaggio del denaro era stato effettuato su un fatturato della ditta di circa 450/500 mila euro l’anno, motivo per cui il titolare della ditta ([OSCURATO:PERSONA]) e gli altri impiegati della Maris non si erano accorti subito dell’ammanco, trattandosi di somme prelevate annualmente all’incirca pari a 33.000 euro , importo considerato — non illogicamente — esiguo se parametrat o al fatturato annuo. Il tempo decorso per la presentazione della querela è certamente congruo in relazione agli importi annualmente sottratti, i quali appaiono anche proporzionati rispetto al totale oggetto di contestazione (euro 88.411,25), trattandosi di fatti perpetrati dal 2011 al 2013. 2.2. Per il resto, la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto delle prove documentali e orali che hanno consentito di ricostruire il modus operandi adottato dall’imputata per appropriarsi degli ingenti importi dianzi indicati, segnatamente tramite: i) doppi bonifici, uno al fornitore e l’altro, di pari importo e indicando quale beneficiario uno dei fornitori della società, sul proprio conto corrente; ii) redazione ed incasso di numerosi assegni con firma apocrifa “[OSCURATO:PERSONA]”; iii) disposizione di bonifici a proprio favore, in corrispondenza dell’erogazione dello stipendio mensile, per importi superiori al dovuto. Le argomentazioni sul punto offerte dalla Corte territoriale, conformi a quelle del Tribunale, appaiono immuni da vizi logico-giuridici e sono, come tali, incensurabili in cassazione. 3. Anche il secondo motivo sviluppa censure di merito e comunque non si confronta con le esaurienti argomentazioni della pronuncia impugnata. 3.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, nel caso non è contestata l’aggravante dell’uso di violenza sulle cose ma quella dell’essersi l’imputata avvalsa di un mezzo fraudolento, circostanza che è stata motivatamente affermata mediante l e sopra descritte modalità fraudolente dell’agire della [OSCURATO:PERSONA], attraverso la sistematica sottrazione e appropriazione di somme di denaro di pertinenza della Maris. 3.2. Sulla questione della qualificazione giuridica del reato, invocandosi la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di appropriazione indebita, bast erà osservare che l’imputata non aveva la disponibilità delle somme sottratte ma era solo autorizzata ad operare sui conti correnti,sulla base di specifiche disposizioni derivanti da esigenze operative dell’azienda. Nella specie, pertanto, trova applicazione il principio per cui risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale (Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215 – 01 ; n ella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della "password" per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare; in senso analogo v. Sez. 2, n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023, Maniscalco, Rv. 283897 – 01 ; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873 - 01 ) . La configurabilità del reato di furto risulta, a maggior ragione,pienamente integrata con riferimento alle condotte di sottrazione di somme di denaro poste in essere mediante la compilazione e l’utilizzo di assegni falsi, stante l’evidente modalità sottrattiva dell’azione. 4. Il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., peraltro con considerazioni di puro merito, è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, tale attenuante è stata riconosciuta dai giudici di merito, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, secondo una valutazione non arbitraria né manifestamente illogica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. 5. Quanto alla censura con cui si deduce l’ estinzione del reato per prescrizione, è appena il caso di rilevare che il ricorrente pone a fondamento del motivo la considerazione — manifestamente infondata (v. supra al par. 3.2) — secondo cui la fattispecie in contestazione sarebbe giuridicamente sussumibile nell’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. Per contro, con riferimento al reato di furto pluriaggravato oggetto di contestazione, basterà rilevare come la riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U,n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01 ). 6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. La ricorrente va anche condannata a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C ., liquidate in euro
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