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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20432/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 23 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di un cacciavite.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria per il porto del cacciavite (capo b) in quanto si tratterebbe di un fatto di lieve entità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'uso specifico e non occasionale del cacciavite, sulla pericolosità intrinseca dell'oggetto e la minaccia con esso esercitata); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nel caso di specie non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avendo la Corte congruamente motivato la pena inflitta, peraltro inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità e della modalità della condotta); osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la loro applicazione richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza - ribadita dalla Corte territoriale, che ha sottolineato l'irrilevanza dell'ammissione del fatto da parte dell'imputato quando era già stato accertato che questi fosse il conducente dell'auto - legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 11 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 23 ottobre 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di un cacciavite. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria per il porto del cacciavite (capo b) in quanto si tratterebbe di un fatto di lieve entità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'uso specifico e non occasionale del cacciavite, sulla pericolosità intrinseca dell'oggetto e la minaccia con esso esercitata); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nel caso di specie non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avendo la Corte congruamente motivato la pena inflitta, peraltro inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2 sulla gravità e della modalità della condotta); osservato che, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la loro applicazione richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza - ribadita dalla Corte territoriale, che ha sottolineato l'irrilevanza dell'ammissione del fatto da parte dell'imputato quando era già stato accertato che questi fosse il conducente dell'auto - legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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