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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 10128/2025

Testo disponibile della fonte

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26448/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' MAMADOU, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro - tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE LECCE n. 8395/2023,depositat o il 21/11/2024 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendosi parte resistente limitata al depositato un mero atto di stile.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26448/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' MAMADOU, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura speciale in atti. -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro - tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE LECCE n. 8395/2023,depositat o il 21/11/2024 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendosi parte resistente limitata al depositato un mero atto di stile. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così
Decreto Cassazione n. 10128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris