CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 18378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo, proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza negava la richiesta misura della detenzione domiciliare. Rilevava il Tribunale come, tra i precedenti dell'istante, vi fosse la condanna a otto mesi di reclusione per il reato di evasione commesso 1'8 febbraio 2019 e che riteneva assorbente ai fini della decisione sul reclamo, inesorabilmente sfavorevole al detenuto, trattandosi di fattispecie ostativa. Spiegava, invero, che l'art. 1, comma 8, L.n. 199/2010 richiama espressamente il divieto di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., con la conseguenza che la preclusione per i soggetti riconosciuti colpevoli del delitto di evasione vale anche ai fini della concessione dell'esecuzione della pena al domicilio. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge in riferimento all'art. 58 -quater Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo e, dunque, nel negare al detenuto la richiesta detenzione domiciliare sull'assorbente ragione della intervenuta condanna per evasione, avrebbe totalmente ignorato la costante giurisprudenza di legittimità e, prima ancora, quella costituzionale che hanno sancito la caducazione, in materia, di ogni automatismo preclusivo, imponendo una verifica in concreto della pericolosità del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Sez. 1, n.22368 del 06/05/2009, Leone, rv. 244130; Sez. 1, n. 41956 del 22/10/2009, Bello, Rv. 245078; Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705) ha sancito il principio secondo cui «la condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio». Si è a ragione osservato che dalle plurime decisioni della Consulta in materia (tra le altre Corte Cost. sentenza n. 173 del 1997) emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione di una scelta generai-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, si è spiegato, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone al giudice, in presenza di una condanna per il reato di evasione, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato e, segnatamente, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 cod. pen., oggetto di accertamento definitivo. 3. Il provvedimento impugnato, dunque, non appare conforme ai principi sin qui enunciati nella parte in cui, nel negare la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di valutare l'effettiva incidenza della pronunzia di condanna per il reato di evasione, quindi, di verificare se la stessa fosse espressiva di perdurante pericolosità sociale. 4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per un nuovo esame del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che non incorra nella medesima carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso il 31/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]