CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09309/2023
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pplicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza secondo cui“nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto” (siveda, tra le tante, Sez. L, n. 3472/2020, al cui percorso motivazionale il Collegio si riporta, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., condividendolo). Le prime tre doglianze, si ribadisce,sono quindi inammissibili, in quanto i docenti con la stabilizzazione hanno ottenuto tutto ciò che avrebbero potuto ottenere, essendo essa misura di elisione del danno da illegittima reiterazione. Di qui l’irrilevanza di tutte le questioni poste, ivi compresa quella con cui si deduce l’espletamento dell’attività didattica su posti di organico di diritto, anziché di fatto. 4. Con il quarto mezzo si allega la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 in relazione all’art. 360 n. 3. Si sostiene che la stabilizzazione nonsia misura idonea a compensare tutti i danni patiti in ragione della illegittima reiterazione della contrattazione a termine. Si deduce, in particolare, che ciascun ricorrente avrebbe patito il danno (non risarcito dalla stabilizzazione) di non poter programmare la propria esistenza su basi affidabili, di non poter accedere a strumenti finanziari, oltre al danno morale per l’incertezza del futuro lavorativo. 4.1. In via di premessa, va rilevato che è sempre possibile il risarcimento di danni diversi ed ulterioririspetto a quelli risarciti con l’immissione in ruolo, essi tuttavia, come innanzi già chiarito(cfr. punto 3.2.), vanno sempre allegati e provati secondo il normale riparto degli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. Sempre in termini generali, va altresì aggiunto che la presunzione di danno risarcito dalla stabilizzazione copre anche la perdita di chance subita dal lavoratore non solo rispetto al superamento di un eventuale concorso bandito dalla P.A. per l’assunzione a tempo indeterminato, ma anche la liberazione di energie lavorative verso un altro possibile ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. 4.2. Tanto premesso in via di principio, quanto al motivo qui all’esame, non può mancarsi di rilevare che esso difetta di specificità, sicché è inammissibile. Al riguardo si osserva che nel ricorso per cassazione non vieneriportata, nemmeno in stralcio, la parte dell’atto introduttivo del ricorso di primo grado ove le allegazioni di danni ulteriori, rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione, sarebbero state compiute, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. 5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’Acco rdo Quadro, Direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; la violazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si lamenta, quanto alla progressione economica e stipendiale,che la Corte di Appello abbia errato allorché ha interpretato la domandadei docenti finalizzata all’attribuzione degli scatti biennali del 2,5%,ex art. 53 l. n. 312 del 1980. Si deduce che il petitum del ricorso ex art. 414 c.p.c. era volto, invece, ad ottenere l’avanzamento di carriera ed economico, in quantoi ricorrenti, ex lege, erano stati collocati sempre nella prima fascia stipendiale. 5.1. Il motivo, per come formulato,è inammissibile. La Corte di appello -ritenendo la domanda proposta ex art. 53 l. n. 312 del 1980 - l’ha rigettata in conformità con l’orientamento consolidato di legittimità (si veda tra le tante Sez. l, n. 26108/2017). Nel mezzo i ricorrenti lamenta no , nella sostanza, una mancata e/o scorretta valorizzazione del petitum da parte del giudice territoriale che avrebbe offerto risposta solo rispetto all’art. 53 cit, laddove, come anticipato,la domanda dalle parti sarebbe stata formulata in modo più ampio avuto riguardo in via generale al diritto all’avanzamento di carriera ed economico, dolendosi i docenti di essere sempre stati collocatiin prima fascia stipendiale. Il mezzo, tuttavia, difetta di specificità, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c Non viene, infatti,riportato neanche in stralcio il ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di comprovare quanto assunto e consentire a questo giudice la rivalutazione del petitum. Inoltre, e ancor più a monte,nemmeno è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Come anticipato, conclusivamente il motivo è inammissibile. 5.2. Da ultimo, va altresì rilevato chenon sussistono i presupposti per la rimessione alla CGUE, pure sollecitata nel ricorso per cassazione, sulla ritenuta necessità di cumulare la conversione (nel P.U. impedita tra l’altro dai principi costituzionali, prima ancora che dal d.lgs. n. 165 del 2001) con il risarcimento del danno ex art. 32 l. 183 del 2010. Su questo aspetto basti richiamare quanto dalla Corte di Giustizia affermato nella sentenza dell’8 maggio 2019, in causa C494/2017, Rossato, al cui percorso argomentativo, fatto proprio dal giudice di legittimità, come innanzi già visto, questo Collegio si riporta (cfr. innanzi punto 3.2.) Né sussistono i presupposti perla rimessione sollecitata dalle parti ricorrenti, alla luce della deduzione che la questione sarebbe stata oggetto di “riesame” da parte della CGUE in causa Santoro c. Comune di Valderice. La questione è stata infatti decisa dalla CGUE, nelle more della pendenza del ricorso per cassazione, con lasentenza del 7 marzo del 2018, in C-494/2016 (Santoro c. Comune di Valderice) nonutile allo scopo, atteso che, in disparte la diversità delle fattispecie in rilievo, stante la peculiarità del settore scolastico, la CGUE non haaffatto posto in discussione i principi enunziati dalla C494/2017, Rossato. 5.3. In limineva da ultimo pure precisatoche è irrilevante il richiamo operato dai ricorrenti nelle memorie depositate a Cass. n. 17314/2020, in ragione del rilievo che quella pronunzia è stata resa rispetto ad una motivazione della sentenza di appello, in alcun modo sovrapponibile a quella qui all’esame. 4. Alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso delle spese vive a favore di un’Amministrazione dello Stato, deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (ex plurimis, tra lerecenti e massimate, si veda Cass. n. 22014/2018). 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrential pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.000 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contrib