CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05251/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 maggio 2020, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso il decreto del Gip del Tribunale di Rovereto del 25 marzo 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., delle somme di denaro presenti, al momento della commissione dei reati, sui conti correnti, depositi a risparmio, depositi titoli ecc. intestati e/o cointestati all'indagata o sui quali questa aveva delega ad operare, fino alla concorrenza della somma di euro 691.987,00 e delle somme di denaro accreditate, in epoca posteriore alla commissione del reato, sui conti correnti e depositi, fino alla concorrenza della somma del profitto del reato sopra indicata che residuerà all'esito del primo sequestro. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art.275 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata appare errata laddove afferma che la determinazione della somma evasa senza considerazione dei costi sostenuti dall'attività, lamentata dalla difesa, sarebbe priva di un chiaro riscontro probatorio nonché di un'attendibile ricostruzione tecnico-contabile. Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe ignorato le allegazioni difensive, mentre avrebbe potuto agevolmente riscontrare errori aritmetici alla base della misura impugnata e, in particolare, nel calcolo dell'Iva e dell'Irpef. Inoltre — sostiene la difesa — la considerazione dei costi relativi ai ricavi non dichiarati avrebbe comportato un sostanziale ridimensionamento della somma contestata. Né può condividersi il rilievo secondo cui l'accertamento circa la corretta quantificazione dell'imposta evasa non può essere effettuato in sede di riesame: se al giudice del riesame non fosse consentito rideterminare l'importo sottoposto a sequestro, neppure quando si tratta di un mero calcolo aritmetico, si finirebbe col vanificare lo stesso strumento di impugnazione. Pertanto, nel caso di specie, non solo il Tribunale avrebbe omesso di rilevare l'evidente ed erronea quantificazione dell'imposta evasa, con ciò violando il principio di proporzionalità di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ma avrebbe altresì omesso qualsiasi considerazione circa i rilievi esposti dalla difesa, così determinando un evidente vizio di motivazione. Sarebbe poi errata la motivazione dell'ordinanza sulla richiesta di dissequestro, formulata al fine di garantire la continuità aziendale. Si sostiene, sul punto, che nel caso di specie vi è l'attuale e concreto rischio di cessazione di tutte le attività collegate all'indagato. Non si comprenderebbe quindi perché la tutela della continuità aziendale, espressamente riconosciuta dalle diverse fonti nazionali e sovranazionali, possa essere del tutto ignorata in un caso come quello di specie, in cui il ricorrente ha ampiamente allegato le spese che, in qualità di titolare di più attività, dovrebbe sostenere per pagare fornitori, dipendenti e altre spese relative alle strutture. In altri termini, il persistere del vincolo cautelare su tutti i conti correnti dell'indagato si tradurrebbe inevitabilmente nella cessazione delle attività imprenditoriali. In subordine, nel caso di mancato accoglimento di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 321 cod. proc. pen. nel senso che sia possibile disporre il dissequestro delle somme al fine di garantire la continuità aziendale, la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale 2 4,1 disposizione in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1, prot. 1, Cedu. 3. Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte il 28 ottobre 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi della motivazione e con cui si chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 cod. proc. pen. - è inammissibile. 1.1. Le censure, svolte con l'unico motivo di ricorso sono in realtà due. Con la prima, la difesa lamenta che l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento emesso dal Gip avrebbe determinato la somma evasa senza considerare i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività commerciale: il giudice di merito avrebbe ignorato le allegazioni difensive riferite al detto metodo di scomputo dei costi. Con la seconda censura, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che il sequestro dovrebbe tener conto della continuità aziendale, messa a rischio dalla misura cautelare disposta. 1.2. Va ricordato che, avverso le ordinanze emesse nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. peri., soltanto per violazione di legge e che in tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Così definito il perimetro del sindacato di questa Corte in materia di provvedimenti cautelari reali, deve rilevarsi l'inammissibilità delle censure formulate nel caso in esame, per la non riconducibilità dei vizi prospettati alla categoria della violazione di legge.La parte ricorrente, infatti, lamenta che non siano stati scomputati i costi del reddito accertato, ma non indica alcun elemento a partire dal quale questa allegazione possa dirsi dotata di concretezza, se non un calcolo i cui riferimenti restano assertivi, meramente alternativo rispetto a quello posto a base del provvedimento cautelare. Né la difesa può contestare in questa sede l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui le relazioni della polizia giudiziaria ai fini della determinazione dell'imposta evasa fanno sempre riferimento all'imponibile, così che si deve ritenere che la stessa abbia tenuto conto dei costi imputabili all'attività commerciali (pagg. 3-4 del provvedimento impugnato). Parimenti inammissibile è la seconda censura, riferita al pericolo che il sequestro possa apportare nocumento alla continuità aziendale dell'indagato. Anche a prescindere dalla circostanza che si tratta, ancora una volta, di una doglianza diretta ad incidere sulla motivazione dell'ordinanza, va comunque rilevato che il Tribunale del riesame ha motivato in termini esaurienti, avendo rilevato sia che le numerose fatture richiamate dalla difesa dell'indagato sono inerenti ad attività commerciale diversa da quella che è stata oggetto di controllo fiscale, ovvero all'Italcina bazar s.r.l. invece che alla Superbazar, sia che l'indagato avrebbe eventualmente dovuto depositare - al fine di provare le spese correnti - il registro Iva vidimato, il libro giornale ed un bilancio contabile con elenco di clienti e fornitori. E ciò, a prescindere dalla considerazione che il prevenuto intenderebbe ottenere lo svincolo delle somme per continuare la sua attività commerciale senza assumere alcun impegno formale rispetto al pagamento del debito tributario. Da quanto precede consegue l'irrilevanza, ancor prima che la manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, in quanto la stessa si basa su un presupposto di fatto indimostrato, quale l'esigenza di continuità aziendale. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle