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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02659/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] o avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazion_e_svoltalal — Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, altresì disponendo il rigetto della richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita violazione della legge processuale, ed in particolare della norma dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente configurata la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. pur in carenza di ricorrenza dei necessari presupposti applicativi, non avendo la vittima [OSCURATO:PERSONA] concorso in alcun modo alla verificazione dell'evento, imputabile in via esclusiva alla condotta colposa perpetrata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno lamentato inosservanza e violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali delle costituite parti civili.

Contestano, in particolare, i ricorrenti la motivazione con cui il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha rigettato l'indicata istanza, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che le persone offese, già prima della celebrazione dell'udienza, avessero avuto conoscenza dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione all'imputata di una pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Diversamente, infatti, prima di tale udienza non era stata fornita alcuna comunicazione formale alle persone offese in ordine all'avvenuto deposito della richiesta di applicazione della pena da parte della [OSCURATO:PERSONA] e del consenso prestato da parte del Pubblico Ministero.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4.

Il difensore dell'imputata ha depositato memoria scritta, con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo inammissibile è l'introduttiva censura, con cui i ricorrenti hanno lamentato l'insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

In proposito, infatti, risulta troncante ribadire come, in tema di impugnazioni, sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art.576 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051-01; ma cfr. anche, in termini conformi: Sez. 3, n. 5860 del 12/10/2011, dep. 2012, C., Rv. 252120-01; Sez. 2, n. 12613 del 08/10/1999, Tonani, Rv. 214409-01).

La parte civile, cioè, può proporre ricorso per cassazione solo avverso i capi della sentenza che riguardino l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

E', pertanto, al di fuori degli indicati limiti l'avvenuta impugnazione della pena applicata alla [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dell'avvenuto riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., rendendo, di conseguenza, del tutto infondato il motivo di ricorso così prospettato.

3. La seconda doglianza è manifestamente infondata, considerato che, in ordine alle censure riguardanti le statuizioni sulla liquidazione delle spese di lite in favore delle parti civili, deve essere fatto riferimento al principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui sussiste preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (così, Sez.

U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356-01, con riferimento ad un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ex art. 447 3 cod. proc. pen.; cfr. anche, in termini conformi: Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 273156-01; Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503-01; Sez. 2, n. 36033 del 18/06/2009, Casciani, Rv. 245588-01).

Le Sezioni Unite, nell'indicata pronuncia, hanno esteso la valenza del principio di preclusione anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale di condanna o a seguito della richiesta di giudizio immediato, giustificando tale estensione in ragione dell'identità della rado caratterizzante tutti i casi indicati, in cui la persona offesa si costituisce avendo contezza di come l'oggetto del giudizio sia, di fatto, limitato alla sola decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, nella piena consapevolezza di non poter aspirare alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, espressamente chiarito che nella speciale udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. la persona offesa, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, unicamente ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile.

Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese è, pertanto, collegato in modo espresso all'anteriorità della sua costituzione rispetto all'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 3.1.

E' stato, quindi, successivamente affermato (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115-01; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141-01) che, in tema di patteggiannento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile quando la relativa costituzione sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, e che, qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, tanto da dover ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non «geneticamente» destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen. 3.2.

Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come la costituzione di parte civile sia avvenuta nella stessa udienza fissata per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per cui, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, il giudice di merito ha correttamente rigettato la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore 'delle parti civili costituite.Risulta accertato per tabulas, infatti, che sia la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che il consenso del P.M. erano stati depositati con atto scritto anteriormente alla celebrazione dell'udienza del 6 ottobre 2021, ove entrambe le parti avevano nuovamente formalizzato il loro accordo circa l'applicazione della pena concordata.

Le parti civili ricorrenti, costituitesi in tale udienza, avendo avuto preventivamente la possibilità di accedere agli atti, ben avrebbero potuto avvedersi dell'intervenuta proposizione della richiesta di patteggiamento, e dunque dell'assoluta infruttuosità della propria costituzione di parte civile.

4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] o avverso la sentenza del 06/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazion_e_svoltalal — Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, altresì disponendo il rigetto della richiesta di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita violazione della legge processuale, ed in particolare della norma dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente configurata la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589- bis, comma 7, cod. pen. pur in carenza di ricorrenza dei necessari presupposti applicativi, non avendo la vittima [OSCURATO:PERSONA] concorso in alcun modo alla verificazione dell'evento, imputabile in via esclusiva alla condotta colposa perpetrata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno lamentato inosservanza e violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali delle costituite parti civili. Contestano, in particolare, i ricorrenti la motivazione con cui il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha rigettato l'indicata istanza, in quanto fondata sull'erroneo presupposto che le persone offese, già prima della celebrazione dell'udienza, avessero avuto conoscenza dell'intervenuto accordo tra le parti in ordine all'applicazione all'imputata di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. Diversamente, infatti, prima di tale udienza non era stata fornita alcuna comunicazione formale alle persone offese in ordine all'avvenuto deposito della richiesta di applicazione della pena da parte della [OSCURATO:PERSONA] e del consenso prestato da parte del Pubblico Ministero. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.4. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria scritta, con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo inammissibile è l'introduttiva censura, con cui i ricorrenti hanno lamentato l'insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. In proposito, infatti, risulta troncante ribadire come, in tema di impugnazioni, sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art.576 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051-01; ma cfr. anche, in termini conformi: Sez. 3, n. 5860 del 12/10/2011, dep. 2012, C., Rv. 252120-01; Sez. 2, n. 12613 del 08/10/1999, Tonani, Rv. 214409-01). La parte civile, cioè, può proporre ricorso per cassazione solo avverso i capi della sentenza che riguardino l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. E', pertanto, al di fuori degli indicati limiti l'avvenuta impugnazione della pena applicata alla [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo dell'avvenuto riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., rendendo, di conseguenza, del tutto infondato il motivo di ricorso così prospettato. 3. La seconda doglianza è manifestamente infondata, considerato che, in ordine alle censure riguardanti le statuizioni sulla liquidazione delle spese di lite in favore delle parti civili, deve essere fatto riferimento al principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui sussiste preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (così, Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356-01, con riferimento ad un caso in cui la costituzione di parte civile era stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ex art. 447 3 cod. proc. pen.; cfr. anche, in termini conformi: Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 273156-01; Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011, T., Rv. 250503-01; Sez. 2, n. 36033 del 18/06/2009, Casciani, Rv. 245588-01). Le Sezioni Unite, nell'indicata pronuncia, hanno esteso la valenza del principio di preclusione anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale di condanna o a seguito della richiesta di giudizio immediato, giustificando tale estensione in ragione dell'identità della rado caratterizzante tutti i casi indicati, in cui la persona offesa si costituisce avendo contezza di come l'oggetto del giudizio sia, di fatto, limitato alla sola decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, nella piena consapevolezza di non poter aspirare alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, espressamente chiarito che nella speciale udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. la persona offesa, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, unicamente ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese è, pertanto, collegato in modo espresso all'anteriorità della sua costituzione rispetto all'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 3.1. E' stato, quindi, successivamente affermato (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, Amico, Rv. 279115-01; Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141-01) che, in tema di patteggiannento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile quando la relativa costituzione sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, e che, qualora la persona offesa non sia messa formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero, è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, tanto da dover ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta nel caso di udienza non «geneticamente» destinata al rito ex art. 444 cod. proc. pen. 3.2. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, deve essere osservato come la costituzione di parte civile sia avvenuta nella stessa udienza fissata per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per cui, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, il giudice di merito ha correttamente rigettato la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore 'delle parti civili costituite.Risulta accertato per tabulas, infatti, che sia la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che il consenso del P.M. erano stati depositati con atto scritto anteriormente alla celebrazione dell'udienza del 6 ottobre 2021, ove entrambe le parti avevano nuovamente formalizzato il loro accordo circa l'applicazione della pena concordata. Le parti civili ricorrenti, costituitesi in tale udienza, avendo avuto preventivamente la possibilità di accedere agli atti, ben avrebbero potuto avvedersi dell'intervenuta proposizione della richiesta di patteggiamento, e dunque dell'assoluta infruttuosità della propria costituzione di parte civile. 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
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