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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14639/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 19/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza del 19 ottobre 2022 ha confermato quella genetica del locale Gip che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di 'concorso esterno in associazione mafiosa per essersi messo a disposizione del clan Santapaola - Ercolano nel periodo tra luglio 2018 e giugno 2019.

2. Nel ricorso si deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, che sono stati individuati dall'ordinanza impugnata sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame non sono indicativi di responsabilità penale.

Così nell'interessamento del Colombo in merito alla restituzione del terreno in favore del padre di un assessore potrebbero al più ravvisarsi gli estremi di un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre, il provvedimento impugnato, pur elencando (pag. 7) una serie di ipotesi delittuose di cui Colombo si sarebbe reso partecipe, non si avvede che l'unica contestazione concerne il "concorso esterno"; ancora, l'addebito provvisorio fa riferimento ad una condotta di concorrente esterno tenuta per un breve periodo di tempo (dal luglio 2018 al giugno 2019) mentre la richiesta di misure cautelare formulata dal PM al Gip faceva riferimento a numerosi reati (in particolare estorsioni), tutti commessi precedentemente al periodo indicato ed addebitati a soggetti diversi da Colombo.

Infine, non risulta che l'indagato abbia apportato al clan Santapoala alcuna concreta utilità e la stessa ordinanza dà atto che egli non è stato sottoposto a controlli di polizia in compagnia di soggetti coindagati.

Egli, in realtà, millanta di essere cugino del [OSCURATO:PERSONA] e sostiene comunque circostanze assolutamente inverosimili (in una intercettazione dichiara di lavorare per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], cosa assolutamente non veritiera).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va preliminarmente rilevato che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (v.

Sez.6, n.11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

3. L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali evocati dal ricorrente.

In tema di "concorso esterno" nell'associazione di tipo mafioso, questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità di tale fattispecie, sotto il profilo oggettivo è necessario che la verifica "ex posi:" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno sia apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840); mentre, dal punto di vista soggettivo, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez.

U., n 33738 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672).

4. L'ordinanza del riesame si è conformata a detti principi, evidenziando con motivazione adeguata gli elementi indiziari a carico del Colombo.

Essi sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Corra - corroborate dalle numerose intercettazioni - dai quali emerge chiaramente che Colombo si è stabilmente messo a disposizione del clan, fornendo un contributo consapevole e volontario.

Esso è consistito: nella commissione di estorsioni e atti intimidatori; nella programmazione di delitti insieme a componenti della consorteria; nell'agevolazione di membri del clan ai quali favoriva la concessione di mutui; in interventi in favore della moglie del capoclan, per la quale faceva anche sparire documenti compromettenti prima della perquisizione della Polizia; in plurime proclamazioni di "fedeltà al capoclan".

Trattasi di condotte causalmente rilevanti per la conservazione, rafforzamento ed attuazione degli scopi illeciti del sodalizio criminoso, e dai quali si evince chiaramente una condotta qualificabile in termini di concorso esterno.

5. A fronte di detta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimità.

E' stato infatti chiarito come «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli,, Rv. 276976).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Infine, la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 19/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza del 19 ottobre 2022 ha confermato quella genetica del locale Gip che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'addebito provvisorio di 'concorso esterno in associazione mafiosa per essersi messo a disposizione del clan Santapaola - Ercolano nel periodo tra luglio 2018 e giugno 2019. 2. Nel ricorso si deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, che sono stati individuati dall'ordinanza impugnata sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame non sono indicativi di responsabilità penale. Così nell'interessamento del Colombo in merito alla restituzione del terreno in favore del padre di un assessore potrebbero al più ravvisarsi gli estremi di un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; inoltre, il provvedimento impugnato, pur elencando (pag. 7) una serie di ipotesi delittuose di cui Colombo si sarebbe reso partecipe, non si avvede che l'unica contestazione concerne il "concorso esterno"; ancora, l'addebito provvisorio fa riferimento ad una condotta di concorrente esterno tenuta per un breve periodo di tempo (dal luglio 2018 al giugno 2019) mentre la richiesta di misure cautelare formulata dal PM al Gip faceva riferimento a numerosi reati (in particolare estorsioni), tutti commessi precedentemente al periodo indicato ed addebitati a soggetti diversi da Colombo. Infine, non risulta che l'indagato abbia apportato al clan Santapoala alcuna concreta utilità e la stessa ordinanza dà atto che egli non è stato sottoposto a controlli di polizia in compagnia di soggetti coindagati. Egli, in realtà, millanta di essere cugino del [OSCURATO:PERSONA] e sostiene comunque circostanze assolutamente inverosimili (in una intercettazione dichiara di lavorare per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], cosa assolutamente non veritiera).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va preliminarmente rilevato che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (v. Sez.6, n.11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali evocati dal ricorrente. In tema di "concorso esterno" nell'associazione di tipo mafioso, questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità di tale fattispecie, sotto il profilo oggettivo è necessario che la verifica "ex posi:" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno sia apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840); mentre, dal punto di vista soggettivo, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. U., n 33738 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672). 4. L'ordinanza del riesame si è conformata a detti principi, evidenziando con motivazione adeguata gli elementi indiziari a carico del Colombo. Essi sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Corra - corroborate dalle numerose intercettazioni - dai quali emerge chiaramente che Colombo si è stabilmente messo a disposizione del clan, fornendo un contributo consapevole e volontario. Esso è consistito: nella commissione di estorsioni e atti intimidatori; nella programmazione di delitti insieme a componenti della consorteria; nell'agevolazione di membri del clan ai quali favoriva la concessione di mutui; in interventi in favore della moglie del capoclan, per la quale faceva anche sparire documenti compromettenti prima della perquisizione della Polizia; in plurime proclamazioni di "fedeltà al capoclan". Trattasi di condotte causalmente rilevanti per la conservazione, rafforzamento ed attuazione degli scopi illeciti del sodalizio criminoso, e dai quali si evince chiaramente una condotta qualificabile in termini di concorso esterno. 5. A fronte di detta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimità. E' stato infatti chiarito come «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli,, Rv. 276976). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Infine, la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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