CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 32301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2023 il Tribunale di Vallo della Lucania- per quel che qui rileva - ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena (di tre anni di reclusione ed euro settecentocinquanta di multa) su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravati di furto e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalente. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato entrambi gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (cfr. provvedimento di correzione dell'errore materiale che ha disposto l'aggiunta in dispositivo, dopo la parola «interdetti», delle parole «dai pubblici uffici» in data 12 gennaio 2013). 2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati denunciati: - (primo motivo) il vizio di motivazione, poiché sarebbe stata omessa ogni argomentazione in ordine al difetto di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - (secondo motivo) la violazione della legge penale, indicata nell'art. 130 cod. proc. pen., censurando «l'opzione» di procedere mediante la correzione dell'errore materiale per precisare la pena accessoria irrogata, alla luce del «variegato catalogo di pene accessorie» e della conseguente necessità di indicare le ragioni a sostegno della irrogazione di essa. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Anzitutto, deve osservarsi che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.). 3.1. Ciò posto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non solo è stato proposto fuori dai casi consentiti, ma si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che il Tribunale ha concesso. 3.2. Anche i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti. Ciò è a dirsi sia in relazione al prospettato difetto di argomentazioni relative all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); sia in relazione alla pena accessoria irrogata dal Tribunale, atteso che il ricorrente non ne ha denunciato l'illegalità né ha addotto il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, non occorrendo allora rimarcare la genericità dell'allegazione difensiva (né rilevare che la sentenza risulta pronunciata con motivazione contestuale - cfr. epigrafe - e la motivazione ha espressamente indicato, quale sanzione accessoria, la interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni). 3.3. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a