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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43166/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 8 novembre 2016 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'arma impropria, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giugno 2014.

2. Ricorre l'imputato per il tramite del difensore e denuncia con due motivi: I) il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'operata valutazione delle evidenze fattuali atte a dar conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in particolare di quelle desunte dalle dichiarazioni delle persone offese, suscettibili di essere differentemente apprezzate - dovendosi nutrire ragionevoli dubbi quanto alla credibilità ed attendibilità dei propalanti - alla stregua del contenuto della decisiva dichiarazione del teste Continisio; II) il vizio di violazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è affidato a censure generiche e non consentite nel giu- dizio di legittimità.

Le stesse, infatti, constano di rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese, che, in tale guisa, risultano carenti di qualsivoglia confronto con le ragioni sottese alla decisione impu- gnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Le deduzioni che le so- stanziano sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o al- ternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travi- samenti di emergenze processuali [ciò con particolare riguardo alle dichiarazioni del teste Continisio] (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità delle persone offese si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale:«In tema di valuta- zione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

Nel complesso i motivi in disamina non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, per- ché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3.2. Anche in punto di trattamento sanzionatorio i rilievi censori (articolati con il secondo motivo) sono aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

I giudici di merito nelle loro conformi decisioni, suscettibili di una lettura integrata (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), hanno, infatti, ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato in misura a lui più favorevole perché il suo certificato del casellario giudiziale registrava una serie di precedenti e perché le modalità dell'aggressione sferrata nei confronti delle persone offese costituivano indice di una negativa personalità.

La sentenza impugnata non presta il fianco, dunque, ad alcuna delle censure che le sono state mosse, neppure in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod.pen..

La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve, infatti, ritenersi correttamente disattesa, avuto riguardo al pacifico insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di le- gittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli ele- menti, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle atte- nuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) ovvero, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la conces- sione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 8 novembre 2016 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'arma impropria, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giugno 2014. 2. Ricorre l'imputato per il tramite del difensore e denuncia con due motivi: I) il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riguardo all'operata valutazione delle evidenze fattuali atte a dar conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in particolare di quelle desunte dalle dichiarazioni delle persone offese, suscettibili di essere differentemente apprezzate - dovendosi nutrire ragionevoli dubbi quanto alla credibilità ed attendibilità dei propalanti - alla stregua del contenuto della decisiva dichiarazione del teste Continisio; II) il vizio di violazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è affidato a censure generiche e non consentite nel giu- dizio di legittimità. Le stesse, infatti, constano di rilievi meramente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese, che, in tale guisa, risultano carenti di qualsivoglia confronto con le ragioni sottese alla decisione impu- gnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Le deduzioni che le so- stanziano sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o al- ternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travi- samenti di emergenze processuali [ciò con particolare riguardo alle dichiarazioni del teste Continisio] (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità delle persone offese si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale:«In tema di valuta- zione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). Nel complesso i motivi in disamina non considerano che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, per- ché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.2. Anche in punto di trattamento sanzionatorio i rilievi censori (articolati con il secondo motivo) sono aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). I giudici di merito nelle loro conformi decisioni, suscettibili di una lettura integrata (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), hanno, infatti, ben spiegato come non potesse essere rideterminata la pena inflitta all'imputato in misura a lui più favorevole perché il suo certificato del casellario giudiziale registrava una serie di precedenti e perché le modalità dell'aggressione sferrata nei confronti delle persone offese costituivano indice di una negativa personalità. La sentenza impugnata non presta il fianco, dunque, ad alcuna delle censure che le sono state mosse, neppure in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod.pen.. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve, infatti, ritenersi correttamente disattesa, avuto riguardo al pacifico insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di le- gittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli ele- menti, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle atte- nuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) ovvero, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la conces- sione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021
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