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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 12865/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10869/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.,p.i. 00782350797, in persona del legale rappresentante pro tempore, già G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in piazza del Popolo n. 3 ricorrente contro A.R.S.A.C.

Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A., già A.R.S.S.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Dardanelli n.13 controricorrente avverso la sentenza n. 1832/2016 della Corte d’appello di Catanzaro depositata in data 11-11-2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: contratto di agenzia R.G.10869/2019 C.C. 23-4-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 29 - 9 - 1986 [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito divenuta G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., convenne avanti il Tribunale di Cosenza E.S.A.C., di seguito divenuta A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di provvigioni relative ai tre anni (1985, 1986 e 1987) di duratadel mandato di agenzia del 24 - 11 - 1984 e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione unilaterale, invocata in modo ingiustifi c ato il 26 - 11 - 1985 dalla convenuta, la quale aveva chiesto a sua volta in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente e il relativo risarcimento del danno .

Il contratto aveva a oggetto la promozione e la vendita di prodotti agroalimentari di E.S.A.C., nelle regioni indicate nell’art. 3 del contratto e ne era stata fissata la durata in tre anni.

Con sentenza del 17-2-2009 n. 685il Tribunale di Cosenza accolse la domanda e condannò A.R.S.S.A. al pagamento a favore dell’attrice di Euro 343.352,19relativamente alle provvigioni soltanto per l’anno 1985con rivalutazione, interessi e spese.

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 683 del 12-6-2012 accolse l’appello di A.R.S.S.A., rigettò l’appello incidentale di G.D.A. e la sua domandaaccolta dal giudice di primo grado, condannandola alla rifusione delle spese.

Propose ricorso per cassazione la società G.D.A., che è stato parzialmente accolto dalla sentenza n. 13293 della Suprema Corte depositata il 26-6-2015.

La sentenza ha respinto per inammissibilità il primo motivo di ricorso avente a oggetto l’interpretazione dell’art. 9 del contratto di agenzia e il secondo motivo con il quale era stata censurata la statuizione sulla totale mancanza della documentazione contabile e ha cassato la sentenza impugnata per non avere esaminato l’appello incidentale, che riguardava profili diversi dell’appello principale. 2.G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Catanzaro, che ha deciso con sentenza n. 1832 pubblicata in data 11-11-2016.

La sentenza ha considerato che con l’appello incidentale, da esaminare in forza della sentenza che aveva disposto la cassazione con rinvio, G.D.A. aveva dedotto il proprio diritto alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987, in ragione dell’invalidità e inefficacia della risoluzione del contratto di agenzia per violazione della clausola 10 del contratto, censurando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto risolto il contratto con decorrenza dal 26-11-1985 in forza della clausola risolutiva espressadi cui alla clausola

10. La sentenza ha dichiarato che l’art. 10 del contratto prevedeva che le parti potessero sciogliersi dal contratto dopo il primo anno eche era stata idonea a tal fine la comunicazione di risoluzione da parte del la preponente del 26-11-1985.

Però ha considerato che ai sensi dell’art. 10 le parti avevano subordinato il diritto di sciogliersi dal contratto di agenzia al verificarsi di una delle due ipotesi previste dallo stesso art. 10, riferite al mancato raggiungimento dei limiti minimi di vendita o all’omesso soddisfacimento da parte della preponente degli ordini di vendita e, poiché nel contratto non si faceva alcun cenno ai limiti minimi di vendita, la clausola era di mero stile e perciò inidonea a produrre la risoluzione del contratto.

Quindi, poiché non aveva avuto luogo la risoluzione del contratto di agenzia per gli anni 1986 e 1987, la sentenza ha dichiarato che l’agente aveva diritto a ottenere le provvigioni maturate in quell’arco temporale.

Posto che spettava all’agente che chiedeva il pagamento delle provvigioni provare le prestazioni eseguite, la sentenzaha rilevato che ai sensi dell’art. 9 del contratto, per ottenere il pagamento delle provvigioni, l’agente avrebbe dovuto produrre le fatture relative alle vendite, che non aveva prodotto, senza dimostrare le vendite realmente effettuate neppure con altri mezzi istruttori; ha aggiunto che la lacuna istruttoria non poteva essere superata neppure con ilrichiamo alle risultanze della c.t.u. contabile svolta in primo grado, in difetto della produzione delle fatture, in quanto si trattava di calcolo meramente ipotetico e previsionale; in conclusione, poiché G.D.A. non aveva provato le vendite realmente effettuate e quindi non aveva dimostrato il diritto al pagamento delle provvigioni, ha rigettato la domanda. 3.Avverso la sentenza la società G.D.A. ha proposto revocazione avanti la Corte d’appello di Catanzaro, chiedendo anche la sospensione ex art. 398 co.4 cod. proc. civ. del termine per proporre ricorso per cassazione, con istanza accolta il 25-8-2017.

Rigettata la revocazione con sentenza n. 2202/2018 depositata il 17-12-2018, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1832/2016 affidato a quattromotivi.

A.R.S.A.C. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. h a resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memorie dopo che il termine di cui all’art. 380bis.1 cod. proc. civ. era decorso e a ll’esito della camera di consiglio del 2 3 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivoè rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. – violazione degli artt. 113 - 115 - 5 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1472 e ss. e dell’art. 1748 c.c.”.

La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha correttamente interpretato l’art. 10 del contratto di agenzia per quanto attiene alla mancata risoluzione del contratto per gli anni 1986 e 1987; sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che G.D.A. fosse obbligata a produrre le fatture di vendita in ragione della pattuizione dell’art. 9 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per ottenere la condanna della controparte al pagamento delle provvigioni.

Dichiara che, essendo il mandato di agenzia generale pe r vendite dirette e indirette, l’agente aveva diritto alle provvigioni su tutte le vendite effettuate da E.S.A.C. attraverso i suoi centri di produzione e i suoi centri di vendita nelle regioni indicate nel contratto; quindi evidenzia che il solo onere per l’agente era quello di provare il volume delle vendite eseguite dalla preponente, aggiunge che G .

D .

A . aveva l’incarico di promuovere le vendite dei prodotti commercializzati direttamente da A.R.S.S.A., la quale fatturava direttamente le vendite; quindi lamenta che l’interpretazione dell’art. 9 del contratto data dalla sentenza impugnata sia stata erroneamente disancorata dalle altre previsioni del contratto.Sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che G.D.A. dovesse produrre le fatture, che non avesse dimostrato neppure con altri mezzi istruttori le vendite realmente eseguite, che il consulente d’ufficio avesse eseguito un calcolo delle vendite meramente ipotetico e che G.D.A. non avesse provato le vendite realmente effettuate. 2.Il secondo motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. – 111 Cost - - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c.”.

La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che la consulenza tecnica d’ufficio si era fondata su un calcolo meramente ipotetico e previsionale privo di valenza probatoria e abbia rigettato la domanda dichiarando che G.D.A. non aveva provato le vendite realmente eseguite e perciò non aveva provato il suo diritto al pagamento delle provvigioni. 3.Il terzo motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa ed illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c.”.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la documentazione versata in atti ex art. 210 c.p.c. da E.S.A.C., così omettendo di valutare la prova sulla prestazione eseguita dall’agente G.D.A. fornita dalla stessa E.S.A.C. 4.Il quarto motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c.

Difetto di motivazione sulla pretesa inattendibilità della c.t.u., in violazione dell’art. 111 Cost., degli artt.115 e 116 c.p.c.” La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che in primo grado erano state svolte tre consulenze d’ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla società preponente, definendo accuratamente le provvigioni in forzadei bilanci consuntivi della stessa; sostiene che i bilanci provavano il fatturato della preponente nelle zone di esclusiva dell’agente e perciò il diritto dell’agente a percepire le provvigioni sull’intero predetto fatturato.

Quindi la ricorrente conclude chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto alle provvigioni per tutti gli anni 1985, 1986 e 1987, sostenendo di avere dimostrato in causa le vendite eseguite da A.R.S.S.A. in quegli anni. 5.I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logica delle questioni prospettate, in quanto tutte volte a sostenere i vizi della sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto dell’agente alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987. 5.1.In primo luogo, tutte le deduzioni in quanto relative al mancato riconoscimento delle provvigioni relative all’anno 1985 sono inammissibili, per il fatto cheil rigetto della domanda avente a oggetto il riconoscimento delle provvigioni per l’anno 1985 è passata in giudicato a seguito della sentenza n.13293/2015 della Cassazione.

Le provvigioni relative all’anno 1985 erano state riconosciute alla società agentedalla sentenza n. 685/2009 del Tribunale di Cosenza, il relativo capo della sentenza è stato riformato dalla sentenza n. 683/2012 della Corte di appello di Cosenza, che ha rigettato la domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985; tale statuizione è passata in giudicato a seguito del rigetto dei due motivi di ricorso per cassazione che avevano censurato il rigetto di tale domanda.Non può la ricorrente opporre che con il proprio appello incidentale, non esaminato dalla sentenza cassata, aveva chiesto il riconoscimento anche delle provvigioni per l’anno 1985, perché il passaggio in giudicato del rigetto della domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985 ha cop erto ogni questione dedotta e deducibile con riferimento alle provvigioni per quell’anno; quindi la cassazione con rinvio per l’esame dell’appello incidentale non ha avuto a oggetto anche la domanda relativa al le pr ovvigioni per l’anno 1985, in quanto giàdecisa con pronuncia passata in giudicato. 5.2.Con riguardo alle provvigioni per gli anni 1986 e 1987, la sentenza impugnata si sottrae atutte le critiche del la ricorrente, perché lecensure non possono porre in discussione la statuizione sulla quale la sentenza ha fonda to la decisione, riferita al fatto che spetta all’agente che chiede il pagamento delle provvigioni l’onere di provare le prestazioni eseguite.

L’agente per ottenere il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare che ha promosso affari e che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine (Cass. Sez.

L 3-9-2003 n. 12838 Rv. 566514-01, Cass. Sez. 2 6-11-2013 n. 25023 Rv. 628246- 01) e quindi la sentenza impugnata, avendo fatto applicazione di questo principio, non è incorsa nella violazione dell’onere della prova lamentata dallaricorrente.

Dagli argomenti dellaricorrente traspare che la stessa sostiene di avere dirittoalla provvigion e per tutte le vendite concluse direttamente da A.R.S.S.A. nelle regioni nelle quali G .

D .

A . era agente , in quanto a essa spettanti in forza delle previsioni del contratto, per cui sostiene di avere assolto al proprio onere probatorio sulla base dell’ordine di esibizione e dei risultati della consulenza tecnica svolta in giudizio, attestanti le vendite concluse dalla preponente.

P erò il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponentenon è stato accertato dalla sentenza impugnata , che non esamina in alcun modo la questione e non accerta neppure che nel 1986 e nel 1987 l’agente avesse svolto una qualche attività di promozione per la vendita dei prodotti di A.R.S.S.A. , senza che la ricorrente deducain quali atti e in quali precisi termini avesse posto la questione del suo diritto alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponente.

Quindi, si impone il rilievo di inammissibilità sulla questionedella debenza delle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona dell’agente; ciò in ossequio a l principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la deduzione sia avvenut a e in quali specifici termini ; il tutto, al fine consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacchéi motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 18- 10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).

Esclusa perciò l’ammissibilità delle deduzioni con le quali la ricorrente sostiene di avere diritto per gli anni 1986 e 1987 alle provvigioni su tutti gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella sua zona, tutti gli argomenti dellaricorrente volti a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere acquisita la prova del suo diritto alle provvigioni sulla base delle risultanze della consulenza d'ufficio non sono apprezzabili in sede di legittimità.

Spetta al giudice di merito la valutazionedelle risultanze istruttorie e nella fattispecie la sentenza impugnata ha eseguito talevalutazione con motivazione priva di qualsiasi vizio logico e giuridico , avendo la Corte territoriale specificato di non recepire le conclusioni del consulente d’ufficio in quanto lo stesso aveva esaminato solo i bilanci di A.R.S.S.A.

La stess a ricorrente, seppure lamenti che la Corte d’appello non abbia recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, riconosce che l’indagine del c.t.u. è statasvolt a solo sui documenti contabili di A .

R .

S .

S .

A . e non indica mai in quali termini tali documenti contabili attestassero gli affari promossi dall’agente.

Inoltre, laddove la sentenza impugnata ha valorizzato che, ai sensi dell’art.9 del contratto di agenzia, era l’agente ad avere l’onere di produrre le fatture che dimostravano le vendite, la pronunciasi sottrae a tutte le critiche della ricorrente; ciò in quanto sul punto la Corte d’appellosi è limitata a recepire l’interpretazione dell’art. 9 del contratto che era stata espressamente data dalla sentenza n. 683/2012 della Corte d’appello di Catanzaro e che è passata in giudicato,a seguito della dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione proposto dalla società G.D.A. per censurare tale interpretazione.

Del resto, seppure la sentenza impugnata avesse erroneamente valorizzato che l’agente non aveva prodotto le sue fatture, coma lamenta la ricorrente, si tratterebbe di errore in sé irrilevante, perché non è su quel dato che la sentenza ha fondato la decisione; la decisione è stata fondata sulla considerazione che la società agente non aveva provato gli affari da essa stessa promossi e laricorrente si limita a rilevare che non era a suo carico l’emissione delle fatturerelative alla merce venduta in forza della sua attività di promozione, ma non indica di quali altri mezzi di prova da essa offerti per dimostrare gli affari conclusi in forza della sua attività sia stata omessa la disamina da parte della Corte d’appello.

Quindi, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle critiche svolte dalla ricorrente. 6.In conclusione il ricorso è integralmenterigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro10.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.10869/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.,p.i. 00782350797, in persona del legale rappresentante pro tempore, già G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in piazza del Popolo n. 3 ricorrente contro A.R.S.A.C. Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A., già A.R.S.S.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Dardanelli n.13 controricorrente avverso la sentenza n. 1832/2016 della Corte d’appello di Catanzaro depositata in data 11-11-2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: contratto di agenzia R.G.10869/2019 C.C. 23-4-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 29 - 9 - 1986 [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito divenuta G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., convenne avanti il Tribunale di Cosenza E.S.A.C., di seguito divenuta A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di provvigioni relative ai tre anni (1985, 1986 e 1987) di duratadel mandato di agenzia del 24 - 11 - 1984 e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione unilaterale, invocata in modo ingiustifi c ato il 26 - 11 - 1985 dalla convenuta, la quale aveva chiesto a sua volta in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente e il relativo risarcimento del danno . Il contratto aveva a oggetto la promozione e la vendita di prodotti agroalimentari di E.S.A.C., nelle regioni indicate nell’art. 3 del contratto e ne era stata fissata la durata in tre anni. Con sentenza del 17-2-2009 n. 685il Tribunale di Cosenza accolse la domanda e condannò A.R.S.S.A. al pagamento a favore dell’attrice di Euro 343.352,19relativamente alle provvigioni soltanto per l’anno 1985con rivalutazione, interessi e spese. La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 683 del 12-6-2012 accolse l’appello di A.R.S.S.A., rigettò l’appello incidentale di G.D.A. e la sua domandaaccolta dal giudice di primo grado, condannandola alla rifusione delle spese. Propose ricorso per cassazione la società G.D.A., che è stato parzialmente accolto dalla sentenza n. 13293 della Suprema Corte depositata il 26-6-2015. La sentenza ha respinto per inammissibilità il primo motivo di ricorso avente a oggetto l’interpretazione dell’art. 9 del contratto di agenzia e il secondo motivo con il quale era stata censurata la statuizione sulla totale mancanza della documentazione contabile e ha cassato la sentenza impugnata per non avere esaminato l’appello incidentale, che riguardava profili diversi dell’appello principale. 2.G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Catanzaro, che ha deciso con sentenza n. 1832 pubblicata in data 11-11-2016. La sentenza ha considerato che con l’appello incidentale, da esaminare in forza della sentenza che aveva disposto la cassazione con rinvio, G.D.A. aveva dedotto il proprio diritto alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987, in ragione dell’invalidità e inefficacia della risoluzione del contratto di agenzia per violazione della clausola 10 del contratto, censurando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto risolto il contratto con decorrenza dal 26-11-1985 in forza della clausola risolutiva espressadi cui alla clausola 10. La sentenza ha dichiarato che l’art. 10 del contratto prevedeva che le parti potessero sciogliersi dal contratto dopo il primo anno eche era stata idonea a tal fine la comunicazione di risoluzione da parte del la preponente del 26-11-1985. Però ha considerato che ai sensi dell’art. 10 le parti avevano subordinato il diritto di sciogliersi dal contratto di agenzia al verificarsi di una delle due ipotesi previste dallo stesso art. 10, riferite al mancato raggiungimento dei limiti minimi di vendita o all’omesso soddisfacimento da parte della preponente degli ordini di vendita e, poiché nel contratto non si faceva alcun cenno ai limiti minimi di vendita, la clausola era di mero stile e perciò inidonea a produrre la risoluzione del contratto. Quindi, poiché non aveva avuto luogo la risoluzione del contratto di agenzia per gli anni 1986 e 1987, la sentenza ha dichiarato che l’agente aveva diritto a ottenere le provvigioni maturate in quell’arco temporale. Posto che spettava all’agente che chiedeva il pagamento delle provvigioni provare le prestazioni eseguite, la sentenzaha rilevato che ai sensi dell’art. 9 del contratto, per ottenere il pagamento delle provvigioni, l’agente avrebbe dovuto produrre le fatture relative alle vendite, che non aveva prodotto, senza dimostrare le vendite realmente effettuate neppure con altri mezzi istruttori; ha aggiunto che la lacuna istruttoria non poteva essere superata neppure con ilrichiamo alle risultanze della c.t.u. contabile svolta in primo grado, in difetto della produzione delle fatture, in quanto si trattava di calcolo meramente ipotetico e previsionale; in conclusione, poiché G.D.A. non aveva provato le vendite realmente effettuate e quindi non aveva dimostrato il diritto al pagamento delle provvigioni, ha rigettato la domanda. 3.Avverso la sentenza la società G.D.A. ha proposto revocazione avanti la Corte d’appello di Catanzaro, chiedendo anche la sospensione ex art. 398 co.4 cod. proc. civ. del termine per proporre ricorso per cassazione, con istanza accolta il 25-8-2017. Rigettata la revocazione con sentenza n. 2202/2018 depositata il 17-12-2018, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già G.D.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1832/2016 affidato a quattromotivi. A.R.S.A.C. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. h a resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memorie dopo che il termine di cui all’art. 380bis.1 cod. proc. civ. era decorso e a ll’esito della camera di consiglio del 2 3 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivoè rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. – violazione degli artt. 113 - 115 - 5 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1472 e ss. e dell’art. 1748 c.c.”. La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha correttamente interpretato l’art. 10 del contratto di agenzia per quanto attiene alla mancata risoluzione del contratto per gli anni 1986 e 1987; sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che G.D.A. fosse obbligata a produrre le fatture di vendita in ragione della pattuizione dell’art. 9 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per ottenere la condanna della controparte al pagamento delle provvigioni. Dichiara che, essendo il mandato di agenzia generale pe r vendite dirette e indirette, l’agente aveva diritto alle provvigioni su tutte le vendite effettuate da E.S.A.C. attraverso i suoi centri di produzione e i suoi centri di vendita nelle regioni indicate nel contratto; quindi evidenzia che il solo onere per l’agente era quello di provare il volume delle vendite eseguite dalla preponente, aggiunge che G . D . A . aveva l’incarico di promuovere le vendite dei prodotti commercializzati direttamente da A.R.S.S.A., la quale fatturava direttamente le vendite; quindi lamenta che l’interpretazione dell’art. 9 del contratto data dalla sentenza impugnata sia stata erroneamente disancorata dalle altre previsioni del contratto.Sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che G.D.A. dovesse produrre le fatture, che non avesse dimostrato neppure con altri mezzi istruttori le vendite realmente eseguite, che il consulente d’ufficio avesse eseguito un calcolo delle vendite meramente ipotetico e che G.D.A. non avesse provato le vendite realmente effettuate. 2.Il secondo motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. – 111 Cost - - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c.”. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che la consulenza tecnica d’ufficio si era fondata su un calcolo meramente ipotetico e previsionale privo di valenza probatoria e abbia rigettato la domanda dichiarando che G.D.A. non aveva provato le vendite realmente eseguite e perciò non aveva provato il suo diritto al pagamento delle provvigioni. 3.Il terzo motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa ed illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c.”. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la documentazione versata in atti ex art. 210 c.p.c. da E.S.A.C., così omettendo di valutare la prova sulla prestazione eseguita dall’agente G.D.A. fornita dalla stessa E.S.A.C. 4.Il quarto motivo è rubricato “difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi della controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. – 111 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c. Difetto di motivazione sulla pretesa inattendibilità della c.t.u., in violazione dell’art. 111 Cost., degli artt.115 e 116 c.p.c.” La ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che in primo grado erano state svolte tre consulenze d’ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla società preponente, definendo accuratamente le provvigioni in forzadei bilanci consuntivi della stessa; sostiene che i bilanci provavano il fatturato della preponente nelle zone di esclusiva dell’agente e perciò il diritto dell’agente a percepire le provvigioni sull’intero predetto fatturato. Quindi la ricorrente conclude chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto alle provvigioni per tutti gli anni 1985, 1986 e 1987, sostenendo di avere dimostrato in causa le vendite eseguite da A.R.S.S.A. in quegli anni. 5.I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logica delle questioni prospettate, in quanto tutte volte a sostenere i vizi della sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto dell’agente alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987. 5.1.In primo luogo, tutte le deduzioni in quanto relative al mancato riconoscimento delle provvigioni relative all’anno 1985 sono inammissibili, per il fatto cheil rigetto della domanda avente a oggetto il riconoscimento delle provvigioni per l’anno 1985 è passata in giudicato a seguito della sentenza n.13293/2015 della Cassazione. Le provvigioni relative all’anno 1985 erano state riconosciute alla società agentedalla sentenza n. 685/2009 del Tribunale di Cosenza, il relativo capo della sentenza è stato riformato dalla sentenza n. 683/2012 della Corte di appello di Cosenza, che ha rigettato la domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985; tale statuizione è passata in giudicato a seguito del rigetto dei due motivi di ricorso per cassazione che avevano censurato il rigetto di tale domanda.Non può la ricorrente opporre che con il proprio appello incidentale, non esaminato dalla sentenza cassata, aveva chiesto il riconoscimento anche delle provvigioni per l’anno 1985, perché il passaggio in giudicato del rigetto della domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985 ha cop erto ogni questione dedotta e deducibile con riferimento alle provvigioni per quell’anno; quindi la cassazione con rinvio per l’esame dell’appello incidentale non ha avuto a oggetto anche la domanda relativa al le pr ovvigioni per l’anno 1985, in quanto giàdecisa con pronuncia passata in giudicato. 5.2.Con riguardo alle provvigioni per gli anni 1986 e 1987, la sentenza impugnata si sottrae atutte le critiche del la ricorrente, perché lecensure non possono porre in discussione la statuizione sulla quale la sentenza ha fonda to la decisione, riferita al fatto che spetta all’agente che chiede il pagamento delle provvigioni l’onere di provare le prestazioni eseguite. L’agente per ottenere il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare che ha promosso affari e che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine (Cass. Sez. L 3-9-2003 n. 12838 Rv. 566514-01, Cass. Sez. 2 6-11-2013 n. 25023 Rv. 628246- 01) e quindi la sentenza impugnata, avendo fatto applicazione di questo principio, non è incorsa nella violazione dell’onere della prova lamentata dallaricorrente. Dagli argomenti dellaricorrente traspare che la stessa sostiene di avere dirittoalla provvigion e per tutte le vendite concluse direttamente da A.R.S.S.A. nelle regioni nelle quali G . D . A . era agente , in quanto a essa spettanti in forza delle previsioni del contratto, per cui sostiene di avere assolto al proprio onere probatorio sulla base dell’ordine di esibizione e dei risultati della consulenza tecnica svolta in giudizio, attestanti le vendite concluse dalla preponente. P erò il diritto dell’agente alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponentenon è stato accertato dalla sentenza impugnata , che non esamina in alcun modo la questione e non accerta neppure che nel 1986 e nel 1987 l’agente avesse svolto una qualche attività di promozione per la vendita dei prodotti di A.R.S.S.A. , senza che la ricorrente deducain quali atti e in quali precisi termini avesse posto la questione del suo diritto alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponente. Quindi, si impone il rilievo di inammissibilità sulla questionedella debenza delle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona dell’agente; ciò in ossequio a l principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la deduzione sia avvenut a e in quali specifici termini ; il tutto, al fine consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacchéi motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 18- 10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01). Esclusa perciò l’ammissibilità delle deduzioni con le quali la ricorrente sostiene di avere diritto per gli anni 1986 e 1987 alle provvigioni su tutti gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella sua zona, tutti gli argomenti dellaricorrente volti a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere acquisita la prova del suo diritto alle provvigioni sulla base delle risultanze della consulenza d'ufficio non sono apprezzabili in sede di legittimità. Spetta al giudice di merito la valutazionedelle risultanze istruttorie e nella fattispecie la sentenza impugnata ha eseguito talevalutazione con motivazione priva di qualsiasi vizio logico e giuridico , avendo la Corte territoriale specificato di non recepire le conclusioni del consulente d’ufficio in quanto lo stesso aveva esaminato solo i bilanci di A.R.S.S.A. La stess a ricorrente, seppure lamenti che la Corte d’appello non abbia recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, riconosce che l’indagine del c.t.u. è statasvolt a solo sui documenti contabili di A . R . S . S . A . e non indica mai in quali termini tali documenti contabili attestassero gli affari promossi dall’agente. Inoltre, laddove la sentenza impugnata ha valorizzato che, ai sensi dell’art.9 del contratto di agenzia, era l’agente ad avere l’onere di produrre le fatture che dimostravano le vendite, la pronunciasi sottrae a tutte le critiche della ricorrente; ciò in quanto sul punto la Corte d’appellosi è limitata a recepire l’interpretazione dell’art. 9 del contratto che era stata espressamente data dalla sentenza n. 683/2012 della Corte d’appello di Catanzaro e che è passata in giudicato,a seguito della dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione proposto dalla società G.D.A. per censurare tale interpretazione. Del resto, seppure la sentenza impugnata avesse erroneamente valorizzato che l’agente non aveva prodotto le sue fatture, coma lamenta la ricorrente, si tratterebbe di errore in sé irrilevante, perché non è su quel dato che la sentenza ha fondato la decisione; la decisione è stata fondata sulla considerazione che la società agente non aveva provato gli affari da essa stessa promossi e laricorrente si limita a rilevare che non era a suo carico l’emissione delle fatturerelative alla merce venduta in forza della sua attività di promozione, ma non indica di quali altri mezzi di prova da essa offerti per dimostrare gli affari conclusi in forza della sua attività sia stata omessa la disamina da parte della Corte d’appello. Quindi, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle critiche svolte dalla ricorrente. 6.In conclusione il ricorso è integralmenterigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro10.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ul
Sentenza Cassazione n. 12865/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris