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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14870/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla prova della responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al contenuto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. da 11 a 18 di essa), la quale, peraltro, è conforme a quella di primo grado, sicché il dedotto vizio di travisamento delle prove avrebbe dovuto avere carattere macroscopico in caso di doppia conforme e tanto non si rileva nella statuizione impugnata, che relega al merito ogni censura difensiva inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed al concorso di persone; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla deve essere liquidato alla parte civile che ha depositato le sue conclusioni, tuttavia prive di un concreto apporto rispetto alla confutazione delle ragioni sostenute in ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

VA.LiA suLue, Dt ciAl2.-rc t: Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla prova della responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al contenuto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. da 11 a 18 di essa), la quale, peraltro, è conforme a quella di primo grado, sicché il dedotto vizio di travisamento delle prove avrebbe dovuto avere carattere macroscopico in caso di doppia conforme e tanto non si rileva nella statuizione impugnata, che relega al merito ogni censura difensiva inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed al concorso di persone; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla deve essere liquidato alla parte civile che ha depositato le sue conclusioni, tuttavia prive di un concreto apporto rispetto alla confutazione delle ragioni sostenute in ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. VA.LiA suLue, Dt ciAl2.-rc t: Così deciso,