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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03620/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico SECCIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BUFFA volta.aottenere la misura alternativa della semilibertà con riguardo alla pena di anni 29, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, determinata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 11 marzo 2017 (decorrenza pena dal 28 gennaio 2007; fine pena il 18 dicembre 2033), in quanto l'ipotesi trattamentale prevede la sola fruizione di permessi premio, manca la effettiva possibilità di svolgere l'indicata attività lavorativa e risultano delle pendenze giudiziarie.

2. [OSCURATO:PERSONA] BUFFA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 50 ord. pen., e il vizio della motivazione poiché risulta documentata la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale è positiva e l'ufficio esecuzione penale esterna ha espresso adesione al percorso di reinserimento sociale prospettato dalla difesa, mentre risulta non rilevante la pendenza di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale in quanto il fatto risulta ancora sub iudice e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, si riferisce a un episodio addietro nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che presenta numerosi tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.

Si è in proposito chiarito che, «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).

3. Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla valutazione dell'equipe di osservazione e trattamento dell'Istituto di detenzione che ha elaborato un piano di trattamento solo intramurario, da attuare mediante i permessi premio presso la famiglia, pur dando atto della regolarità del comportamento, dell'ammissione delle proprie responsabilità e dell'impegno nelle attività trattamentali interne.

Il ricorso è, sul punto, inammissibile perché formula doglianze generiche sulla valutazione del Tribunale il quale richiama e condivide quella dell'equipe trattamentale.

Del resto, il ricorso riporta erroneamente che l'equipe avrebbe espresso una valutazione positiva per la concessione della misura alternativa, mentre l'ufficio conclude, in realtà, favorevolmente soltanto per i permessi premio.

3.1. Più in generale, le critiche, che non attengono alla logicità della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, non sono in grado di superare la motivazione del provvedimento impugnato che, seppure in modo sintetico e facendo richiamo alla valutazione dell'equipe, evidenzia la necessità di procedere a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti, ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà di tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l'ambiente sociale extra carcerario, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadeguati al percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata.

4. Sono inammissibili le doglianze sulla mancata considerazione della capacità risocializzante dell'attività lavorativa perché il Tribunale di sorveglianza, sulla base della istruttoria effettuata, ha escluso l'effettiva esistenza di una concreta ipotesi di impiego.

Il ricorso, che si limita a ribadire l'allegazione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione, omette di confrontarsi con gli accertamenti in proposito compiuti dall'UEPE, cui si richiama il Tribunale, sulla serietà dell'offerta, evidenziando che il datore di lavoro ha omesso di inviare, nonostante la specifica richiesta, la documentazione necessaria a riscontrare l'effettività della proposta.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Domenico SECCIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BUFFA volta.aottenere la misura alternativa della semilibertà con riguardo alla pena di anni 29, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, determinata dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in data 11 marzo 2017 (decorrenza pena dal 28 gennaio 2007; fine pena il 18 dicembre 2033), in quanto l'ipotesi trattamentale prevede la sola fruizione di permessi premio, manca la effettiva possibilità di svolgere l'indicata attività lavorativa e risultano delle pendenze giudiziarie. 2. [OSCURATO:PERSONA] BUFFA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 50 ord. pen., e il vizio della motivazione poiché risulta documentata la disponibilità di un lavoro, la valutazione comportamentale è positiva e l'ufficio esecuzione penale esterna ha espresso adesione al percorso di reinserimento sociale prospettato dalla difesa, mentre risulta non rilevante la pendenza di un procedimento per resistenza a pubblico ufficiale in quanto il fatto risulta ancora sub iudice e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, si riferisce a un episodio addietro nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta numerosi tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato. Si è in proposito chiarito che, «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 3. Ciò premesso, con riguardo alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla valutazione dell'equipe di osservazione e trattamento dell'Istituto di detenzione che ha elaborato un piano di trattamento solo intramurario, da attuare mediante i permessi premio presso la famiglia, pur dando atto della regolarità del comportamento, dell'ammissione delle proprie responsabilità e dell'impegno nelle attività trattamentali interne. Il ricorso è, sul punto, inammissibile perché formula doglianze generiche sulla valutazione del Tribunale il quale richiama e condivide quella dell'equipe trattamentale. Del resto, il ricorso riporta erroneamente che l'equipe avrebbe espresso una valutazione positiva per la concessione della misura alternativa, mentre l'ufficio conclude, in realtà, favorevolmente soltanto per i permessi premio. 3.1. Più in generale, le critiche, che non attengono alla logicità della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, non sono in grado di superare la motivazione del provvedimento impugnato che, seppure in modo sintetico e facendo richiamo alla valutazione dell'equipe, evidenzia la necessità di procedere a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti, ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà di tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l'ambiente sociale extra carcerario, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadeguati al percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata. 4. Sono inammissibili le doglianze sulla mancata considerazione della capacità risocializzante dell'attività lavorativa perché il Tribunale di sorveglianza, sulla base della istruttoria effettuata, ha escluso l'effettiva esistenza di una concreta ipotesi di impiego. Il ricorso, che si limita a ribadire l'allegazione della dichiarazione di disponibilità all'assunzione, omette di confrontarsi con gli accertamenti in proposito compiuti dall'UEPE, cui si richiama il Tribunale, sulla serietà dell'offerta, evidenziando che il datore di lavoro ha omesso di inviare, nonostante la specifica richiesta, la documentazione necessaria a riscontrare l'effettività della proposta. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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