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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 30104/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' vdato avviso alle partí; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

In data 30/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità, precisando che il ricorso per cassazione e stato formulato in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ritenuto che i motivi sollevati (per [OSCURATO:PERSONA], mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per Fallacara, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all'art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati; Considerato, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della intervenuta procedibilità a querela dei reati contestati, perché si estendono al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nell'ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' vdato avviso alle partí; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In data 30/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità, precisando che il ricorso per cassazione e stato formulato in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ritenuto che i motivi sollevati (per [OSCURATO:PERSONA], mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per Fallacara, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all'art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati; Considerato, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della intervenuta procedibilità a querela dei reati contestati, perché si estendono al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nell'ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fav
Sentenza Cassazione n. 30104/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris