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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02171/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 4199/ 20 16 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata del primo ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 5991/02/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. impugnò la cartella esattoriale notificatale dal concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno dichiarò il ricorso inammissibile in quanto proposto dopo la perenzione del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, ebbe identica sorte.

I giudici regionali rilevarono infatti che l’atto introduttivo del giudizio di gravame non era stato notificato anche all’Agenzia delle entrate, parte del giudizio di primo grado, e ciò quantunque la società contribuente non si fosse limitata a contestare vizi propri della cartella, ma avesse svolto considerazioni anche sul merito della pretesa tributaria.

Ritennero, in ogni caso, di condividere anche le ragioni di inammissibilità dell’impugnazione della cartella già evidenziate dai giudici di primo grado.

3. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La sentenza impugnata è sottoposta a censura nella parte in cui, condividendo il decisum di primo grado, ha ritenuto inammissibile per tardività l’originaria impugnazione della cartella esattoriale.

La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nell’individuazione del dies a quo per proporre impugnazione, che l’art. 140 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, indica nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, nel decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata.

Poiché, infatti, non vi era prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata, la C.T.R. non avrebbe dovuto, come invece aveva fatto, individuare il dies a quo nel decimo giorno successivo alla spedizione, ma «verificare se effettivamente la raccomandata informativa fosse stata ricevuta, trattandosi pur sempre di una raccomandata con avviso di ricevimento».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Assume, al riguardo, che in caso di litisconsorzio processuale che determina l’inscindibilità delle cause, come verificatosi nella specie, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

3. In via preliminare, va rilevato che nel fascicolo d’ufficio risultano inseriti i controricorsi d epositat i da due parti (Comune di Salerno e Agenzia delle entrate, in qualità di ente subentrante all'Agenzia del territorio) estranee al giudizio, che contengono allegazioni relative a diversa controversia, promossa da diverso ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) per la cassazione di diversa sentenza d’appello (sentenza n. 6011/2015 della C.T.R. della Campania – sez. staccata di Salerno, depositata il 17 giugno 2015).

Nel presente giudizio l’intimata non consta, invece, aver svolto alcuna attività difensiva.

4. Ciò posto, e passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo di essi non è fondato.

4.1. Com’è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 , nel caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario la cartella di pagamento va notificata nelle forme di cui all'art. 140 cod. p roc . c iv ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e ), d el d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In tali ipotesi, pertanto, si provvede a l deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillataalla porta dell'abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa.

A questo specifico riguardo, ai fini del perfezionamento della notifica questa Corte ha affermato la necessità «che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079/2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)» (così, fra le altre, Cass. n. 27825/2018; Cass. n. 8433/2017).

4.2. Poste tali considerazioni, e rilevato che nella specie ricorre, appunto, un’ipotesi di irreperibilità relativa, è errata la tesi della contribuente secondo la quale il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata non assumerebbe alcuna influenza laddove non vi sia prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

Al contrario, appare conforme ai richiamati principi quanto deciso dai giudici di appello, i quali, dopo aver rilevato che la cartella impugnata era stata depositata presso la casa comunale il 22 dicembre 2010 e che in pari data era stata spedita la raccomandata informativa, hanno osservato che il dies a quo per proporre impugnazione decorreva dal decimo giorno successivo a tale spedizione e, pertanto, che la notifica del ricorso (avvenuta il 31 marzo 2011) doveva ritenersi tardiva.

5. All’infondatezza del primo motivo, di portata dirimente, consegue il rigetto del ricorso senza necessità di disamina della restante censura.

Nulla sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto difese.

Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 4199/ 20 16 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata del primo ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 5991/02/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. impugnò la cartella esattoriale notificatale dal concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’irrogazione di sanzione pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno dichiarò il ricorso inammissibile in quanto proposto dopo la perenzione del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Il successivo appello, proposto dalla società contribuente, ebbe identica sorte. I giudici regionali rilevarono infatti che l’atto introduttivo del giudizio di gravame non era stato notificato anche all’Agenzia delle entrate, parte del giudizio di primo grado, e ciò quantunque la società contribuente non si fosse limitata a contestare vizi propri della cartella, ma avesse svolto considerazioni anche sul merito della pretesa tributaria. Ritennero, in ogni caso, di condividere anche le ragioni di inammissibilità dell’impugnazione della cartella già evidenziate dai giudici di primo grado. 3. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La sentenza impugnata è sottoposta a censura nella parte in cui, condividendo il decisum di primo grado, ha ritenuto inammissibile per tardività l’originaria impugnazione della cartella esattoriale. La ricorrente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nell’individuazione del dies a quo per proporre impugnazione, che l’art. 140 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, indica nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, nel decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata. Poiché, infatti, non vi era prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata, la C.T.R. non avrebbe dovuto, come invece aveva fatto, individuare il dies a quo nel decimo giorno successivo alla spedizione, ma «verificare se effettivamente la raccomandata informativa fosse stata ricevuta, trattandosi pur sempre di una raccomandata con avviso di ricevimento». 2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Assume, al riguardo, che in caso di litisconsorzio processuale che determina l’inscindibilità delle cause, come verificatosi nella specie, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. 3. In via preliminare, va rilevato che nel fascicolo d’ufficio risultano inseriti i controricorsi d epositat i da due parti (Comune di Salerno e Agenzia delle entrate, in qualità di ente subentrante all'Agenzia del territorio) estranee al giudizio, che contengono allegazioni relative a diversa controversia, promossa da diverso ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) per la cassazione di diversa sentenza d’appello (sentenza n. 6011/2015 della C.T.R. della Campania – sez. staccata di Salerno, depositata il 17 giugno 2015). Nel presente giudizio l’intimata non consta, invece, aver svolto alcuna attività difensiva. 4. Ciò posto, e passando allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo di essi non è fondato. 4.1. Com’è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 , nel caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario la cartella di pagamento va notificata nelle forme di cui all'art. 140 cod. p roc . c iv ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e ), d el d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tali ipotesi, pertanto, si provvede a l deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillataalla porta dell'abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa. A questo specifico riguardo, ai fini del perfezionamento della notifica questa Corte ha affermato la necessità «che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079/2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)» (così, fra le altre, Cass. n. 27825/2018; Cass. n. 8433/2017). 4.2. Poste tali considerazioni, e rilevato che nella specie ricorre, appunto, un’ipotesi di irreperibilità relativa, è errata la tesi della contribuente secondo la quale il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata non assumerebbe alcuna influenza laddove non vi sia prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa. Al contrario, appare conforme ai richiamati principi quanto deciso dai giudici di appello, i quali, dopo aver rilevato che la cartella impugnata era stata depositata presso la casa comunale il 22 dicembre 2010 e che in pari data era stata spedita la raccomandata informativa, hanno osservato che il dies a quo per proporre impugnazione decorreva dal decimo giorno successivo a tale spedizione e, pertanto, che la notifica del ricorso (avvenuta il 31 marzo 2011) doveva ritenersi tardiva. 5. All’infondatezza del primo motivo, di portata dirimente, consegue il rigetto del ricorso senza necessità di disamina della restante censura. Nulla sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto difese. Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento dell’importo previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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