CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33844/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXX, dopo avere proposto – con ilpatrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorso per cassazione avverso l’ordinanzadel Tribunale di sorveglianza di Bologna indicata in epigrafe, volta all’affidamentoin prova al servizio sociale o all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 09ottobre 1990 n. 309, ha regolarmente rinunciato all’impugnazione;rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivodel presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen., conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una sommain favore della Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazionedella avvenuta rinuncia all’impugnazione) nella somma di euro cinquecento.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cuiall’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il“codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.