Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:T:2021:313
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0017_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 giugno 2021 – adp [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Gameloft (GAMELAND)
(causa T‑17/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Gameloft – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1)
(v. punti 22, 23)
2.
Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Denominazione sociale o nome commerciale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2)
(v. punto 32)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 37)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 40)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 42, 43)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo GAMELAND e marchio denominativo Gameloft
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 44, 45, 60)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 46, 47, 50, 51)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 (procedimento R 2502/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gameloft e l’adp [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.