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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2021

ECLI:EU:T:2021:313
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0017_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 giugno 2021 – adp [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Gameloft (GAMELAND) (causa T‑17/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Gameloft – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1) (v. punti 22, 23)

2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Denominazione sociale o nome commerciale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 32)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 37)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 40)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42, 43)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo GAMELAND e marchio denominativo Gameloft [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44, 45, 60)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 46, 47, 50, 51) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 (procedimento R 2502/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gameloft e l’adp [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0017_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 giugno 2021 – adp [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Gameloft (GAMELAND) (causa T‑17/20) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Gameloft – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Limitazione dei servizi designati nella domanda di marchio» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 49, § 1) (v. punti 22, 23) 2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Denominazione sociale o nome commerciale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2) (v. punto 32) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 37) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 40) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42, 43) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo GAMELAND e marchio denominativo Gameloft [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44, 45, 60) 7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 46, 47, 50, 51) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 (procedimento R 2502/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gameloft e l’adp [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.
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