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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26683/2026

Testo disponibile della fonte

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e d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Brescia, giudicandoin sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione consentenza del 17 settembre 2024, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficiodella non menzione della condanna ed ha rideterminato in euro 42.608 l’importodella confisca, in relazione alla affermata responsabilità dello stesso per il reato dicui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo difatture per operazioni inesistenti).2.

La vicenda trae origine dalla contestazione elevata all’imputato, qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., di avere indicato, nella dichiarazionefiscale relativa all’anno d’imposta 2014, elementi passivi fittizi avvalendosi difatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per un imponibile complessivo di euro 525.500 ed un’IVA pariad euro 115.610.Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 3 marzo 2023, aveva dichiaratol’imputato responsabile del predetto delitto, condannandolo alla pena sopraindicata e disponendo la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenzadell’importo di euro 115.610, corrispondente all’IVA indebitamente detratta,ritenuta profitto del reato.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2023, avevaconfermato la decisione di primo grado.

Successivamente, la Corte di cassazione,con sentenza del 17 settembre 2024, aveva annullato la pronuncia limitatamenteal diniego del beneficio della non menzione ed alla determinazione della confisca,con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, ritenendo che il profittoconfiscabile dovesse essere parametrato all’effettivo utilizzo del credito IVAinesistente in compensazione e non all’intero importo indicato in dichiarazione.Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello ha quindi rideterminato l’importoconfiscabile in euro 42.608, ritenendo che solo tale somma corrispondesse allaquota di credito IVA effettivamente utilizzata, ed ha riconosciuto il beneficio dellanon menzione.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, lamentando (in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.dell’importo della confisca.Deduce che la Corte di appello, pur avendo apparentemente recepito ilprincipio affermato dalla sentenza rescindente, non avrebbe svolto un effettivoaccertamento in ordine al profitto concretamente conseguito, limitandosi ad unaoperazione aritmetica di sottrazione tra il credito IVA complessivo (euro 115.610)e la quota non utilizzata (euro 73.002), così pervenendo alla somma di euro42.608, senza verificare quale parte di tale importo sia stata effettivamenteutilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.Osserva che, sulla base della consulenza tecnica della difesa e dell’esame delrelativo consulente, era emerso che il credito IVA non era mai stato certificato e,pertanto, non poteva essere utilizzato se non nei limiti annuali di euro 5.000, néera stato richiesto a rimborso; inoltre, lo stesso consulente aveva riferito chel’utilizzo era avvenuto solo parzialmente, in misura inferiore a euro 50.000, senzatuttavia una precisa quantificazione.Sostiene, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata sia carenteladdove non chiarisce su quali basi possa ritenersi che il profitto del reato, intesoquale risparmio d’imposta effettivamente conseguito, sia pari all’importo di euro42.608, non essendo stato accertato in concreto l’ammontare della compensazioneeffettivamente realizzata.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.5.

La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

Si deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del profittodel reato e, conseguentemente, dell’importo della confisca, lamentando che laCorte territoriale, in sede di rinvio, si sia limitata ad una operazione aritmetica trail credito IVA complessivo e la quota non utilizzata, senza verificare in concretol’effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione.3.

La censura è manifestamente infondata.4.

Va preliminarmente osservato che la sentenza rescindente aveva affermatoil principio secondo cui il profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, aifini della confisca, non coincide automaticamente con l’intero credito IVAindebitamente esposto in dichiarazione, ma deve essere parametrato alla parte diesso effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazionitributarie.La Corte di rinvio si è attenuta a tale principio, procedendo allarideterminazione del profitto sulla base dei dati probatori acquisiti, individuando,da un lato, l’ammontare complessivo del credito fittizio (euro 115.610) e,dall’altro, la quota residua non utilizzata (euro 73.002), definitivamente espuntamediante successiva dichiarazione fiscale; ha quindi ritenuto che la differenza tratali importi (euro 42.608) corrispondesse alla parte di credito effettivamenteutilizzata e, dunque, al profitto confiscabile.5.

Tale percorso argomentativo non presenta i denunciati profili di illogicità oapparenza.La motivazione, infatti, esplicita: i) i dati fattuali di riferimento, tratti dalladocumentazione fiscale e dall’istruttoria dibattimentale; ii) il criterio logicoadottato per la determinazione del profitto, fondato sulla distinzione tra creditoutilizzato e credito definitivamente non utilizzato; iii) il collegamento tra la quotaresidua così individuata e l’entità della confisca.In tal modo la decisione dà conto, con iter argomentativo lineare ecomprensibile, delle ragioni per le quali l’importo di euro 42.608 è stato ritenutocorrispondente al profitto del reato.6.

Le doglianze difensive, pur formalmente articolate come vizio dimotivazione, sono in realtà dirette a censurare non già la tenuta logica delpercorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, quanto piuttosto il livellodi approfondimento dell’accertamento in fatto operato in sede di rinvio.La difesa, infatti, non individua specifiche illogicità, contraddizioni o omissionidecisive della motivazione, ma si duole del fatto che il giudice di merito non abbiaproceduto ad una più analitica ricostruzione delle singole operazioni dicompensazione del credito IVA, sollecitando, in sostanza, una verifica ulteriore epiù penetrante del profitto effettivamente conseguito.Una simile prospettazione si traduce, tuttavia, nella richiesta di unarivalutazione del compendio probatorio e nell’adozione di un diverso criterioricostruttivo del fatto, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità, ilquale non consente di sovrapporre una differente opzione valutativa a quella, nonmanifestamente illogica, compiuta dal giudice di merito.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato compiuta attuazione al principiodi diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, individuando il profitto nellasola parte di credito effettivamente utilizzata e pervenendo alla relativaquantificazione attraverso un procedimento logico fondato su dati oggettivi – qualil’ammontare del credito originario e la quota residua definitivamente non utilizzata– senza che emergano vizi di manifesta illogicità o motivazione apparente.7.

Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia dellespese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificarenella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Brescia, giudicandoin sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione consentenza del 17 settembre 2024, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il beneficiodella non menzione della condanna ed ha rideterminato in euro 42.608 l’importodella confisca, in relazione alla affermata responsabilità dello stesso per il reato dicui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo difatture per operazioni inesistenti).2. La vicenda trae origine dalla contestazione elevata all’imputato, qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., di avere indicato, nella dichiarazionefiscale relativa all’anno d’imposta 2014, elementi passivi fittizi avvalendosi difatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per un imponibile complessivo di euro 525.500 ed un’IVA pariad euro 115.610.Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 3 marzo 2023, aveva dichiaratol’imputato responsabile del predetto delitto, condannandolo alla pena sopraindicata e disponendo la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenzadell’importo di euro 115.610, corrispondente all’IVA indebitamente detratta,ritenuta profitto del reato.La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2023, avevaconfermato la decisione di primo grado. Successivamente, la Corte di cassazione,con sentenza del 17 settembre 2024, aveva annullato la pronuncia limitatamenteal diniego del beneficio della non menzione ed alla determinazione della confisca,con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, ritenendo che il profittoconfiscabile dovesse essere parametrato all’effettivo utilizzo del credito IVAinesistente in compensazione e non all’intero importo indicato in dichiarazione.Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello ha quindi rideterminato l’importoconfiscabile in euro 42.608, ritenendo che solo tale somma corrispondesse allaquota di credito IVA effettivamente utilizzata, ed ha riconosciuto il beneficio dellanon menzione.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, lamentando (in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.dell’importo della confisca.Deduce che la Corte di appello, pur avendo apparentemente recepito ilprincipio affermato dalla sentenza rescindente, non avrebbe svolto un effettivoaccertamento in ordine al profitto concretamente conseguito, limitandosi ad unaoperazione aritmetica di sottrazione tra il credito IVA complessivo (euro 115.610)e la quota non utilizzata (euro 73.002), così pervenendo alla somma di euro42.608, senza verificare quale parte di tale importo sia stata effettivamenteutilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.Osserva che, sulla base della consulenza tecnica della difesa e dell’esame delrelativo consulente, era emerso che il credito IVA non era mai stato certificato e,pertanto, non poteva essere utilizzato se non nei limiti annuali di euro 5.000, néera stato richiesto a rimborso; inoltre, lo stesso consulente aveva riferito chel’utilizzo era avvenuto solo parzialmente, in misura inferiore a euro 50.000, senzatuttavia una precisa quantificazione.Sostiene, pertanto, che la motivazione della sentenza impugnata sia carenteladdove non chiarisce su quali basi possa ritenersi che il profitto del reato, intesoquale risparmio d’imposta effettivamente conseguito, sia pari all’importo di euro42.608, non essendo stato accertato in concreto l’ammontare della compensazioneeffettivamente realizzata.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.5. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Si deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del profittodel reato e, conseguentemente, dell’importo della confisca, lamentando che laCorte territoriale, in sede di rinvio, si sia limitata ad una operazione aritmetica trail credito IVA complessivo e la quota non utilizzata, senza verificare in concretol’effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione.3. La censura è manifestamente infondata.4. Va preliminarmente osservato che la sentenza rescindente aveva affermatoil principio secondo cui il profitto del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, aifini della confisca, non coincide automaticamente con l’intero credito IVAindebitamente esposto in dichiarazione, ma deve essere parametrato alla parte diesso effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazionitributarie.La Corte di rinvio si è attenuta a tale principio, procedendo allarideterminazione del profitto sulla base dei dati probatori acquisiti, individuando,da un lato, l’ammontare complessivo del credito fittizio (euro 115.610) e,dall’altro, la quota residua non utilizzata (euro 73.002), definitivamente espuntamediante successiva dichiarazione fiscale; ha quindi ritenuto che la differenza tratali importi (euro 42.608) corrispondesse alla parte di credito effettivamenteutilizzata e, dunque, al profitto confiscabile.5. Tale percorso argomentativo non presenta i denunciati profili di illogicità oapparenza.La motivazione, infatti, esplicita: i) i dati fattuali di riferimento, tratti dalladocumentazione fiscale e dall’istruttoria dibattimentale; ii) il criterio logicoadottato per la determinazione del profitto, fondato sulla distinzione tra creditoutilizzato e credito definitivamente non utilizzato; iii) il collegamento tra la quotaresidua così individuata e l’entità della confisca.In tal modo la decisione dà conto, con iter argomentativo lineare ecomprensibile, delle ragioni per le quali l’importo di euro 42.608 è stato ritenutocorrispondente al profitto del reato.6. Le doglianze difensive, pur formalmente articolate come vizio dimotivazione, sono in realtà dirette a censurare non già la tenuta logica delpercorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, quanto piuttosto il livellodi approfondimento dell’accertamento in fatto operato in sede di rinvio.La difesa, infatti, non individua specifiche illogicità, contraddizioni o omissionidecisive della motivazione, ma si duole del fatto che il giudice di merito non abbiaproceduto ad una più analitica ricostruzione delle singole operazioni dicompensazione del credito IVA, sollecitando, in sostanza, una verifica ulteriore epiù penetrante del profitto effettivamente conseguito.Una simile prospettazione si traduce, tuttavia, nella richiesta di unarivalutazione del compendio probatorio e nell’adozione di un diverso criterioricostruttivo del fatto, attività che esula dai limiti del sindacato di legittimità, ilquale non consente di sovrapporre una differente opzione valutativa a quella, nonmanifestamente illogica, compiuta dal giudice di merito.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato compiuta attuazione al principiodi diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, individuando il profitto nellasola parte di credito effettivamente utilizzata e pervenendo alla relativaquantificazione attraverso un procedimento logico fondato su dati oggettivi – qualil’ammontare del credito originario e la quota residua definitivamente non utilizzata– senza che emergano vizi di manifesta illogicità o motivazione apparente.7. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia dellespese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificarenella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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