CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rotondi avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in primo grado per riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), per aver compiuto, abusando delle sue funzioni di direttore dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], plurime operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza da peculato delle somme sottratte cee(dal coniuge, quest'ultimo nella qualità di direttore dell'ufficio postale di Cervinara (per un importo totale di C 661.000). Avverso la sentenza di appello, che confermava la condanna, l'imputata presentava ricorso per Cassazione, e questa Corte riteneva estinti alcuni reati per intervenuta prescrizione, annullando la pronuncia impugnata limitatamente ai fatti commessi fino al 19 giugno 2006 e rinviando ai Giudici di merito per la rideterminazione della pena. In sede rescissoria, la Corte di appello di Napoli fissava dunque la pena in quattro anni e quindici giorni di reclusione, nonché in C 4.100 di multa. 2. Contro tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen.; 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 597, comma 5, 624, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento alla formazione di un giudicato parziale in punto di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Avellino aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, e cioè degli importi movimentati dall'imputata. Ma la Corte di Cassazione ha riconosciuto che i Giudici avrebbero dovuto ritenere ab origine prescritti i reati commessi sino al 19 luglio 2006. La sentenza impugnata, pronunciata nel giudizio rescissorio, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, «essendosi su tale profilo formato un giudicato parziale». Nei "motivi nuovi", la difesa aveva però sollecitato la rivalutazione anche in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti medesime, deducendo l'incompatibilità logica tra le ragioni poste a fondamento dell'iniziale diniego - basato sulla gravità del fatto, in ragione dei considerevoli importi delle somme riciclate - e la depotenziata entità della condotta delittuosa, derivante dalla rideterminazione dell'entità delle somme movimentate. Era stata, comunque, allegata documentazione sulla proficua interlocuzione avviata con le parti civili, ristorate delle spese di costituzione da ciascuno sostenute, sicché, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., le circostanze attenuanti generiche avrebbero potuto essere riconosciute anche d'ufficio, e cioè, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione ,ma le abbia tardivamente formulate soltanto nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicare d'ufficio l'art. 62-bis cod. pen. 2Il mancato esercizio del potere ufficioso del giudice d'appello, a stretto rigore non censurabile in Cassazione, lo diviene nel caso di omessa motivazione a fronte di specifica richiesta nei motivi di appello nel corso del giudizio di secondo grado. 2.2. Inosservanza degli artt. 129-bis, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 111, comma 6, Cost., nonché vizio di motivazione con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di accesso alla giustizia riparativa. Con ordinanza, la Corte. d'appello ha ritenuto tardiva, e dunque inammissibile, l'istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., affermando che, in base alla disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le disposizioni in materia di giustizia riparativa, e tra queste l'art. 129-bis cod. proc. pen., si applicavano a decorrere dal 30 giugno 2023, il che significa che l'istanza ben avrebbe potuto essere presentata nel corso del primo giudizio d'appello o nel successivo giudizio in Cassazione. La Corte d'appello aggiungeva, poi, come la Corte di Cassazione avesse limitato il vaglio demandato ai giudici di merito alla riduzione del trattamento sanzionatorio già inflitto, previa elisione della quota di pena riferibile ai reati prescritti, ritenendo, dunque, che il giudicato coprisse anche l'accesso dell'imputata al programma di giustizia riparativa. Tale motivazione è però solo apparente. Premesso che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è indipendente dal regime di procedibilità del reato, come chiarito da Sez. U n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325, il dettato normativo dell'art. 129-bis cod. proc. pen. non prevede alcuna scansione temporale. Inoltre, la Corte d'appello ha trascurato come, da un punto di vista pratico-operativo, gli stessi protocolli d'intesa tra Ministero della giustizia e Regioni, Province e Comuni siano stati siglati soltanto in data 21 ottobre 2025, e cioè quando il nuovo giudizio di appello era già concluso. Per il resto, la ricorrente richiama quanto in precedenza riferito in ordine alla possibilità di un intervento d'ufficio dei giudici dell'appello in punto di dosimetria sanzionatoria e di riconoscimento di circostanze attenuanti, specificando che l'eventuale esito positivo di un programma di giustizia riparativa avrebbe aperto la strada al possibile riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. 3. La ricorrente ha presentato una memoria di replica alle osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, insistendo per l'accoglimento di entrambi i motivi. 0A1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Correttamente, la pronuncia impugnata ha affermato, in termini pressocché testuali, che il perimetro tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione in ordine all'oggetto del giudizio di rinvio era particolarmente angusto, essendo limitato alla rideterminazione della pena per i reati ancora non prescritti, desumendone che le era preclusa ogni ulteriore valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche, poiché su tale profilo si era formato un giudicato parziale. È vero, d'altra parte, che la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 4, n. 81 del 30/10/2025, dep. 2026, Cane, Rv. 289198) ha ritenuto che, a seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma, con riguardo alla parte della sentenza non espressamente caducata, della pena in precedenza stabilita, dovendo il giudice del rinvio procedere alla sua complessiva rideterminazione in esito al nuovo giudizio (tale sentenza precisava, in motivazione, che l'annullamento relativo ad uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena ad esso corrispondente, essendo lo stesso astrattamente idoneo ad incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva). Ma il caso oggetto di questo giudizio concerne la dichiarazione non già di insussistenza di reati, ma di estinzione di alcuni episodi di riciclaggio, per effetto del decorso del termine prescrizionale. Sicché deve ribadirsi come il giudice del rinvio abbia ben delineato il perimetro del giudizio devolutogli in sede rescindente. Va dunque escluso che la prescrizione di alcune ipotesi di reato giustificasse il minor disvalore delle condotte e quindi la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, la sollecitazione del cui riconoscimento era stata peraltro formulata in termini aspecifici ed incongrui, vale a dire, richiamando la mera incensuratezza dell'imputata, di per sé insufficiente, già solo in virtù del dato testuale dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen., e la circostanza che «quasi tutte le persone offese furono risarcite direttamente da [OSCURATO:PERSONA]». 1.2. Né appare pertinente l'insegnamento di questa Corte, secondo cui la concessione delle attenuanti generiche in appello è consentita anche se l'imputato non abbia proposto censure sul punto nei motivi principali di impugnazione e le abbia formulate tardivamente nei motivi nuovi, in quanto l'inammissibilità di questi ultimi non preclude al giudice di secondo grado l'esercizio del potere di applicarle4 0P-1d'ufficio, con l'unico limite del dovere di giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, tale concessione (Sez. 6, n. 13911 del 06/02/2004, Addala, Rv. 229214, citata nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale). Anche volendo prescindere dal fatto che, nel caso di specie, si verteva in tema di giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello (per il quale valgono le considerazioni appena svolte), resta il dato che di "potere" si tratta, e non di obbligo. 2. Il secondo motivo è del pari infondato. Erra la sentenza impugnata, quando ravvisa preclusioni temporali all'istanza di ammissione alla giustizia riparativa. Tuttavia, ciò che non risulta affatto dimostrato dalla ricorrente e che conduce, dunque, al rigetto del motivo, è il suo interesse all'impugnazione, e ciò sotto un duplice profilo, di seguito sviluppato. 2.1. Questa Corte ha recentemente affrontato, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325), il tema dell'accesso dell'imputato alla giustizia riparativa, chiarendo che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Nel giungere a tale conclusione, ha ricostruito ispirazione e finalità dello strumento, alla cui luce ha stilato altresì un importante vademecum operativo. La pronuncia muove dalla constatazione che il modello di giustizia riparativa delineato dal legislatore colloca al centro del suo progetto le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto, favorendo l'incontro dialogico tra l'autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, e contribuendo, dunque, a disegnare «il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo». I Giudici delle Sezioni unite sottolineano che, proprio in considerazione del valore riconosciuto a tale percorso - in termini di risocializzazione e responsabilizzazione del reo -, il legislatore ha attribuito ad esso il più ampio ambito applicativo, spingendosi a consentirne l'accesso pure a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale (art. 44, commi 2 e 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e, nell'ambito di quest'ultimo, ammettendo l'autorità giudiziaria a disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al centro di giustizia riparativa di riferimento in ogni stato e grado del procedimento (art. 129- bis cod. proc. pen.).5 CP- Precisano inoltre che, laddove un procedimento penale sia iniziato, all'autorità giudiziaria - che, sempre con parole mutuate dalla sentenza, "apre le porte della camera riparativa" - spetta il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma e l'interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell'assenza di «un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti» e - per quanto qui interessa - dell'esistenza di una "utilità" «per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede». A tale fine, specificano - aspetto di non poco momento, nel presente giudizio - che Fa nozione di "utilità" del programma discende necessariamente dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa, innanzi riportati: occorrendo cioè una prognosi favorevole in ordine all'esito del "servizio pubblico di cura relazionale tra le persone", che, ad avviso del giudice, si deve prospettare come idoneo a ricucire lo "strappo" cagionato dal reato. E concludono che, «per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato». Ciò che - nel caso di specie - la ricorrente non ha dedotto di aver fatto davanti alla Corte d'appello. Né è peregrino evidenziare, in proposito, che, nel caso di reati perseguibili d'ufficio, la dimostrazione della suddetta "utilità" avrebbe richiesto un non disprezzabile impegno argomentativo, e comunque un impegno maggiore di quello tendenzialmente imposto dai reati perseguibili a querela, nei quali l'evocato "strappo" del reato lacera una trama relazionale interpersonale più fitta, forse, ma sicuramente meno estesa e quindi più facilmente focalizzabile. Come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, infatti, il criterio dell'utilità costituisce una chiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa del mezzo rispetto all'offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispetto dell'universalismo della giustizia riparativa, l'adeguatezza dello strumento andrà valutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere "trattati" nelle forme comunicative individuate dall'art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 cit. E, quantomeno allo stato attuale della riflessione sul tema, tali forme comunicative appaiono più difficilmente calibrabili su reati ad offensività diffusa che su quelli le cui vittime siano invece agevolmente identificabili. 2.2. Ma c'è dell'altro. Immediatamente di seguito, la citata pronuncia a Sezioni unite ha anche precisato che, in caso di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l'imputato, nell'atto di impugnazione, ha l'onere 6di illustrare specificamente le ragioni denotanti l'interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità [...] di una decisione più vantaggiosa», citando sul punto una consolidata giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; conf. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), in quanto l'impugnante è tenuto a dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l'inammissibilità dell'istanza. Anche sotto questo profilo il ricorso è silente. Per meglio dire, la ricorrente ha eccepito il possibile riconoscimento, all'esito del percorso, della circostanza attenuante della riparazione del danno (art. 62, n. 6, cod. pen.). Ma l'applicazione della circostanza le sarebbe stata comunque preclusa, in ragione di quanto osservato, a proposito del primo motivo, sul perimetro del giudizio d'appello al cui interno il giudice del rinvio ha potuto muoversi. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta P.Q.M