CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 21732/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23157-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 204/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.23157/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2216/2022 con la quale il tribunale di Milano accoglieva le domande di [OSCURATO:PERSONA] relative all’incidenza sulla retribuzione per ferie della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza, con conseguente condanna al pagamento del dovuto. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato la proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 380bis, 3 comma c.p.c. Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 Trenitalia ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto in data 19 marzo 2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha notificato atto di rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio. Il controricorrente con memoria successiva, preso atto della rinuncia, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la liquidazione delle spese che, visto l’art. 391 c.p.c., vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.