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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 04178/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA-dato avvis-o—ae HP,' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA-dato avvis-o—ae HP,' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2024
Sentenza Cassazione n. 04178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris