CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
blico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che,riportandosi alla requisitoria depositata in atti, ha chiesto di rigettare i ricorsi conle statuizioni conseguenziali;uditi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonel ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi rassegnati inricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistitosull'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 ottobre 2025 la Corte d'appello di Palermo, haconfermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2020, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena disei anni di reclusione ciascuno, in relazione al reato di cui all’art. 609-octies cod.pen., per avere commesso atti di violenza sessuale di gruppo in pregiudizio diXXXXXXXXXXXX, costringendola a subire penetrazione vaginale da entrambi,posta in essere abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica dellastessa che, a seguito di un malessere, versava in stato di torpore e non era ingrado di opporre resistenza.2. Per l'annullamento della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto duedistinti ricorsi, tramite i propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e AvvocatoSergio [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso tramite il proprio difensoreAvvocato [OSCURATO:PERSONA], altro ricorso è stato proposto in favore del medesimodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in virtù diprocura speciale allo stesso conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratoregenerale del fratello [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato il ricorso a firma dell'avvocatoSpigarelli a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione.3.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178 lett. b) e c), 521, 522, 604, cod.proc. pen. per essere stato l'imputato condannato in relazione ad un fattodiverso, sotto il profilo storico e naturalistico, da quello contestato in imputazionee ritenuto dal giudice di primo grado.Si deduce che la Corte di merito, preso atto degli esiti della perizia,disposta nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., affidata algenetista XXXXXXXXXX, che consentiva di rinvenire, su un assorbente intimoindossato dalla persona offesa, tracce di liquido seminale riconducibiliesclusivamente alla persona del computato [OSCURATO:PERSONA], altresì valutatoche, in virtù delle comprensive titubanze manifestate dalla persona offesa nelrammentare con precisione la sequenza esecutiva della violenza e i contributiconcorsuali di ciascun imputato, a causa dello stato di ottundimento psichico nelquale si trovava, non poteva escludersi l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del solotentativo di consumare un rapporto orale, avvicinando l'organo sessuale allabocca della [OSCURATO:PERSONA], invece della condotta penetrativa oggetto dell'imputazione,ha ritenuto un fatto radicalmente difforme da quello descritto nell'imputazione eaccreditato nel primo grado di giudizio, senza dubbio rientrante nella categoriadogmatica di cui all'art. 516 cod. proc. pen., pervenendo a un giudizio dicondanna in aperta violazione degli artt. 522 e 604 cod. proc. pen., cui èriconducibile la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 178 lett. b)e c), cod. proc. pen.Censura infine il passaggio motivazionale della sentenza impugnata dovesi afferma che non vi sarebbe stata, nel caso concreto,una lesione del pienoesercizio del diritto di difesa, come reso evidente dalle articolate e approfonditeargomentazioni critiche svolte sul punto da entrambi gli imputati; in quanto, dauna parte, il principio di necessaria offensività delle invalidità processuali, chesottende all'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte di merito ,non è sancito da nessuna disposizione di legge; dall'altra, siffatta conclusione,nel caso concreto, ha privato l'imputato di un grado di giudizio in quanto l'asseportante della difesa era concentrata sull'attendibilità oggettiva della condottaascritta, sulla cui smentita, attraverso la valorizzazione della prova tecnica e deisuoi esiti, sempre negativi per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sierano concentrati gli sforzi difensivi (si citano Sez. 4, n. 18135 del 09/02/2010;Sez. 4, n. 40966 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])3.2. Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-octies cod.pen. con riguardo alla rilevanza causale del contributo in ipotesi prestato dalricorrente e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica econtraddittoria, in relazione all'accertamento del suddetto contributo e alla suapretesa rilevanza causale nell'eziologia dei fatti.Si assume, in primo luogo, che la sentenza sarebbe intrinsecamentecontraddittoria in quanto, pur affermando che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva sempreunivocamente individuato in un'unica persona di sesso maschile quella cheavrebbe tentato con lei un rapporto orale, tuttavia, nonostante anche sullamaglietta della ragazza vi fossero solo tracce biologiche riconducibili alcoimputato [OSCURATO:PERSONA] e proprio quest'ultimo avesse ammesso di aver acquisito dallavittima il consenso a quest'ultima pratica, pur a fronte della dichiarataimpossibilità della persona offesa di indicare i contributi concorsuali dei dueimputati in virtù del suo stato di minorata capacità di intendere al momento delfatto, si è ritenuto di attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] il tentativo di rapportoorale, peraltro in termini puramente ipotetici o probabilistici.Tale stato di minorata capacità di intendere al momento dei fatti si ponein evidente inconciliabilità logica con la piena affidabilità riconosciuta alla personaoffesa nell'attribuire, comunque, ad entrambi gli accusati un'attività dipartecipazione negli atti sessuali; la ritenuta attendibilità soggettiva e lagenuinità del racconto, su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, la buona fededella teste, non devono infatti essere confusi con l'oggettiva affidabilità delnarrato, con ciò intendendosi il rapporto con la realtà di quanto percepito esuccessivamente riferito dalla giovane donna, tema quest'ultimo nonadeguatamente affrontato nella sentenza impugnata.Ulteriore profilo di doglianza investe la stessa configurabilità di uncontributo casualmente efficiente rilevante ai sensi dell'articolo 609-octies cod.pen. Il mancato accertamento della specifica condotta tenuta dal ricorrenteimpedisce il doveroso e necessario approfondimento in ordine alla causalità delcontributo che egli avrebbe prestato al reato plurisoggettivo contestato, trattodistintivo rispetto all'atteggiamento meramente connivente di colui che si sialimitato alla mera presenza sulla scena del delitto (si richiamano gli insegnamentidi questa Corte di legittimità: Sez. 3, Sentenza n. 28.479 del 26/06/2025 e lenumerose massime ivi richiamate, utili a disegnare il perimetro della fattispecieche, come è noto, è integrata anche in caso di realizzazione di una sola frazionedel fatto tipico ma richiede comunque un contributo effettivo materiale o moraleall'azione collettiva, in tal senso anche Sez. 3, Sentenza n. 44.408 del18/10/2011, RV 251610- 01). Da ciò consegue una grave lacuna in quanto lamotivazione è carente di un passaggio logico essenziale nella ricostruzione deipresupposti integrativi della fattispecie incriminatrice, dunque senz'altrocensurabile; in più si configura un error in iudicando perché il giudice ragionandonei temi di cui si è detto, senza individuare l'esatto contributo, sarebbepervenuto ad una sostanziale disapplicazione di un elemento essenziale dellafattispecie di reato.3.3. Con il terzo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-octies,comma 4, cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen., in relazione al denegatoriconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanzao in alternativa delle circostanze attenuanti generiche e il correlato vizio dimotivazione illogica e contraddittoria.Argomenta che in virtù della incertezza in ordine all'effettivo contributocausale del ricorrente anche nella sua connotazione naturalistica - qualeacclarata solo nel giudizio di appello, ragion per cui la questione, conseguenzadel mutato orientamento, è certamente ammissibile - deve, secondo il principioin dubio pro reo, necessariamente seguire il riconoscimento dell'attenuante dellaminima partecipazione al fatto o quantomeno una mitigazione di pena inapplicazione dell'art 62-bis cod. pen., quantomeno al fine di adeguare la penaall'effettivo grado di colpevolezza dei singoli concorrenti nel reato; laddoveinvece nonostante la netta differenziazione delle condotte dei due imputati iltrattamento sanzionatorio non è stato rivisto.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] èaffidato a tre ulteriori motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.4.1. Con un primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, manifestamente illogica in relazionealla valutazione delle conclusioni della perizia biologica disposta dalla Corteterritoriale, illogica e contraddittoria con riguardo a giudizio di responsabilitàformulato nei confronti del ricorrente.Si deduce che, pur a fronte dei dati scientifici tratti dalla rinnovataistruzione dibattimentale, in particolare dalla perizia tecnico biologica effettuatadal dottor XXXXXXXXXXXX, che aveva confermato la presenza di liquidoseminale del solo [OSCURATO:PERSONA] sulla maglietta indossata dalla personaoffesa come nell’assorbente fornito dalla medesima, e dei dati fattuali, costituitidalla circostanza che la stessa persona offesa aveva riferito del tentativo di unrapporto orale attribuendolo al [OSCURATO:PERSONA] (si veda il verbale dell'udienza del 1giugno 2018), il quale peraltro aveva ammesso di averne consumato uno, seppurconsensuale, la sentenza impugnata, con un netto salto logico, è pervenuta allaconferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per un tentativo di rapporto orale,non contestato e neppure ipotizzato dal giudice di primo grado, o comunque peraver tentato un qualsiasi approccio sessuale. Inoltre, ulteriore illogicità emergecon r iguardo al la r i tenuta irragionevolezza del le dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXX, che aveva riferito che al momento della consumazione delrapporto [OSCURATO:PERSONA] fosse girato e appisolato in altra parte del lettomatrimoniale, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui versione parzialmente divergenteben poteva ascriversi alla condizione in cui versava in virtù dell'assunzione dibevande alcoliche, considerato che, in ogni caso, la sua estraneità ai contattisessuali è invece confermata dall'assenza di tracce di liquido seminale o altrifluidi biologici allo stesso appartenenti, oltre che riscontrata dal dialogointercorso nell'immediatezza dei fatti tra la persona offesa e il [OSCURATO:PERSONA], del qualeaveva riferito la teste [OSCURATO:PERSONA], nel cui corso il ricorrente non venivaminimamente menzionato o accusato, dato in alcun modo considerato dalla Corteterritoriale.In definitiva, considerato che la ricostruzione della sequenza che vedevaprotagonista del rapporto orale, tentato o consumato, l'odierno ricorrente èstata, rispetto a quanto confidato alla [OSCURATO:PERSONA], rettificata dall'interessata - sianell'immediatezza dei fatti, in sede di denuncia querela sporta il 24 agosto 2013,qualche ora dopo i fatti, che nelle sommarie informazioni testimoniali del 9ottobre 2013 - e che le dichiarazioni de relato non possono prevalere sulla fonteprimaria, si è ritenuta apoditticamente la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] inassenza di un concreto e riscontrato attivismo nell'illecito di cui all’art. 609-octiescod. pen., quale richiesto dal consolidato insegnamento di questa Corte dilegittimità (si cita Sez. 3, n. 28.479 del 2025).4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 516, 521, 522 e 178, lett. b) ec), cod. proc. pen., per avere condannato il ricorrente per un fatto diverso daquello contestato, essendo egli chiamato a difendersi per una condotta dipenetrazione e invece ritenuto autore di un tentativo di rapporto orale, a suavolta qualificato in termini di compartecipazione morale e fisica alla condotta delcoimputato, in relazione al quale conseguentemente nessuna difesa era stataespletata.4.3. Con il terzo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 609-octies, comma 4, e 609-bis, comma 3, cod. pen. e il correlato vizio dimotivazione, carente manifestamente illogica in relazione al denegatoriconoscimento delle suddette attenuanti.Lamenta il malgoverno della prova in quanto, pur acclarato, in speciedalla perizia biologica, che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse apportato alcun contributonella preparazione ed esecuzione del delitto, essendosi limitato, al più, ad unacondotta inerte, per questo dotata di minima efficienza causale, non è statariconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-octies, comma 4, cod. pen. previstaproprio per i casi di lievissima e marginale efficacia eziologica della condotta. Ilmedesimo compendio probatorio era inoltre idoneo a fondare il riconoscimentodell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., a seguitodell'intervento per la Corte costituzionale con sentenza n. 202 del 20 ottobre2025, depositata il 29 dicembre 2025, configurabile anche in relazione allaviolenza sessuale di gruppo, concretamente negata, con motivazione illogica econtraddittoria, sulla base di argomentazioni quali la natura dei rapporti sessuali,la mendacità delle dichiarazioni rese, la non lieve compromissione patita dallapersona offesa, non riconducibili alla persona del [OSCURATO:PERSONA], alla luce delleconfuse dichiarazioni della persona offesa e delle, ignorate, risultanzedell'accertamento peritale.5. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato il primo ricorso a firma dell'avvocatoAvvocato [OSCURATO:PERSONA] a quattro motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.5.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica econtraddittoria, nonché il travisamento della prova.Si duole del malgoverno della prova, in specie della prova dichiarativadella persona offesa, ritenuta credibile, nonostante il vistoso difetto di costanzanarrativa, osservato che il pur comprensibile stato di turbamento emotivo nonpuò essere tale da giustificare un'incertezza incidente sull'identità dell'autore diuna condotta così grave come la consumazione di un rapporto sessuale contro lapropria volontà; la motivazione è inoltre intrinsecamente contraddittoria inquanto da una parte si è ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] versasse in una condizione dialterazione psicofisica tale da impedirle di esprimere un consenso agli attisessuali, dall'altra la si è accreditata la sua capacità di esporre i fatti in modocoerente e attendibile.Oltretutto, s i evidenziano ulter ior i passaggi motivazional ieminentemente viz iat i:con specifico riguardo alla asserita incapacità di prestare il consenso sievidenzia l'intrinseca contraddittorietà della motivazione laddove si afferma chela persona offesa si era subito ripresa, dopo che era uscita dalla stanza, e,comunque, anche precedentemente aveva avuto la capacità di opporsi aipresunti atti sessuali;quanto alle risultanze scientifiche, pur avendo lo stesso perito nominatodalla Corte escluso che sui tamponi vaginali vi fosse alcuna traccia di DNAmaschile e concluso di non poter escludere che la presenza del liquido seminalesull’assorbente fosse frutto di un trasferimento secondario, si è affermato chetale dato, coniugato con il ricordo rievocato in dibattimento dalla persona offesa,fosse idoneo a confermare che la stessa avesse subito un rapporto penetrativo,quantomeno a opera del [OSCURATO:PERSONA], nonostante non fosse possibile determinarel’origine della traccia, non era vi era il profilo genetico commisto della personaoffesa, come avrebbe dovuto in caso di fuoriuscita diretta dal canale vaginalequale conseguenza della violenza, era emerso che l'assorbente fosse statoindossato solo la mattina seguente.In definitiva alla luce di tali risultanze, in ossequio al principio delragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 533 cod. pen., non poteva escludersi che lapersona offesa avesse prestato un valido consenso.5.2. Con il secondo motivo (corrispondente al primo motivo del ricorso afirma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e al secondo motivo di quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] favore di [OSCURATO:PERSONA]) denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., la violazione degli artt. 516, 521, 522 e 178, cod. proc. pen., inrelazione alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e il fatto ritenutoin sentenza.Argomenta che a fronte delle prove scientifiche, che evidenziavanol'assenza di qualsivoglia traccia biologica maschile in sede endovaginale, laCorte, ha modificato l'originaria contestazione di un'azione simultanea eparitetica dei due aggressori, individuando per il XXXXXun ruolo operativo diunico esecutore della penetrazione vaginale, con evidente mutazione del fattostorico che ha pregiudicato la strategia difensiva, concretizzando una chiaraviolazione del disposto degli artt. 516, 521, da cui deriva, ai sensi 522 cod. proc.pen. la nullità della sentenza.5.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-octies cod. pen. e il correlatovizio di motivazione per essere stata erroneamente confermata la qualificazionedel fatto quale violenza sessuale di gruppo, nonostante la prova scientifica abbiaescluso qualsiasi traccia biologica del [OSCURATO:PERSONA] nei reperti analizzati, rendendoinverosimile la sua partecipazione alla violenza e doverosa la riqualificazionenell'ipotesi di cui all’art. 609-bis cod. pen., atteso che la mera presenza sul luogodel fatto, in difetto di dimostrazione di un contributo causale o di una chiaraadesione psicologica non è sufficiente a integrare la violenza di gruppo.5.4. Con il quarto motivo (corrispondente al terzo motivo del ricorsodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]) denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-bis cod. pen.e dell’art. 27, comma 3, Cost. e il correlato vizio di motivazione, omessa ocomunque apparente, in relazione all’omesso riconoscimento della circostanzaAssume il ricorrente che il diniego dell'attenuante è stato basato su unamotivazione apodittica che ha valorizzato la astratta invasività dei rapporti senzacalare il giudizio nel contesto concreto della vicenda e senza procedere a uneffettivo scrutinio di tutti i parametri indicati, ciò in spregio dell'insegnamento diquesta Corte di legittimità (si cita Sez. 3, n. 485 del 20 novembre 2025); non èstata considerata la dimostrazione di una, quantomeno residua, capacità diautodeterminazione e resistenza fisica della vittima che era stata anche in gradodi opporre un netto rifiuto al tentativo di rapporto orale e dopo i fatti avevaavuto la lucidità di negoziare con l'imputato il rientro a casa, né la circostanza,direttamente in grado di delimitare il grado della lesione alla sfera sessuale, chegli esiti della consulenza ginecologica abbiano restituito una totale assenza dilesioni fisiche. Inoltre, si lamenta l'erronea valorizzazione di elementi estraneirispetto al disvalore oggettivo del fatto, quali preteso difetto di resipiscenza e laritenuta mendacità delle dichiarazioni degli imputati.5.5. Vi è poi un quinto motivo con cui deduce violazione di legge e viziodi motivazione in relazione all’omesso esame dei presupposti per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che è presente solodell'iniziale elenco dei motivi a pagina 2 del ricorso, ma non è accompagnato daalcuna motivazione.6. Altro ricorso, affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, è stato proposto dall’AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in virtù di procuraspeciale allo stesso conferita da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generaledel fratello [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 609-octies e 609-bis cod. pen. e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il correlato vizio dimotivazione manifestamente illogica in relazione all'affermazione dellaresponsabilità penale del ricorrente, nonché il travisamento della prova.Si duole del malgoverno della prova in quanto, pur riconosciuta laincontestabile contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, ne èstata comunque ritenuta la credibilità con riguardo alla affermazione delladenunciata violenza sessuale, senza considerare che le incertezze narrative nonpotevano iscriversi a un deficit mnemonico, attesa l'attribuzione, per questonecessariamente non veritiera, di specifiche condotte materiali ora all'uno oraall'altro degli imputati; inoltre la dichiarata realizzazione dei rapporti vaginalisarebbe vieppiù inverosimile in considerazione del fatto che la stessa avevaammesso di essersi risvegliata con ancora indosso il pantaloncino, seppuresbottonato, e, soprattutto, per via del mancato rinvenimento di liquido seminale,quanto di tracce di DNA, sui tamponi analizzati; di contro sarebbe incongrua lavalorizzazione delle tracce di liquido seminale rinvenute sulla superficie internadell'assorbente, in quanto lo stesso consulente non aveva escluso che la stessapotesse derivare anche da un trasferimento secondario.In definitiva la sentenza impugnata travisa le risultanze della periziamedico legale dalle quali è positivamente escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesseconsumato un rapporto vaginale con la [OSCURATO:PERSONA] e comunque non è accertato, percui deve escludersi, che abbia consumato tale tipo di rapporto anche con ilXXXXX, elementi invece totalmente demolitori dell'attendibilità delle dichiarazionidella persona offesa, neppure adeguatamente riscontrate dalle dichiarazioni deitestimoni presenti in casa, inconferenti e comunque implausibili, da cui laviolazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; osservato sotto quest'ultimoprofilo che l’avvenuta consumazione del rapporto sessuale, ammessa dalXXXXXnei limiti di un rapporto orale, non implica in ogni caso che lo stesso fossestato indotto con violenza o costrizione o anche mediante abuso ed è altrettantocoerente con il dato della chiusura a chiave della porta così come con lo stato deiragazzi appena fuoriusciti, paonazzi in viso e visibilmente agitati, peraltro riferitoda una sola teste, elemento neutro illogicamente assunto come gravementeindiziante. Non riveste poi valore indiziante, ma semmai significato opposto, larichiesta allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di essere riaccompagnata a casa; analogamente ledichiarazioni processuali degli imputati sono in realtà convergenti sugli elementirilevanti cioè che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consumato un rapporto orale e il XXXXXXXXfosse rimasto inerte pur presente nella stanza. Inoltre l'induzione medianteabuso si fonda sul la presunzione che lo stato di malessere dellaXXXXXcertamente sussistente all'uscita dalla discoteca fosse ancora presente almomento della consumazione del rapporto, anche considerato l'effetto delfarmaco assunto (Plasil), indisposizione che risulta per di più contraddetta, oltreda che dalle stesse parole della persona offesa, che ha rammentato di essersiopposta alla consumazione del rapporto, dalla lucidità accertata nei momentiimmediatamente successivi, quale affermata anche dalle testi [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXX, e contraddittoriamente rilevata anche a pagina 42 della sentenzaimpugnata ove si attesta che la persona offesa si era risvegliata dallo stato deisemi-incoscienza.Si assume infine che l'assenza di rivendicazioni economiche non escludeil movente calunniatorio, atteso il possibile discredito derivante per la ragazzadalle modalità di consumazione del rapporto sessuale occasionale con soggettipoco conosciuti e la rielaborazione dell'accaduto in termini vittimistici, in ipotesiinnestato dal risentimento provocato dalla infelice frase pronunciata dal XXXXXalla fine del rapporto.6.2. Con il secondo motivo (corrispondente al terzo motivo del primoricorso) denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.,la violazione dell’art. 609-octies cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.Si deduce che, essendo dimostrato unicamente il rapporto sessuale, conla modalità del sesso orale, con il [OSCURATO:PERSONA], escluso il compimento di atti sessualiche coinvolgessero anche il [OSCURATO:PERSONA], non appare configurabile la violenzasessuale di gruppo in relazione alla mera compresenza nella stanza di entrambigli imputati; considerato che è indimostrato un preventivo concerto o unacondotta agevolatrice dal secondo può al più ritenersi integrata la meno gravefattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen.6.3. Con il terzo motivo (corrispondente al quarto motivo del primoricorso e al terzo motivo di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA])denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., laviolazione dell’art. 609-bis cod. pen. in relazione all’omesso riconoscimento dellacircostanza attenuante del fatto di minore gravità.Si assume che la Corte avrebbe negato il riconoscimento dell'attenuanteconsiderando la stessa inapplicabile alla fattispecie di cui all'art.609-octies cod.pen., argomento superato dovendosi, alla luce di quanto evidenziato nel motivoprecedente, sussumere il fatto nella fattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen.; dital ché, considerato che non è stato dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia subitoparticolari conseguenze nella propria attività e vita quotidiana, come si trae dalladeposizione della teste Gargano, che, già pochi giorni dopo i fatti, la descrivevacome non particolarmente provata, e dal fatto che la stessa non si sia costituitaparte civile, così manifestando di non aver subito particolari pregiudizi, nonsussiste alcun ostacolo giuridico al riconoscimento dell'attenuante.6.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. proc. pen. in relazioneal denegato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, in quanto è statavalorizzata in termini di mancata resipiscenza la mera attività difensiva direttaalla contestazione del fatto, mentre non sono stati valutati elementipositivamente rilevanti quali la giovane età del ricorrente, la particolarecondizione in cui versava dopo una serata in discoteca, il mancato esercizio diun'attività fisicamente costrittiva, l'occasionalità del fatto, le condizioni personalie sociali.7. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare entrambi iricorsi considerato che il reato di cui all’art. 609-octies cod. pen., per la condottatipica, fa rinvio all’elemento oggettivo decritto dall’art. 609-bis cod. pen., diconseguenza ai fini del riconoscimento della violenza, è irrilevante la valutazionedi quale tra i due correi abbia avuto il rapporto completo rispetto all’altro, lapenetrazione non essendo necessariamente richiesta, per cui l'eventualediscrepanza tra le sentenze di primo o di secondo grado non assume unsignificato determinante; né, del resto, essendo prevista dalla fattispecie dellaviolenza di gruppoanche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essereun'attività tipica, fermo l'accordo delle volontà dei compartecipi e anche lasimultanea effettiva presenza sul luogo e nel momento della consumazionedell'illecito.Si esclude altresì il vizio di inidonea motivazione atteso che ilprovvedimento ha evidenziato le responsabilità dei ricorrenti oltre ogniragionevole dubbio, saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in attie adeguatamente valutando L'attendibilità della persona offesa e dei testi; èstata altresì espressa adeguata motivazione anche con riguardo al corredocircostanziale, sia in ordine al il diniego della concessione delle attenuantigeneriche agganciato alla mancanza di resipiscenza e all'assenza di elementipositivamente valutabili, che a quello dell'attenuantedi cui all’art. 609-bis comma3, cod.pen., attraverso il richiamo implicito all’impatto delle condotte abusanti,con esclusione della rilevanza della reazione immediata della vittima a seguitodei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sottoposti dai difensori del [OSCURATO:PERSONA], a tratti inammissibili,sono, nel complesso, infondati; quelli del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.XXXXXXXX2. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],con il qualeè stata denunciata la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per esserestato [OSCURATO:PERSONA] condannato in relazione al tentativo di consumazione di unafellatio, fatto diverso, sotto il profilo storico e naturalistico, rispetto allacostrizione a un rapporto vaginale descritta nell'imputazione e accreditata nelprimo grado di giudizio, cui sostanzialmente corrisponde il secondo motivo delricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è infondato.2.1. Va ricordato che, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità èstato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così dadeterminare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca unreale pregiudizio per i diritti della difesa, cosicché l'indagine volta ad accertarela violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramenteletterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistentequando l'imputato, attraverso il contenuto complessivo della contestazione el'iter del processo, si sia venuto comunque a trovare nella condizione concretadi potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta insentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U,n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 3, n.24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 - 04; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017,Vadacca, Rv. 271607; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addioe altri, Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785;Sez. 3, n. 15655 del 4 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; Sez. 3, n. 35225del 28/06/2007, Dimartino, Rv. 237517; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005,Cannizzo, Rv. 232423; Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, Caffaz, Rv. 228042).Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile laviolazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e lapronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi rispetto a quellocontestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che siarealizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione deicontenuti essenziali dell'addebito (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli,Rv. 257015; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229756; Sez. 3,n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245), con la precisazione che puòsussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza soloquando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comuneidentificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto diincompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e propriostravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato èimpossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv.231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino,Rv. 257782). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. nonsussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementifondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fattosuccessivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storicooggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta algiudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012,Jovanovic, Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi,interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusaoriginaria, che siamo in questa insiti ab origine.Per quanto riguarda, in particolare, i reati sessuali, è stato affermato che“Non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenzala decisione di condanna per il reato di violenza sessuale consumata a frontedella contestazione di violenza tentata” (Sez. 3, Sentenza n. 27686 del13/05/2010, Rv. 247924 - 01) ed ancora che "non viola il principio dicorrelazione tra accusa e sentenza la decisione assunta nei confronti di ungenitore che, originariamente accusato del reato di cui all'art. 609-bis e 609-tern. 1 cod. pen. per aver costretto la prole minorenne ad avere rapporti sessualicon altri soggetti, sia stato invece condannato per il diverso reato di cui all'art.609-quater cod. pen., commesso, a titolo di concorso, attraverso il consenso ela facilitazione alla consumazione dei rapporti" (Sez. 3, n. 35851 del11/05/2016, P., Rv. 267638, che, in motivazione ha altresì osservato che non èin contraddizione con il principio menzionato il passaggio dal reatomonosoggettivo alla fattispecie concorsuale), mentre è stata ravvisata laviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cuil'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di atti sessuali conminorenne, sia invece condannato per il reato di adescamento di minori inquanto, in tal caso, si realizza una sostanziale immutazione del fatto in ordineal quale l'imputato sia stato chiamato a difendersi, posto che l'art. 609-undecies cod. pen. contempla la condotta di adescamento, non presente nellafattispecie prevista dall'art. 609 quater. cod. pen. (Sez. 3, n. 56053 del19/09/2017, S., Rv. 271809).2.2. È stato altrimenti chiarito che se la modifica del capo di imputazioneè finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò giànoto all'imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dallarubrica, non si determina alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen., poiché non muta il fatto contestato sul quale si è radicatoil contraddittorio.Per cui occorre tenere ben distinta la mutazione della descrizione delfatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Soloquando si verifica quest'ultima mutazione è necessario verificare se ed in chemodo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto didifesa (in tal senso la già citataSez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 -04); nel senso che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risultaviolato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibileindividuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, traloro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile perl'imputato difendersi, sicché l'eventuale attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] non già diuna condotta penetrativa vaginale, come contestato nel capo di imputazione eritenuto dal Tribunale, bensì di aver cercato di consumare un rapporto orale,tenuto una condotta sessualmente attiva nell'ambito di una violenza di gruppoai danni di una giovane donna, a causa di un malore, in condizioni di inferioritàfisica e psichica che le impedivano di opporre qualsiasi resistenza, fatticommessi da più persone riunite individuate negli odierni ricorrenti) non viola ilprincipio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modosignificativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato,ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (cfr.Sez., n. 30387 del 10/07/2025, Rv. 288595 - 01; Sez. 3, n. 7146 del04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018,Calabrese, Rv. 276955 - 01).2.3. Non vi è stata dunque alcuna violazione del diritto di difesa poiché ilnocciolo della contestazione riguardava l'effettivo approfittamento da parte delXXXXXXXX e del [OSCURATO:PERSONA], i quali insieme si recarono nella stanza ove si trovavala ragazza inerme per via del malore, ivi si trattennero contemporaneamente,chiusero a chiave la porta, dopodiché venne consumata la violenza sessuale,certamente agita da parte del [OSCURATO:PERSONA], come riscontrato dal rinvenimento, suuna maglietta indossata dalla vittima e poi su un assorbente utilizzato dallastessa immediatamente dopo i fatti, di tracce di liquido seminale allo stessoappartenente, il che comprova la consumazione di un rapporto sessuale finoall'eiaculazione, non estromessi comunque specifici agiti del [OSCURATO:PERSONA],nient’affatto esclusi dalla ricostruzione operata dai giudici dell'appello che,tuttavia, hanno dato atto delle comprensibili titubanze della persona offesa nelricostruire con precisione la sequenza esecutiva degli abusi, costantementeindividuati in un primigenio tentativo di consumare un rapporto orale, cui erariuscita a trovare la forza di ribellarsi, seguito da un rapporto endovaginale, chenon aveva potuto impedire, terminato con una eiaculazione sull'addome.Del resto, in relazione a tali circostanze, ben note al ricorrente in quantorappresentate dalla persona offesa sia nel corso delle indagini che nel raccontodibattimentale, nonché riscontrate, anche con riguardo alle suddette incertezzein ordine all'esatta sequenza degli abusi e alla specifica attribuzione delletipologie di atti sessuali all'uno e all'altro imputato, dalle dichiarazioni dellateste [OSCURATO:PERSONA], l'imputato, come rilevato dalla Corte territoriale (vedi a pag.38 e 39 della sentenza impugnata) si è pienamente difeso ed è stato postonella condizioni di farlo.2.4. Dunque, il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono infondati.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a tratti generici, sonomanifestamente infondati.3.1. Giova premettere che, è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudicedel gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n.256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).Eccede poi dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01;Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione dellaCorte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazionedella decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamentoplausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice dimerito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne lagiustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 -01).3.2. Nella sostanza, i difensori hanno di fatto sollecitato un sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando unarilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.Il ricorrente, pur richiamando formalmente vizi riconducibili allecategorie del vizio di motivazione, in realtà, con le censure proposte, non halamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamenteillogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazioneasseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto conil materiale probatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte dicassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n.8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.3. Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] el'individuazione dell'apporto causale da questi fornito si basa, certamente, sulledichiarazioni della persona offesa, la cui complessiva attendibilità costituiscebersaglio delle censure difensive avuto riguardo ad alcune incertezze del suonarrato - di cui si è già detto al § 2.3. - quali derivanti dalla condizione di semiincoscienza in cui si trovava al momento in cui sono avvenuti gli abusi, tuttaviasi rileva, da una parte, che la credibilità della teste e così la sua attendibilità neilimiti del racconto offerto, è stata puntualmente e adeguatamente vagliata dallaCorte territoriale con motivazione scevra da illogicità manifeste e passaggicontraddittori, dall'altra che è erronea l'affermazione difensiva in ordine allaassenza di riscontri. Difatti, oltre a quelli tratti dalle indagini biologiche, checonfermano inequivocabilmente i contatti sessuali con il coimputato [OSCURATO:PERSONA],così attribuendo veridicità all'intero racconto, i giudici di merito - sul punto traloro pienamente coerenti - traggono significativi elementi di riscontro (cfrpagine da 17 a 21 della sentenza di primo grado) dalla deposizione della testeXXXXXXXX avendo questa confermato, oltre che le confidenze in più fasiricevute dalla persona offesa, le condizioni della vittima, i tempi e momenti incui è rimasta con gli imputati, il rumore di chiusura della porta, e quello dellariapertura della porta, le condizioni degli imputati quando uscirono - tutti e dueinsieme, a smentire la tesi difensiva che il ricorrente fosse assopito - anzi siprecipitarono fuori dalla stanza, paonazzi in viso visibilmente agitati,imbarazzati agitati al punto da sentirsi in dovere di giustificare con gli astanti ilproprio atteggiamento dicendo che erano scappati per la puzza di vomito.3.4. Va rimarcato da ultimo, con ciò escludendosi in radice anche ladedotta violazione dell'art. 609-octies cod. pen., denunciata col primo motivodel ricorsoa firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ai fini dell'integrazione del reato diviolenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppocompiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe siacomunque fornito un contributo causale, anche nei termini di una condottaagevolatrice, alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamentodella volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 6535 del 03/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281004 —01; Sez. 3, n. 16037 del 20/02/2018, Rv. 272699 - 01), ferma la necessitàdella contemporanea ed effettiva presenzadei predetti nel luogo e nel momentodella consumazione del reato (Sez. 3, n. 12004 del 25/01/2023, Rv. 284457 -Il complessivo apparato motivazionale svolto dalla Corte fa, quindi, buongoverno della giurisprudenza di questa Corte che ha chiaramente affermato chela fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen. si distingue dal concorso dipersone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della suaconfigurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria lacontemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento dellaconsumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile (Sez. 3, n.44835 del 06/02/2018, T., Rv. 274325 - 01), dovendosi, nella valutazione dellaspecifica portata precettiva della norma penale incriminatrice, considerare lapeculiarità costituita dalla circostanza che la presenza di tutte le persone nelmedesimo contesto spazio-temporale (nel caso di specie percepita appienodalla persona offesa) costituisce un elemento idoneo a eliminare o a ridurre laforza di reazione della vittima. (Sez. 3, n. 40121 del 23/05/2012, A., Rv.253674 - 01).Tutti gli elementi addotti a sostegno della ritenuta condotta dipartecipazione consapevole e non estemporanea ai fatti oggetto di imputazionesono compiutamente sottoposti a valutazione dalla Corte territoriale,richiamando le plurime e convergenti risultanze investigative, con motivazionescevra dai dedotti profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e specificaindicazione di elementi (oltre alla affermata commissione quantomeno di untentativo di costrizione della persona offesa a praticare una fellatio, e allacircostanza che la [OSCURATO:PERSONA], pur intontita, avesse indicato entrambi comepartecipi all'assalto sessuale; la simultanea sopraffazione della vittima, attesoche la congiunzione carnale con il [OSCURATO:PERSONA] avvenne con la determinantepresenza del X’XXXXXX, che insieme al coimputato aveva accompagnato lavittima nella stanza, che i due avevano chiuso a chiave, per poi fuoriuscirnenello stato, non certo sonnolento, descritto da una teste oculare; non sottaciutoegli stesso aveva ammesso di essersi addirittura sdraiato sul letto di fianco allavittima) che consentono di escludere che l'imputato, sempre presente,partecipasse ai fatti quale mero "spettatore", piuttosto apportando un realecontributo materiale e morale all'azione collettiva (Sez. 3, n. 44408 del18/10/2011, B, Rv. 251610 - 01).4. Anche i rilievi sollevati con il terzo motivo di ricorso a firmadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avvocatoMonaco, relativi alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 609-octies,comma 4, cod. pen., ovvero a quella di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,e al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, che possono esseretrattati unitariamente in quanto pressoché sovrapponibili, non superano ilvaglio di ammissibilità.4.1. La configurabilità dell'attenuante del contributo di minimaimportanza investe una questione non devoluta in grado di appello, come siapprezza dalla sentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivid'appello è del tutto assente, e comunque dall'esame dell'atto – cui questogiudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fattoprocessuale - pertanto la doglianza è certamente inammissibile in quantopresentata fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.(Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedano qualiulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169;);che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essererilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardoad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perchénon segnalato con i motivi di gravame.4.2. La doglianza che investe il denegato riconoscimento delle attenuantigenericheè generica per aspecificità intrinseca ed estrinseca.La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; nederiva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base allagravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo vieneformulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravitàdella condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826;Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). La relativa motivazione, inoltre, puòessere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nellavalutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in talegiudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere lariconoscibilità di dette attenuanti.In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto di confermare il diniegodelle attenuanti generiche in considerazione della particolare gravità oggettivadei fatti - ampiamente descritti nella parte della motivazione relativa allaricostruzione della vicenda - e la intensità e riprovevolezza del dolo, risultandominusvalente il coacervo degli elementi dedotti dalla difesa, individuati perXXXXXXXX nella giovane età, nello stato di ebbrezza e nel positivo contegnoprocessuale.La motivazione offerta è certamente idonea, essendo stati indicati glielementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nellavalutazione di gravità dei fatti e nel giudizio negativo sulla personalità negativadell'imputato, in alcun modo contestati e attinti dalla doglianza, che si è limitataa lamentare l'omessa differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto aquello del coimputato nonostante il differente grado di colpevolezza.4.3. È manifestamente infondata, oltre che generica, la censura cheinveste l'omesso riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità.La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609-octies del codice penale,nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da essocomminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, con tale interventosuperando la sedimentata giurisprudenza della Corte di cassazione, che avevasempre affermato che la circostanza di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,non fosse analogicamente applicabile, perché ontologicamente incompatibile,alla violenza sessuale di gruppo (si veda per tutte, Sez. 3, n. 4913 del22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262471 – 01).Difatti, anche per la fattispecie necessariamente plurisoggettiva dellaviolenza di gruppo, si pone la medesima esigenza cui è ispirata l’introduzionedell’attenuante per i casi di minore gravità prevista per la fattispecie di cuiall’art. 609-bis cod. pen, ovverosia garantire un temperamento degli effettidella concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la libertàsessuale della persona offesa in maniera marcatamente diversificata; in quantola formulazione normativa del censurato art. 609-octies cod. pen., nella suaampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condottemarcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore.Né può assumere alcuna rilevanza, in tale ottica, l’attenuante previstadal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen. per il partecipe la cuiopera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione delreato. E ciò in quanto essa riguarda il contributo apportato dal singolo partecipee non consente in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravità dellafattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in considerazionedelle modalità esecutive del reato e della compromissione del bene giuridicotutelato; in definitiva si tratta di calibrare il trattamento sanzionatorio ai casi diviolenza di gruppo integrate da condotte scarsamente invasive della libertàsessuale della vittima, rispetto alle quali tuttavia il concreto apporto causale delsingolo autore può non essere minimo.Va, dunque rimarcato, con le parole del giudice delle leggi, si rammentipronunciatosi in un caso di palpeggiamenti al di sopra dei vestiti, chel’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevolegiustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiorea quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme allafigura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sullalibertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa,la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente,più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen.(negli stessi termini Sez. 3, Sez. 3, n. 18000 Del 28/04/2026, non mass.).Ebbene, la Corte territoriale, tenuto conto del fatto che all'epoca delladecisione pendeva l'indicata questione di legittimità costituzionale, nonostantela Corte costituzionale non si fosse ancora pronunciata, ha analiticamenteaffrontato la questione (cfr. pagg. 45-47 della sentenza impugnata),correttamente applicando i consolidati principi affermati da questa Corte inordine alla ravvisabilità della fattispecie attenuata del fatto di minore gravità,esclusa nel caso di esame tenuto conto dell'infido approfittamento dellecondizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa, della natura e dellaconcreta invasività dei rapporti sessuali, della non lieve compromissione dellalibertà di autodeterminazione della vittima, non sottaciuta, per quanto nonrilevante, l'assenza di tangibili sintomi di resipiscenza o di un inizio di revisionecritica dell'agito dei due imputati.XXXXXXXXXXXXX5. Il primo motivo di entrambi i ricorsi proposti per conto del [OSCURATO:PERSONA], chepossono essere trattati unitariamente investendo questioni in gran partesovrapponibili, è inammissibile.5.1. In primo luogo, si richiamano le ragioni di inammissibilità delmotivo di ricorso e i principi esposti ai §§ 3.1., 3.2. nel trattare le analoghecensure sviluppate in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Anche la difesa del [OSCURATO:PERSONA], sotto le spoglie del lamentato malgovernodella prova dichiarativa della persona offesa, sollecita a questa Corte unarivalutazione dei dati processuali attraversano non ammissibile confrontodiretto con il materiale probatorio.Nel rinviare al § 3.3., si rileva che anche i motivi sottoposti dalla difesadel [OSCURATO:PERSONA] non si confrontano con la decisione impugnata che, come si è detto,ha adeguatamente e puntualmente vagliato la credibilità oltre che l'attendibilitàdella persona offesa, quale anche confermata dai significativi elementi diriscontro valorizzati dalla Corte territoriale e, ancora prima, dal giudice di primogrado, in ordine alla partecipazione di entrambi gli imputati all'assalto sessuale;cui si sommano gli esiti dei rinnovati accertamenti peritali che hannoconfermato appieno le dichiarazioni della persona offesa in merito allaconsumazione di un rapporto sessuale con il [OSCURATO:PERSONA], conclusosi coneiaculazione extra-vaginale, dunque pienamente compatibile col mancatorinvenimento nei tamponi vaginali di liquido seminale, la cui presenza era statainvece accertata sia in più punti della maglietta indossata dalla vittima che,altrettanto significativamente sulla superficie interna dell'assorbente igienicounitamente ad una traccia biologica riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che inproposito risulta altresì adeguatamente e coerentemente affrontata dalla Cortepalermitana anche la questione, oggi riproposta, della origine della deposizionedel materiale biologico dell'imputato, il perito avendo chiarito che lo stessopoteva provenire direttamente da un contatto primario con l'organo maschiledel soggetto in questione, come da una parte del corpo della vittima o da unaltro substrato, come un indumento, in ogni caso radicalmente escluso chepotesse essere frutto di una contaminazione del reperto.5.2. Sul medesimo argomento è poi appena il caso di rilevare che, al dilà del macroscopico difetto di autosufficienza, non essendo stati allegati alricorso la relazione peritale né il verbale dell'esame dibattimentale del perito,anche secondo la prospettazione del ricorrente, non si rileva nessuntravisamento del significante, la censura investendo esclusivamente levalutazioni operate dalla Corte territoriale alla luce dei dati offerti dagliaccertamenti peritali e non già il contenuto degli stessi (ex pluribus, Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022 Ud., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019Ud., Rv. 276567 – 01, secondo le quali può utilmente evocarsi il tema del"travisamento della prova", solo laddove il giudice di merito abbia fondato ilproprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale, utilizzando un'informazioneinesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazione di una provadecisiva).5.3. Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge,oltretutto genericamente proposta, osservato che, in tema di ricorso percassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non puòessere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità odecadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimentoimpugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame(Cass. Sez. U., n. 29541, del 16/07/2020, imp. Filardo, Rv. 280027-04).5.4. È generico e manifestamente infondato anche il profilo di doglianzacon cui si assume la ricorrenza di un ragionevole dubbio in ordine allaprestazione di un valido consenso da parte della vittima.Rimarcato che quella genericamente prospettata dal ricorrentecostituisce un'alternativa ricostruzione del fatto, già adeguatamente vagliata escartata dai giudici di merito, che hanno coerentemente escluso, sulla base diargomenti logici e coerenti neppure specificamente confutati, l'eventualità chela vittima - di cui si rammenta la reazione immediata e tempestiva, tanto d'averdomandato, la sera stessa, non appena ripresa si dà il malore e riconquistatauna certa lucidità, all'amica di essere accompagnata al pronto soccorso -potesse avere acconsentito al rapporto sessuale col [OSCURATO:PERSONA], è altresì esclusa laconfigurabilità di un ragionevole dubbio.Alla luce delle considerazioni difensive va, altresì, rimarcato ilconsolidato principio secondo cui l’assunzione, da parte della persona offesa, disostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assolutaincapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoiconfronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'art. 609-bis,comma primo, cod. pen. e non quello di violenza sessuale per induzione di cuiall'art. 609-bis, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 7873 del19/01/2022, Rv. 282834 - 02), esclusa in ogni caso la possibilità diconfigurarel'esimente putativa del consenso dell'avente diritto, in quanto neldelitto di violenza sessuale la mancanza del consenso costituisce requisitoesplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in unerrore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep.2018, Rv. 272074 - 01).6. Il secondo motivo del ricorso a firmadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzuti, come premesso corrispondente al primo motivo del ricorso a firmadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e al secondo motivo di quello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] infavore di [OSCURATO:PERSONA], coi quali parimenti sì lamenta il difetto di correlazione fral'imputazione contestata e il fatto ritenuto in sentenza, è, per le medesimeragioni ampiamente illustrate ai §§ 2., 2.1., 2.2 e 2.3., cui integralmente sirinvia, infondato e, altresì, considerato che nel ricorso in disanima la questioneè stata solo genericamente evocata, senza alcuna specifica argomentazione asupporto dell'assunto né un reale confronto con la motivazione offerta dallaCorte territoriale (cfr. pag. 37 e 38), generico per aspecificità intrinseca edestrinseca.7. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzuti, corrispondente al secondo motivo nel secondo ricorso del [OSCURATO:PERSONA],doglianze con le quali si lamenta l'omessa riqualificazione della condottaascritta nell'ipotesi di cui all'art. 609-bis cod. pen., nonostante le prove, inparticolare quella scientifica, abbiano escluso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA],è generico e comunque manifestamente infondato.Nel rinviare all'articolata motivazione offerta ai §§ 3., 3.1., 3.2., 3.3. e3.4., nel trattare le analoghe questioni sottoposte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] aifini di escludere l'apporto concorsuale di quest'ultimo, si ribadisce la correttacontestazione della violenza di gruppo e la ricorrenza nel caso in esame di tuttigli elementi costitutivi della fattispecie, quale coerentemente e analiticamentemotivata dalla Corte territoriale anche nel confronto dialettico con le censuresviluppate in grado di appello e con le nuove emergenze probatorie tratte dairinnovati accertamenti peritali.8. Anche il quarto motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzuti,corrispondente al terzo motivo nel secondo ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui sicensura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del fatto diminore gravità, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico emanifestamente infondato.Osserva, in primo luogo, il Collegio che gli elementi di cui si lamental'omessa considerazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante, individuatinella capacità di autodeterminazione e resistenza fisica della vittima, che erastata addirittura in grado di opporre un netto rifiuto al tentativo di rapportoorale, e gli esiti della consulenza ginecologica, dai quali era emersa una lesionedella sfera sessuale di grado limitato, non corrispondono a quelli sottoposti allaCorte territoriale con i motivi d'appello, con conseguente violazione del principiodevolutivo.Oltretutto la doglianza assume carattere eminentemente rivalutativo,richiama - nel trattare l'analoga censura sottoposta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA],ha ampiamente dibattuto la questione concludendo per la inconfigurabilitàdell'attenuante, fondata su un’attenta disanima delle circostanze del fatto, inspecie la natura particolarmente invasiva delle violenze perpetrate el'approfittamento delle condizioni di particolare vulnerabilità della personaoffesa, che il ricorrente apoditticamente nega o non considera.9. Anche il motivo che investe il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (rispettivamente il quinto motivo, presentenella forma del solo titolo, del primo ricorso e il quarto motivo del secondoricorso) non supera il vaglio di ammissibilità.Nel rinviare al § 4.2., dove è stato trattato il corrispondente motivosottoposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], e ai principi ivi esposti, si ribadisce chela Corte territoriale, nell'affrontare la censura ha fatto corretta applicazione deiconsolidati insegnamenti di questa Corte di legittimità negando ilriconoscimento delle attenuanti in virtù della particolare gravità oggettiva deifatti, a fronte della quale gli elementi addotti dal ricorrente dovevano ritenersi,secondo un giudizio di merito insindacabile in questa sede, sub-valenti.10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] debbano essere rigettati, quelli diXXXXXXXXXXXXX debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguenteonere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsidel XXXXXsiano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.