CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 31847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25135/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VENEZIA n. 403/2021 , pubblicatail 3/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 403/2021 emanatadal Tribunale di Venezia, che ha annullato la sentenza di primo grado del Giudice di pace di Venezia e ha rigettato l'opposizione proposta dalla ricorrente contro l'ordinanza ingiunzione n. 4334/2012 adottata nei suoi confronti dal Comune di Venezia. Resiste con controricorso il Comune di Venezia. Con memoria difensiva del 30 luglio 2024 il Comune di Venezia ha comunicato di avere annullato in autotutela la citata ordinanza ingiunzione n. 4334/2012, motivando l'annullamento in ragione del fatto che “dopo l'instaurazione del presente giudizio sono intervenute significative pronunzie della Corte di cassazione che hanno stabilito che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui introduce limitazione all'accesso alla zona a traffico limitato lagunare per i natanti titolati da altri comuni, in vista della tutela di un interesse alla riduzione del moto ondoso, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea”; il Comune ha chiesto alla Corte di compensare le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] L’annullamento in via di autotutela dell ’ordinanza - ingiunzione alla quale si riferisce il ricorso comporta la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio vanno compensate , considerato che l’orientamento di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità della determina dirigenziale n. 310 del 2006 del Comune di Venezia, si è formato successivamente alla proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella adunanza c