CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2296-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 19433/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza 27 giugno 2018 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di accoglimento della domanda di revocatoria promossa dal Fallimento nei confronti del Berhouz. Tale ricorso è stato successivamente oggetto di rinuncia da parte del ricorrente e questa Corte, con ordinanza 17 settembre 2020, n. 19433, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese. 2. Con l'odierna istanza, promossa congiuntamente dalle parti suindicate e dai rispettivi difensori, si chiede che questa Corte disponga la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria, a suo tempo disposta a cura della Curatela del fallimento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza congiunta può essere accolta. Questa Corte, infatti, ha stabilito che, ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti (così, da ultimo, l'ordinanza 5 giugno 2012, n. 8991; v. pure l'ordinanza 30 aprile 1997, n. 304, la quale fa riferimento all'art. 391-bis del codice di rito). Ric. 2021 n. 02296 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Nella specie, la richiesta è sottoscritta da entrambi i difensori, per cui è meritevole di accoglimento. P.Q.M. La Corte accoglie la suddetta istanza e diipone l'integrazione dell'ordinanza n. 19433 del 2020 nel senso di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale sull'immobile di proprietà del ricorrente (n. formalità 9492/14553 del 17 febbraio 2004). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez