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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14543/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28.02.2022, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione. 1.1 Al riguardo, il difensore rileva che la Corte di appello aveva emesso l'impugnata sentenza senza fissare la pubblica udienza e senza notificare il relativo avviso all'imputato ed al suo difensore, con evidente violazione del codice di rito. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. visto che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare l'applicazione di tale norma. 1.3 Il difensore eccepisce che la violazione del contraddittorio aveva inciso anche in relazione alla rinuncia alla prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Come precisato nella sentenza di Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 "...E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).

La stessa sentenza Iannellì aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

Ciò posto, Sezioni Unite Iannelli aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima.

Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta.

L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione.

Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattinnentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al primo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la questione processuale su cui ci si è soffermati, annullando così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

A ciò si aggiunga, per completezza, che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato... rinunziato alla prescrizione.

In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza Iannelli si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562).

La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda...l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione." Pertanto, poiché il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione (ultima pagina del ricorso), sussiste un indubbio interesse dello stesso, per quanto sopra precisato, alla celebrazione del processo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28.02.2022, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione. 1.1 Al riguardo, il difensore rileva che la Corte di appello aveva emesso l'impugnata sentenza senza fissare la pubblica udienza e senza notificare il relativo avviso all'imputato ed al suo difensore, con evidente violazione del codice di rito. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. visto che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare l'applicazione di tale norma. 1.3 Il difensore eccepisce che la violazione del contraddittorio aveva inciso anche in relazione alla rinuncia alla prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Come precisato nella sentenza di Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 "...E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). La stessa sentenza Iannellì aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, Sezioni Unite Iannelli aveva altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. Orbene, rispetto alla questione è intervenuta, con rilevanza tranchant, la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattinnentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. E questo già consentirebbe di rispondere, ritenendolo fondato, al primo motivo di ricorso, con il quale veniva dedotta la questione processuale su cui ci si è soffermati, annullando così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio. A ciò si aggiunga, per completezza, che alle medesime conclusioni sarebbe stato possibile giungere, nella specifica regiudicanda al vaglio odierno di questa Corte, anche in assenza della decisione della Consulta, avendo l'imputato... rinunziato alla prescrizione. In quest'ultimo caso, infatti, già nella sentenza Iannelli si traevano spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione e tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272 (esso poteva trarsi anche da Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda...l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione." Pertanto, poiché il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione (ultima pagina del ricorso), sussiste un indubbio interesse dello stesso, per quanto sopra precisato, alla celebrazione del processo. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co
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