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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05095/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce dei plurimi precedenti penali e temporalmente prossime condanne anche in ordine al delitto di evasione contestato, elementi dimostrativi dell'apprezzata insensibilità all'emenda tale da palesare una incrementato disvalore penale del fatto idoneo a giustificare l'aumento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che ha stimato sussistenti i presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce dei plurimi precedenti penali e temporalmente prossime condanne anche in ordine al delitto di evasione contestato, elementi dimostrativi dell'apprezzata insensibilità all'emenda tale da palesare una incrementato disvalore penale del fatto idoneo a giustificare l'aumento di pena ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/
Sentenza Cassazione n. 05095/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris