Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41487/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Tdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i reati di truffa e furto in abitazione aggravati.

Considerato che il ricorso è stato irritualmente presentato personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Tdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i reati di truffa e furto in abitazione aggravati. Considerato che il ricorso è stato irritualmente presentato personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1
Sentenza Cassazione n. 41487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris