CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G. Torresi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti non essendo stata proposto, in appello, motivo sul dolo e sulla sua compatibilità con il vizio parziale di mente né sulla sussistenza di condizioni che rendessero l'imputato totalmente incapace di intendere e di volere e, comunque, le deduzioni difensive, sull'eccessività della pena sono manifestamente infondate essendo stata la pena determinata in ragione della gravità della condotta, per le concrete modalità del fatto correttamente valutate per determinare la misura della pena, anche in presenza del ritenuto stato di parziale incapacità e con applicazione delle circostanze attenuanti generiche (la pena è stata determinata in mesi quattro di reclusione, in esito delle disposte diminuzioni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera reprte [OSCURATO:PERSONA] dent