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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 33829/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestato, la prima quale amministratrice di diritto sino al 26 giugno 2008 e il secondo quale socio sino al 16 giugno 2008 della Autoteann s.r.I., dichiarata fallita in data 15 gennaio 2009. [OSCURATO:PERSONA], per quanto accertato già dalla sentenza di primo grado, avrebbe gestito la società unitamente alla moglie Riccò.

La bancarotta patrimoniale è stata ritenuta sussistente limitatamente alla distrazione di beni strumentali per 16.200,00 euro e delle giacenze di magazzino.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale preso atto che, alla data dell'udienza del 24 maggio 2022, secondo i calcoli indicati in sentenza, il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo maturato il relativo termine il precedente 9 maggio 2022.

Peraltro, tenuto conto che, in relazione al secondo rinvio (ossia quello dal 15 febbraio 2019 al giorno 11 ottobre 2019), il certificato medico richiedeva il riposo sino al 25 febbraio 2019, la Corte d'appello avrebbe dovuto far decorrere i sessanta giorni da quest'ultima data, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe spirato il 22 novembre 2021.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei beni strumentali, rilevando: a) che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in epoca anteriore alla cessione delle quote da parte degli imputati in favore di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto alcuni beni strumentali al Corradi, titolare di un'impresa individuale, emettendo quattro fatture di vendita recanti la data del 16 maggio 2008 e la dicitura "pagamento contanti"; b) che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la tesi difensiva secondo la quale i pagamenti erano stati regolarmente effettuati, valorizzando la contabilità della società fallita, nella quale non erano stati registrati i versamenti ma che era stata tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo la comunicazione di notizia di reato della quale è menzione nelle sentenze di merito e le sommarie informazioni testimoniali del curatore, era assolutamente inattendibile; c) che, al contrario, i pagamenti erano dimostrati dagli estratti conto della società fallita, il cui significato documentale non era mai stato revocato in dubbio, e dal libro giornale tenuto dal Corradi, quale imprenditore individuale; d) che la ricostruzione di un pagamento per contanti per 16.200 euro, oltre ad essere surreale, era stata dalla Corte territoriale argomentata in forza della non obbligatoria indicazione sulla fattura della modalità di pagamento; e) che, d'altra parte, se i ricorrenti avessero voluto appropriarsi dei beni, sarebbe stato sufficiente svalutare il magazzino; e) che il fatto che risultasse il mancato versamento della somma di 550 euro era probabilmente da attribuirsi all'intento fraudolento del [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle giacenze di magazzino, desunta dall'analisi delle risultanze della inattendibile contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti: a) che non era stata operata alcuna considerazione sulla commisurazione delle giacenze, avendo i giudici di merito recepito acriticamente il calcolo del curatore; b) che il curatore, nella sua relazione ex art. 22

I. fall., aveva operato un calcolo approssimativo, senza tenere conto del deperimento delle merci, delle eventuali contestazioni, delle svalutazioni operate dal [OSCURATO:PERSONA], ammontanti ad oltre la metà di quanto stimato dal curatore; c) che la Corte d'appello aveva valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che risultavano smentite dai documenti contabili; d) che anche il contenuto dell'atto di cessione delle quote non dimostra che non vi fossero giacenze di magazzino o beni strumentali, anche perché non si comprenderebbe come il [OSCURATO:PERSONA] possa avere compiuto gli atti gestori documentati se avesse acquistato una "scatola vuota".

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al Corradi del ruolo di amministratore di fatto, fondato sull'atto di cessione delle quote che, tuttavia, non rappresenta un atto gestorio dell'impresa ma un atto dispositivo di beni rientranti nel patrimonio del socio.

3. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va premesso che il calcolo del termine di prescrizione deve essere operato alla stregua delle risultanze del procedimento, anche con riguardo alle cause di sospensione, talché del tutto privi di concludenza sono i rilievi tratti da meri appunti vergati a mano, presenti all'interno del fascicolo d'appello.Ciò posto, il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di dodici anni e mezzo, per cui, tenuto conto della sopra ricordata data della sentenza dichiarativa di fallimento (15 gennaio 2009), sarebbe scaduto il 15 luglio 2021, cui devono sommarsi le seguenti sospensioni risultanti dal verbali di udienza: dal 29 novembre 2017 al 31 gennaio 2018, rinvio per impedimento della Riccò: 60 giorni; dal 4 maggio 2018 al 2 novembre 2018, rinvio per impedimento del difensore: 60 giorni; - dal 2 novembre 2018 al 15 febbraio 2019, rinvio per impedimento imputato, al quale si prescrive riposo sino al 25 novembre, ossia 23 giorni + 60 = 83 giorni; dal 15 febbraio 2019 sino al giorno 11 ottobre 2019, rinvio su richiesta: 238 giorni.

A quest'ultimo riguardo, occorre considerare che non ha pregio la deduzione contenuta in ricorso e relativa ad un certificato medico, poiché la richiesta formulata all'udienza del 15 febbraio per legittimo impedimento per ragioni di salute è stata respinta e siffatta decisione non è stata contestata.

Ne discende che il periodo complessivo di sospensione ammonta a un totale di 441 giorni, con la conseguenza che il termine di sospensione è scaduto il 29 settembre 2022, in epoca successiva alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (24 maggio 2022).

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità.

La ratio decidendi della sentenza di secondo grado si coglie nel rilievo che non esiste agli atti alcuna dimostrazione del pagamento, da parte del Corradi, imprenditore individuale, del prezzo pattuito per la cessione, da parte della società fallita da lui gestita con la moglie (sulla questione del ruolo amministrativo di fatto del Corradi si tornerà nell'esaminare il quarto motivo di ricorso), di beni strumentali.

Tale conclusione riposa sul rilievo che le fatture recano l'indicazione del regolamento del corrispettivo per contanti e che le scritture contabili della società non registrano siffatti pagamenti, a differenza del libro giornale dell'impresa individuale del Corradi.

La Corte territoriale, inoltre, ha aggiunto che gli estratti conto della società fallita non dimostrano la provenienza dei pagamenti, né il titolo né consentono di individuare il mezzo di pagamento: in definitiva, essi, anche per la divergenza degli importi totali (15.650 euro anziché 16.200 euro), non sono idonei a dimostrare che il pagamento del corrispettivo sarebbe intervenuto prima dell'assunzione del ruolo di amministratore da parte del nuovo socio (la Riccò, come detto in principio, è stata amministratrice sino al 26 giugno 2008, qualche giorno dopo la cessione delle quote).

Le censure svolte in ricorso non riescono a scardinare, per la loro genericità e, in taluni casi, contraddittorietà, la logicità dell'apparato argomentativo.

In primo luogo, è del tutto irrilevante che l'indicazione delle modalità di pagamento nelle fatture non sia obbligatoria, dal momento che comunque resta inspiegato per quale ragione in concreto essa sia stata esplicitata se non per escludere il pagamento con mezzi tracciabili suscettibili di oggettiva verifica.

E, al riguardo, è lo stesso ricorso a riconoscere che la redazione delle fatture è da imputare alla ricorrente, quando afferma che "se l'intento fosse stato quello della distrazione, gli imputati non sarebbero stati così solerti e nello specifico la Riccò non si sarebbe certo prodigata nell'emettere le fatture di vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. [...]".

D'altra parte, la mancata annotazione dei pagamenti nella contabilità di quest'ultima società - che, rispetto alle generiche indicazioni dell'atto di appello, il ricorso tende ad ascrivere al [OSCURATO:PERSONA], dopo che ebbe ad assumere la gestione della società - deve razionalmente essere attribuita alla Riceò e al Corradi, come la Corte territoriale presuppone: e ciò sia perché i pagamenti sono avvenuti tutti in epoca antecedente al cambio di amministratore, sia perché il ricorso, pur genericamente tendendo ad attribuire alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] la rilevata inattendibilità delle scritture contabili, finisce contraddittoriamente per affermare che la prova dei pagamenti in favore della fallita si desumerebbe dal raffronto tra estratti conto e contabilità sociale "almeno sino a maggio 2008, quando la contabilità veniva tenuta dalla Sig. ra Riccò".

Posto allora che la prima a non annotare i pagamenti e a non spiegarne le ragioni è stata proprio la ricorrente, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha tratto la conclusione della non riferibilità dei pagamenti registrati negli estratti conto con il versamento del corrispettivo dei beni di cui al capo di imputazione.

Peraltro, anche la parziale non coincidenza tra i totali, in atto di appello è spiegata come un possibile regolamento per contanti, mentre in ricorso viene genericamente ascritta "all'intento frodatorio del [OSCURATO:PERSONA]".

Quanto all'inverosimiglianza di un pagamento per contanti per 16.200 euro, si osserva che il rilievo è apodittico, ma soprattutto non considera che il versamento non risulta intervenuto e che, come detto sopra, l'espressione serve ragionevolmente ad escludere, in difetto di qualunque spiegazione alternativa, l'utilizzo di mezzi verificabili in termini documentali con certezza.

In tale contesto, le considerazioni a campione che il ricorso dedica ad alcune distinte contabili e agli estratti di conto sono prive di concludenza rispetto alla valutazione globale.3.

Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità e per la novità di alcune prospettazioni in fatto.

I ricorrenti, con l'atto di appello, non avevano contestato l'esistenza reale delle giacenze, ossia non avevano introdotto il tema, sul quale indugiano nella sostanza in ricorso, della inattendibilità, ai fini della verifica della fondatezza del capo di imputazione, delle scritture contabili.

Essi avevano affermato che le merci esistevano ed erano state fatte sparire dal [OSCURATO:PERSONA].

In relazione a questa specifica doglianza, la Corte territoriale ha valorizzato la portata dell'atto di cessione, letto in termini che non manifestano alcuna illogicità e dal quale si desume l'inesistenza delle scorte, non menzionate e ancor meno censite o descritte, nel momento del trasferimento delle quote sociali.

Ne discende che le critiche alla attendibilità delle scritture, quanto ad esistenza e consistenza delle scorte, sono, come detto, inammissibili per novità, implicando valutazioni fattuali da devolvere al giudice di merito, mentre quelle che attengono all'apprezzamento del compendio istruttorio, in disparte la genericità di formulazione, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze, preclusa in questa sede.

In questa prospettiva, l'esistenza di atti gestori del [OSCURATO:PERSONA], quale genericamente dedotta, non scardina la tenuta argomentativa dei superiori rilievi.

4. Il quarto motivo è inammissibile poiché l'attribuzione al Corradi del ruolo di amministratore di fatto della società, razionalmente argomentata dal giudice di primo grado, alla luce delle ammissioni degli imputati e della congiunta decisione degli stessi di non proseguire l'attività - cui era strumentale la cessione delle quote di partecipazione della società - non è stata contestata con l'atto di appello: quest'ultimo con i primi due motivi investe l'oggettività delle condotte distrattive e con il terzo motivo critica la dosimetria della pena.

Ne discende che la censura di violazione di legge è inammissibile, ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello, e che i lamentati vizi motivazionali non possono essere presi in esame, in quanto si correlano ad accertamenti di fatto che non sono stati criticati dinanzi al giudice dell'impugnazione di merito (v., fra le molte, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 0).

5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (si veda già Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, con una giurisprudenza ormai consolidata).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestato, la prima quale amministratrice di diritto sino al 26 giugno 2008 e il secondo quale socio sino al 16 giugno 2008 della Autoteann s.r.I., dichiarata fallita in data 15 gennaio 2009. [OSCURATO:PERSONA], per quanto accertato già dalla sentenza di primo grado, avrebbe gestito la società unitamente alla moglie Riccò. La bancarotta patrimoniale è stata ritenuta sussistente limitatamente alla distrazione di beni strumentali per 16.200,00 euro e delle giacenze di magazzino. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte territoriale preso atto che, alla data dell'udienza del 24 maggio 2022, secondo i calcoli indicati in sentenza, il reato era ormai estinto per prescrizione, essendo maturato il relativo termine il precedente 9 maggio 2022. Peraltro, tenuto conto che, in relazione al secondo rinvio (ossia quello dal 15 febbraio 2019 al giorno 11 ottobre 2019), il certificato medico richiedeva il riposo sino al 25 febbraio 2019, la Corte d'appello avrebbe dovuto far decorrere i sessanta giorni da quest'ultima data, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe spirato il 22 novembre 2021. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei beni strumentali, rilevando: a) che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in epoca anteriore alla cessione delle quote da parte degli imputati in favore di [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto alcuni beni strumentali al Corradi, titolare di un'impresa individuale, emettendo quattro fatture di vendita recanti la data del 16 maggio 2008 e la dicitura "pagamento contanti"; b) che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la tesi difensiva secondo la quale i pagamenti erano stati regolarmente effettuati, valorizzando la contabilità della società fallita, nella quale non erano stati registrati i versamenti ma che era stata tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e che, secondo la comunicazione di notizia di reato della quale è menzione nelle sentenze di merito e le sommarie informazioni testimoniali del curatore, era assolutamente inattendibile; c) che, al contrario, i pagamenti erano dimostrati dagli estratti conto della società fallita, il cui significato documentale non era mai stato revocato in dubbio, e dal libro giornale tenuto dal Corradi, quale imprenditore individuale; d) che la ricostruzione di un pagamento per contanti per 16.200 euro, oltre ad essere surreale, era stata dalla Corte territoriale argomentata in forza della non obbligatoria indicazione sulla fattura della modalità di pagamento; e) che, d'altra parte, se i ricorrenti avessero voluto appropriarsi dei beni, sarebbe stato sufficiente svalutare il magazzino; e) che il fatto che risultasse il mancato versamento della somma di 550 euro era probabilmente da attribuirsi all'intento fraudolento del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle giacenze di magazzino, desunta dall'analisi delle risultanze della inattendibile contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti: a) che non era stata operata alcuna considerazione sulla commisurazione delle giacenze, avendo i giudici di merito recepito acriticamente il calcolo del curatore; b) che il curatore, nella sua relazione ex art. 22 I. fall., aveva operato un calcolo approssimativo, senza tenere conto del deperimento delle merci, delle eventuali contestazioni, delle svalutazioni operate dal [OSCURATO:PERSONA], ammontanti ad oltre la metà di quanto stimato dal curatore; c) che la Corte d'appello aveva valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che risultavano smentite dai documenti contabili; d) che anche il contenuto dell'atto di cessione delle quote non dimostra che non vi fossero giacenze di magazzino o beni strumentali, anche perché non si comprenderebbe come il [OSCURATO:PERSONA] possa avere compiuto gli atti gestori documentati se avesse acquistato una "scatola vuota". 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione al Corradi del ruolo di amministratore di fatto, fondato sull'atto di cessione delle quote che, tuttavia, non rappresenta un atto gestorio dell'impresa ma un atto dispositivo di beni rientranti nel patrimonio del socio. 3. All'udienza del 15 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Va premesso che il calcolo del termine di prescrizione deve essere operato alla stregua delle risultanze del procedimento, anche con riguardo alle cause di sospensione, talché del tutto privi di concludenza sono i rilievi tratti da meri appunti vergati a mano, presenti all'interno del fascicolo d'appello.Ciò posto, il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di dodici anni e mezzo, per cui, tenuto conto della sopra ricordata data della sentenza dichiarativa di fallimento (15 gennaio 2009), sarebbe scaduto il 15 luglio 2021, cui devono sommarsi le seguenti sospensioni risultanti dal verbali di udienza: dal 29 novembre 2017 al 31 gennaio 2018, rinvio per impedimento della Riccò: 60 giorni; dal 4 maggio 2018 al 2 novembre 2018, rinvio per impedimento del difensore: 60 giorni; - dal 2 novembre 2018 al 15 febbraio 2019, rinvio per impedimento imputato, al quale si prescrive riposo sino al 25 novembre, ossia 23 giorni + 60 = 83 giorni; dal 15 febbraio 2019 sino al giorno 11 ottobre 2019, rinvio su richiesta: 238 giorni. A quest'ultimo riguardo, occorre considerare che non ha pregio la deduzione contenuta in ricorso e relativa ad un certificato medico, poiché la richiesta formulata all'udienza del 15 febbraio per legittimo impedimento per ragioni di salute è stata respinta e siffatta decisione non è stata contestata. Ne discende che il periodo complessivo di sospensione ammonta a un totale di 441 giorni, con la conseguenza che il termine di sospensione è scaduto il 29 settembre 2022, in epoca successiva alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (24 maggio 2022). 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. La ratio decidendi della sentenza di secondo grado si coglie nel rilievo che non esiste agli atti alcuna dimostrazione del pagamento, da parte del Corradi, imprenditore individuale, del prezzo pattuito per la cessione, da parte della società fallita da lui gestita con la moglie (sulla questione del ruolo amministrativo di fatto del Corradi si tornerà nell'esaminare il quarto motivo di ricorso), di beni strumentali. Tale conclusione riposa sul rilievo che le fatture recano l'indicazione del regolamento del corrispettivo per contanti e che le scritture contabili della società non registrano siffatti pagamenti, a differenza del libro giornale dell'impresa individuale del Corradi. La Corte territoriale, inoltre, ha aggiunto che gli estratti conto della società fallita non dimostrano la provenienza dei pagamenti, né il titolo né consentono di individuare il mezzo di pagamento: in definitiva, essi, anche per la divergenza degli importi totali (15.650 euro anziché 16.200 euro), non sono idonei a dimostrare che il pagamento del corrispettivo sarebbe intervenuto prima dell'assunzione del ruolo di amministratore da parte del nuovo socio (la Riccò, come detto in principio, è stata amministratrice sino al 26 giugno 2008, qualche giorno dopo la cessione delle quote). Le censure svolte in ricorso non riescono a scardinare, per la loro genericità e, in taluni casi, contraddittorietà, la logicità dell'apparato argomentativo. In primo luogo, è del tutto irrilevante che l'indicazione delle modalità di pagamento nelle fatture non sia obbligatoria, dal momento che comunque resta inspiegato per quale ragione in concreto essa sia stata esplicitata se non per escludere il pagamento con mezzi tracciabili suscettibili di oggettiva verifica. E, al riguardo, è lo stesso ricorso a riconoscere che la redazione delle fatture è da imputare alla ricorrente, quando afferma che "se l'intento fosse stato quello della distrazione, gli imputati non sarebbero stati così solerti e nello specifico la Riccò non si sarebbe certo prodigata nell'emettere le fatture di vendita della [OSCURATO:SOCIETA]. [...]". D'altra parte, la mancata annotazione dei pagamenti nella contabilità di quest'ultima società - che, rispetto alle generiche indicazioni dell'atto di appello, il ricorso tende ad ascrivere al [OSCURATO:PERSONA], dopo che ebbe ad assumere la gestione della società - deve razionalmente essere attribuita alla Riceò e al Corradi, come la Corte territoriale presuppone: e ciò sia perché i pagamenti sono avvenuti tutti in epoca antecedente al cambio di amministratore, sia perché il ricorso, pur genericamente tendendo ad attribuire alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] la rilevata inattendibilità delle scritture contabili, finisce contraddittoriamente per affermare che la prova dei pagamenti in favore della fallita si desumerebbe dal raffronto tra estratti conto e contabilità sociale "almeno sino a maggio 2008, quando la contabilità veniva tenuta dalla Sig. ra Riccò". Posto allora che la prima a non annotare i pagamenti e a non spiegarne le ragioni è stata proprio la ricorrente, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha tratto la conclusione della non riferibilità dei pagamenti registrati negli estratti conto con il versamento del corrispettivo dei beni di cui al capo di imputazione. Peraltro, anche la parziale non coincidenza tra i totali, in atto di appello è spiegata come un possibile regolamento per contanti, mentre in ricorso viene genericamente ascritta "all'intento frodatorio del [OSCURATO:PERSONA]". Quanto all'inverosimiglianza di un pagamento per contanti per 16.200 euro, si osserva che il rilievo è apodittico, ma soprattutto non considera che il versamento non risulta intervenuto e che, come detto sopra, l'espressione serve ragionevolmente ad escludere, in difetto di qualunque spiegazione alternativa, l'utilizzo di mezzi verificabili in termini documentali con certezza. In tale contesto, le considerazioni a campione che il ricorso dedica ad alcune distinte contabili e agli estratti di conto sono prive di concludenza rispetto alla valutazione globale.3. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità e per la novità di alcune prospettazioni in fatto. I ricorrenti, con l'atto di appello, non avevano contestato l'esistenza reale delle giacenze, ossia non avevano introdotto il tema, sul quale indugiano nella sostanza in ricorso, della inattendibilità, ai fini della verifica della fondatezza del capo di imputazione, delle scritture contabili. Essi avevano affermato che le merci esistevano ed erano state fatte sparire dal [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a questa specifica doglianza, la Corte territoriale ha valorizzato la portata dell'atto di cessione, letto in termini che non manifestano alcuna illogicità e dal quale si desume l'inesistenza delle scorte, non menzionate e ancor meno censite o descritte, nel momento del trasferimento delle quote sociali. Ne discende che le critiche alla attendibilità delle scritture, quanto ad esistenza e consistenza delle scorte, sono, come detto, inammissibili per novità, implicando valutazioni fattuali da devolvere al giudice di merito, mentre quelle che attengono all'apprezzamento del compendio istruttorio, in disparte la genericità di formulazione, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze, preclusa in questa sede. In questa prospettiva, l'esistenza di atti gestori del [OSCURATO:PERSONA], quale genericamente dedotta, non scardina la tenuta argomentativa dei superiori rilievi. 4. Il quarto motivo è inammissibile poiché l'attribuzione al Corradi del ruolo di amministratore di fatto della società, razionalmente argomentata dal giudice di primo grado, alla luce delle ammissioni degli imputati e della congiunta decisione degli stessi di non proseguire l'attività - cui era strumentale la cessione delle quote di partecipazione della società - non è stata contestata con l'atto di appello: quest'ultimo con i primi due motivi investe l'oggettività delle condotte distrattive e con il terzo motivo critica la dosimetria della pena. Ne discende che la censura di violazione di legge è inammissibile, ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello, e che i lamentati vizi motivazionali non possono essere presi in esame, in quanto si correlano ad accertamenti di fatto che non sono stati criticati dinanzi al giudice dell'impugnazione di merito (v., fra le molte, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 0). 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (si veda già Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, con una giurisprudenza ormai consolidata). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 33829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris