CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha confermato — per quanto di specifico interesse in questa sede — la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in relazione alla società s.r.l. cd Design. Considerato che il primo motivo di ricorso — lamentando vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità circa la bancarotta fraudolenta distrattiva — si sostanzia in un tentativo di ottenere un nuovo vaglio delle prove dichiarative (riportate in nota), senza confrontarsi con le argomentazioni spese dalla Corte di merito a sostegno della conclusione circa la natura distrattiva dell'attività compiuta dal Marconi (pagg. 14 e segg. della sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto corrisponde ad un motivo di appello inammissibile in quanto proposto solo nei motivi aggiunti (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666). Quanto, poi, alla qualifica di amministratore di fatto della CD design, non vi era motivo di appello né principale, né aggiunto. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute ritualmente alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Considerato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile in quanto la corte di merito, rifacendosi a quanto scritto dal giudice di prime cure, ha negato il benefico sulla scorta delle precedenti condanne per bancarotta, mentre l'appello principale sul punto era generico e, quindi, inammissibile, a nulla potendo, per ripianare detta inammissibilità, il motivo aggiunto, che peraltro sostiene, contrariamente al vero, che non vi fosse motivazione sul diniego in discorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a