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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2025

Cassazione n. 28331/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2223/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15286/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato, presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza, divenuta irrevocabile, del Giudice di Pace di Firenze del 10/10/2022, che lo aveva condannato - per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - alla pena di euro ottomila di ammenda, sostituita con l’espulsione dal territorio nazionale per anni cinque.

Il provvedimento reiettivo si fonda sull’assunto che l’imputato abbia avuto conoscenza del processo, avendo egli nominato un difensore di fiducia e avendo proceduto ad eleggere domicilio presso lo studio di questi.

Ad avviso della Corte di appello, dunque, il soggetto non si è mai venuto a trovare in una situazione di incolpevole ignoranza, in ordine all’esistenza del processo a suo carico; al contrario, si è posto volontariamente nella condizione di non mantenere contatti con il difensore, che ha poi, di conseguenza, rinunciato al mandato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta erronea applicazione degli artt. 420-bis, 420-ter e 629 cod. proc. pen., nonché 111 Cost. e 6 CEDU.

In ipotesi difensiva, la decisione assunta dalla Corte di appello sarebbe da censurare, essendo stata ampiamente documentata la mancata instaurazione di un rapporto tra difensore e ricorrente e non potendosi presumere la conoscenza del processo - da parte di quest’ultimo - sulla base della sola elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione dedotta va risolta attenendosi, in primo luogo, a tre successivi ancoraggi ermeneutici, offerti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che sono costituiti da Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01, a mente della quale: ‹‹Ai fini della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28331/2025 Roma, lì, 01/08/2025 restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza››, dall’ulteriore principio di diritto dettato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, che ha così deciso: ‹‹Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa›› e, infine, dal dictum di Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, secondo cui: ‹‹Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse››.

2.1. In applicazione di tale generale quadro esegetico – in tema di rescissione del giudicato - non può essere considerato indice evocativo di una effettiva conoscenza del processo, la mera nomina di un difensore di fiducia, accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio di questi, che risulti effettuata nel corso delle indagini preliminari, laddove a tale nomina segua una dichiarazione di rinuncia al mandato e non sussista la prova circa la avvenuta comunicazione di tale scelta del difensore all'imputato; ciò a patto, ovviamente, che non siano ricavabili, aliunde, elementi di valutazione e conoscenza concretamente idonei a dimostrare che l’interessato stesso abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium" a suo carico (così Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01).

2.2. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale va a incastonarsi il thema decidendum, di deve precisare come non risulti documentata in atti l’avvenuta comunicazione – all’odierno ricorrente - della rinuncia al mandato difensivo e alla domiciliazione, ad opera del difensore al tempo officiato e domiciliatario.

Neanche è possibile ritenere comunicata, a [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza del decreto di citazione a giudizio, atteso che – attraverso la lettura del testo della pec unita all’incarto processuale – si può evincere come Stampigli avesse rinunciato alla difesa, proprio in quanto non più in grado di interagire in alcun modo con l’interessato e, così, di renderlo edotto dell’avvenuto rinvio a giudizio.

Giova anche aggiungere come, stando a quanto risulta dagli atti, anche i difensori d’ufficio successivamente avvicendatisi nel patrocinio dell’imputato non abbiano avuto modo di contattarlo e, quindi, di metterlo a conoscenza degli sviluppi processuali a suo carico.

In assenza di elementi ulteriori, allora, non emerge l’effettiva conoscenza del processo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] né si può desumere in alcun modo che egli si sia colpevolmente e volontariamente sottratto allo stesso.

A latere di tale ricostruzione, non può essere trascurato il fatto che il primo difensore nominato dall’imputato – e presso il cui studio questi aveva eletto domicilio – avrebbe avuto il preciso onere di espletare ogni possibile tentativo di contattarlo, al fine di comunicargli l’intenzione di rinunciare al mandato difensivo (tentativo del cui compimento non esiste traccia, negli atti a disposizione di questa Corte e che rappresenterà, ovviamente, oggetto di più approfondito accertamento da parte della Corte territoriale).

Tale difensore avrebbe dovuto, quindi, in ossequio al chiarissimo disposto dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., avvalersi diligentemente, nonché in modo tempestivo e completo, di tutti i canali informativi che pure aveva a disposizione; sul punto specifico, non va trascurata la presenza – nel verbale di identificazione di persona sottoposta alle indagini e di elezione di domicilio datato 27/09/2019, presente nel fascicolo - dell’indirizzo di residenza dell’imputato, nonché degli estremi della sua patente di guida e, infine, l’indicazione della sua utenza cellulare.

Per concludere, sarebbe stato necessario attenersi al principio di diritto secondo il quale – in caso di nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, con successiva rinuncia al mandato difensivo non comunicata dal professionista, antecedentemente all'inizio del processo - non è possibile ritenere raggiunta la prova della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, dal momento che la mancata partecipazione di questi allo stesso diviene riconducibile non ad alcuna sua forma di negligenza informativa, bensì direttamente alla condotta serbata dal difensore (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 39576 del 01/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287082 – 01 e Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285780 – 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2223/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15286/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato, presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza, divenuta irrevocabile, del Giudice di Pace di Firenze del 10/10/2022, che lo aveva condannato - per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - alla pena di euro ottomila di ammenda, sostituita con l’espulsione dal territorio nazionale per anni cinque. Il provvedimento reiettivo si fonda sull’assunto che l’imputato abbia avuto conoscenza del processo, avendo egli nominato un difensore di fiducia e avendo proceduto ad eleggere domicilio presso lo studio di questi. Ad avviso della Corte di appello, dunque, il soggetto non si è mai venuto a trovare in una situazione di incolpevole ignoranza, in ordine all’esistenza del processo a suo carico; al contrario, si è posto volontariamente nella condizione di non mantenere contatti con il difensore, che ha poi, di conseguenza, rinunciato al mandato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale lamenta erronea applicazione degli artt. 420-bis, 420-ter e 629 cod. proc. pen., nonché 111 Cost. e 6 CEDU. In ipotesi difensiva, la decisione assunta dalla Corte di appello sarebbe da censurare, essendo stata ampiamente documentata la mancata instaurazione di un rapporto tra difensore e ricorrente e non potendosi presumere la conoscenza del processo - da parte di quest’ultimo - sulla base della sola elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione dedotta va risolta attenendosi, in primo luogo, a tre successivi ancoraggi ermeneutici, offerti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che sono costituiti da Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01, a mente della quale: ‹‹Ai fini della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28331/2025 Roma, lì, 01/08/2025 restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza››, dall’ulteriore principio di diritto dettato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01, che ha così deciso: ‹‹Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa›› e, infine, dal dictum di Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, secondo cui: ‹‹Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse››. 2.1. In applicazione di tale generale quadro esegetico – in tema di rescissione del giudicato - non può essere considerato indice evocativo di una effettiva conoscenza del processo, la mera nomina di un difensore di fiducia, accompagnata dalla elezione di domicilio presso lo studio di questi, che risulti effettuata nel corso delle indagini preliminari, laddove a tale nomina segua una dichiarazione di rinuncia al mandato e non sussista la prova circa la avvenuta comunicazione di tale scelta del difensore all'imputato; ciò a patto, ovviamente, che non siano ricavabili, aliunde, elementi di valutazione e conoscenza concretamente idonei a dimostrare che l’interessato stesso abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium" a suo carico (così Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712 – 01). 2.2. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale va a incastonarsi il thema decidendum, di deve precisare come non risulti documentata in atti l’avvenuta comunicazione – all’odierno ricorrente - della rinuncia al mandato difensivo e alla domiciliazione, ad opera del difensore al tempo officiato e domiciliatario. Neanche è possibile ritenere comunicata, a [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza del decreto di citazione a giudizio, atteso che – attraverso la lettura del testo della pec unita all’incarto processuale – si può evincere come Stampigli avesse rinunciato alla difesa, proprio in quanto non più in grado di interagire in alcun modo con l’interessato e, così, di renderlo edotto dell’avvenuto rinvio a giudizio. Giova anche aggiungere come, stando a quanto risulta dagli atti, anche i difensori d’ufficio successivamente avvicendatisi nel patrocinio dell’imputato non abbiano avuto modo di contattarlo e, quindi, di metterlo a conoscenza degli sviluppi processuali a suo carico. In assenza di elementi ulteriori, allora, non emerge l’effettiva conoscenza del processo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] né si può desumere in alcun modo che egli si sia colpevolmente e volontariamente sottratto allo stesso. A latere di tale ricostruzione, non può essere trascurato il fatto che il primo difensore nominato dall’imputato – e presso il cui studio questi aveva eletto domicilio – avrebbe avuto il preciso onere di espletare ogni possibile tentativo di contattarlo, al fine di comunicargli l’intenzione di rinunciare al mandato difensivo (tentativo del cui compimento non esiste traccia, negli atti a disposizione di questa Corte e che rappresenterà, ovviamente, oggetto di più approfondito accertamento da parte della Corte territoriale). Tale difensore avrebbe dovuto, quindi, in ossequio al chiarissimo disposto dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., avvalersi diligentemente, nonché in modo tempestivo e completo, di tutti i canali informativi che pure aveva a disposizione; sul punto specifico, non va trascurata la presenza – nel verbale di identificazione di persona sottoposta alle indagini e di elezione di domicilio datato 27/09/2019, presente nel fascicolo - dell’indirizzo di residenza dell’imputato, nonché degli estremi della sua patente di guida e, infine, l’indicazione della sua utenza cellulare. Per concludere, sarebbe stato necessario attenersi al principio di diritto secondo il quale – in caso di nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, con successiva rinuncia al mandato difensivo non comunicata dal professionista, antecedentemente all'inizio del processo - non è possibile ritenere raggiunta la prova della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, dal momento che la mancata partecipazione di questi allo stesso diviene riconducibile non ad alcuna sua forma di negligenza informativa, bensì direttamente alla condotta serbata dal difensore (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 39576 del 01/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287082 – 01 e Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285780 – 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato viene annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]