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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 01687/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito, con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, le ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fìni della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di merito - ritenendo che il fatto non potesse ritenersi di minima offensività - ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha correttamente chiarito, con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, le ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 4), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fìni della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di merito - ritenendo che il fatto non potesse ritenersi di minima offensività - ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il con