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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 16733/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ATIUS.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Sulla richiesta del Procuratore Generale di correzione di errore materiale nella sentenza di questa Corte n. 12488 del 11/03/2016, visti gli atti ed il provvedimento ed udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: preso atto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata nei confronti tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata (Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], di data 16 luglio 2014) ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio rideterminato in anni 13 e mesi 10 di reclusione ed C 6.700,00 di multa, con rigetto del ricorso nel resto; considerato che nei gradi di merito l'imputato era stato condannato altresì alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese processuali mentre analoga disposizione non si rinviene nella pronuncia di legittimità; ritenuto che si tratti di una omissione che è possibile correggere con il ricorso alla procedura prevista dall'art.130 c.p.p., trattandosi di errore evidente, che non determina nullità né comporta una modificazione essenziale dell'atto come già ripetutamente affermato da questa Corte nei precedenti di questa stessa Sezione sent. n. 6809 del 13/01/2009 e sent. n. 17326 del 24/01/2013, nonché della Sezione 5°, ordinanza n. 30743 del 26/03/2019. tutto ciò premesso, letto l'art.130 c.p.p., dispone Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 12488 pronunciata da questa Corte in data 11 marzo 2016 nel senso che nel dispositivo dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" vanno aggiunte le parole "e [OSCURATO:PERSONA]".

Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull'originale dell'atto.

Manda la cancelleria per quanto di,-competenza.

Così d bso il 2.3.2023 Il consi liere relatore [OSCURATO:PERSONA] o Florit I [OSCURATO:PERSONA] re Geppino g 3EPOSITATO IN CANCELLEKft 'SEC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ATIUS.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Sulla richiesta del Procuratore Generale di correzione di errore materiale nella sentenza di questa Corte n. 12488 del 11/03/2016, visti gli atti ed il provvedimento ed udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: preso atto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata nei confronti tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata (Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], di data 16 luglio 2014) ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio rideterminato in anni 13 e mesi 10 di reclusione ed C 6.700,00 di multa, con rigetto del ricorso nel resto; considerato che nei gradi di merito l'imputato era stato condannato altresì alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese processuali mentre analoga disposizione non si rinviene nella pronuncia di legittimità; ritenuto che si tratti di una omissione che è possibile correggere con il ricorso alla procedura prevista dall'art.130 c.p.p., trattandosi di errore evidente, che non determina nullità né comporta una modificazione essenziale dell'atto come già ripetutamente affermato da questa Corte nei precedenti di questa stessa Sezione sent. n. 6809 del 13/01/2009 e sent. n. 17326 del 24/01/2013, nonché della Sezione 5°, ordinanza n. 30743 del 26/03/2019. tutto ciò premesso, letto l'art.130 c.p.p., dispone Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 12488 pronunciata da questa Corte in data 11 marzo 2016 nel senso che nel dispositivo dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" vanno aggiunte le parole "e [OSCURATO:PERSONA]". Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull'originale dell'atto. Manda la cancelleria per quanto di,-competenza. Così d bso il 2.3.2023 Il consi liere relatore [OSCURATO:PERSONA] o Florit I [OSCURATO:PERSONA] re Geppino g 3EPOSITATO IN CANCELLEKft 'SEC
Sentenza Cassazione n. 16733/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris