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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44839/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 29 ottobre 2020, giudicando su rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 27 gennaio 2006, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la durata delle pepe accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare in anni cinque.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - estinzione del reato per intervenuta prescrizione con esclusione dell'aggravante contestata

3. Il motivo è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Al giudice del rinvio è precluso di rilevare di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di 9/\ annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena (da ultimo Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792).

La formazione del giudicato progressivo comporta la definitività dell'accertamento non solo della responsabilità dell'imputato ma anche del reato così come circostanziato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \/ u\i Fipoaa DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 29 ottobre 2020, giudicando su rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 27 gennaio 2006, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la durata delle pepe accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare in anni cinque. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - estinzione del reato per intervenuta prescrizione con esclusione dell'aggravante contestata 3. Il motivo è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Al giudice del rinvio è precluso di rilevare di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di 9/\ annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena (da ultimo Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792). La formazione del giudicato progressivo comporta la definitività dell'accertamento non solo della responsabilità dell'imputato ma anche del reato così come circostanziato. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \/ u\i Fipoaa DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 44839/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris