CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 162-bis cod. pen., 20, comma 1, 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale - pur riconoscendo la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante il sia pur tardivo adempimento alle prescrizioni impartite dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro - ha negato i presupposti per fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l'accesso all'oblazione in via giudiziale ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994 per la dirimente ragione - obliterata dal ricorrente - che la domanda di oblazione era stata avanzata, per la prima volta, in sede di discussione, e, quindi, ben oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999, Nolano, Rv. 214067 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.