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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 43040/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che tutti motivi sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione collettiva del gruppo di tifosi e la finalità di aggressione violenta contro l'opposta tifoseria con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico contro coloro che si fossero opposti, e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione lesiva posta in essere dal tifoso non identificato; ritenuto che le altre censure sull'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico e l'omessa concessione delle attenuanti generiche, sono ugualmente aspecifiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che tutti motivi sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione collettiva del gruppo di tifosi e la finalità di aggressione violenta contro l'opposta tifoseria con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria preordinata finalità di pervenire allo scontro fisico contro coloro che si fossero opposti, e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l'identificazione che l'accertamento delle condotte di supporto morale all'azione lesiva posta in essere dal tifoso non identificato; ritenuto che le altre censure sull'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico e l'omessa concessione delle attenuanti generiche, sono ugualmente aspecifiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il C