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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08584/2026

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Vitiello, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026- intimata -proposto avverso la sentenza n. 167/10/18, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1° febbraio2018;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] 151 S.r.l., società che opera quale centro di trasmis-sione dati in collegamento con il bookmaker comunitario Goldbet, im-pugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno l’av-viso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva deter-minato nei suoi confronti maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap perl’anno d’imposta 2009.

Alla base dell’avviso di accertamento l’Ufficioaveva posto due rilievi: i) la quota provvigionale dichiarata dalla con-tribuente per il suo centro operativo di Livorno (5,97%) era troppobassa e andava applicata, sulla base di elementi presuntivi, la più ele-vata quota percentuale dell’8%, con conseguente ricalcolo delle impo-ste sui maggiori ricavi così determinati; ii) le prestazioni rese dalla con-tribuente al bookmaker comunitario erano esenti da Iva, sicché nonera detraibile l’Iva sugli acquisti, invece detratta per l’ammontare dieuro 4.353,00.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alla pretesaconcernente le imposte Ires e Irap, confermando invece la legittimitàdell’accertamento quanto all’Iva.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, investita dell’ap-pello principale dell’Agenzia delle entrate e dell’appello incidentale dellacontribuente, accolse il primo e rigettò il secondo, evidenziando, in sin-tesi, che sussistevano i presupposti per l’utilizzazione, ai fini della rico-Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026struzione del valore totale delle provvigioni, della contestata metodo-logia di accertamento analitico-induttiva impiegata nella specie dall’Uf-ficio; che, contrariamente a quanto eccepito dalla società, l’avviso diaccertamento impugnato era stato regolarmente sottoscritto da unfunzionario delegato dal direttore provinciale dell’Agenzia; e che nonsussisteva la censurata violazione del contraddittorio endoprocedimen-tale, non sussistendo in capo all’Amministrazione, nel campo di tributinon armonizzati, alcun obbligo di attivare il contraddittorio endoproce-dimentale se non nei casi, qui non ricorrenti, espressamente previstidalla legge.4.

Avverso la pronuncia del secondo Giudice la [OSCURATO:PERSONA] 151 S.r.l.in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a settemotivi.5.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2729c.c.».

Secondo la ricorrente non sussistevano i presupposti previstidalla legge per procedere, come aveva fatto l’Ufficio, all’accertamentoanalitico-induttivo del reddito d’impresa sia perché non era stato chia-rito in base a quali elementi la propria contabilità fosse stata conside-rata inattendibile, sia perché, comunque, gli elementi indiziari impie-gati dall’Agenzia fiscale per la determinazione di maggiori ricavi – cioèle percentuali provvigionali dichiarate da altri soggetti esercenti la me-desima attività e l’aggio spettante al punto vendita di cui all’art. 5 delD.M. n. 179 del 2003 – non assurgevano al rango di presunzioni gravi,precise e concordanti.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 56 DPR 633/1972» poiché la sen-tenza impugnata ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullitàdell’avviso di accertamento per non corretto esercizio del potere sosti-tutivo da parte del firmatario.

Secondo la ricorrente la delega prodottadall’Agenzia delle entrate nel giudizio di merito non era idonea a inve-stire il firmatario del potere di sottoscrizione dell’atto, non essendoessa motivata in relazione alle ragioni della sua adozione, essendopriva di un termine di validità ed essendo stata conferita ad un soggettonon avente la qualifica di funzionario della terza area.3.

Con il terzo motivo di ricorso si censurano le medesime dedotte ca-renze della delega di firma, ma sul piano dell’omesso esame di un fattodecisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 11 comma 2 DM 111/2006, degli art. 1- art. 7 comma 3 e 4,lett. d) ed e) – art. 10 comma 1 punti 6, 7 e 9 – art. 19 comma 2 e 3tutti del DPR 633/72 nonché dell’art. 13, parte B, lett. f della Direttivadel Consiglio del 17.05.1977 n. 77/388/CE ovvero dell’art. 135, lett. 1della Direttiva del Consiglio del 28.11.2006 n. 2006/112/CE».

Secondola ricorrente la propria attività economica non poteva qualificarsi, di-versamente da quanto ritenuto dall’Ufficio, come raccolta di giocate escommesse e, di conseguenza, non poteva ad essa applicarsi il dispostodell’art. 11, comma 2, D.M. n. 111 del 2006, a mente del quale leoperazioni relative all’esercizio delle scommesse, ivi comprese le ope-razioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall’imposta sulvalore aggiunto ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 7, d.P.R. n. 633del 1972; pertanto non era neppure applicabile la disposizione di cuiall’art. 19, comma 2, d.P.R. cit. – invece posta dall’Ufficio a base dellaNumero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026rettifica in materia di Iva – secondo cui non è detraibile l’imposta rela-tiva all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioniesenti.

Venendo invece in rilievo un servizio reso tramite mezzi elet-tronici di elaborazione e di fornitura dati, da considerarsi effettuatofuori dall’Italia in quanto destinato ad un bookmaker che è soggettopassivo Iva nello Stato dell’Unione europea in cui è stabilito, trovavapiuttosto applicazione il terzo comma del citato art. 19 che esclude ladetta indetraibilità per le operazioni effettuate fuori dal territorio delloStato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero dirittoalla detrazione dell’imposta.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degliart. 24 L 4/1928, art. 7 e 12 L 212/2000, nonché degli art. 41, 47 e 48della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (2000/C 364/01) che, inbase all’art. 6 del Trattato di Lisbona (2007/C 306/01), ha assunto ilvalore giuridico dei trattati nonché degli artt. 111, 117, 3, 24 dellaCostituzione e dell’interpretazione loro costituzionalmente orientatadella normativa richiamata».

Secondo la ricorrente la sentenza impu-gnata è incorsa in un duplice errore quanto all’eccepita questione dellamancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale poiché,da un lato, si è limitata a richiamare l’orientamento giurisprudenzialeche nega la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale in materia di tributi non armonizzati, senza peròconsiderare che tra le imposte che costituiscono oggetto del conten-dere vi è anche l’Iva, indubbiamente imposta armonizzata, dall’altro,non considera che, anche alla luce di quanto sancito dall’art. 6 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione, il diritto di partecipazionedell’interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda ha va-lenza generale e va dunque applicato anche negli accertamenti concer-nenti tributi non armonizzati.Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/20266.

Con il sesto e il settimo motivo la ricorrente ha censurato, sottodiversi profili, la statuizione della sentenza appellata concernente il re-golamento delle spese di lite.7.

Il quarto motivo di ricorso pone la questione se l’attività di meraaccettazione delle scommesse in nome dell’organizzatore, che un ope-ratore eserciti senza avere alcun margine di discrezionalità nella deter-minazione dell’oggetto delle stesse, nella fissazione delle relative quo-tazioni e nella decisione di accettarle o meno, possa o meno esserequalificata, ai fini dell’esenzione Iva prevista dall’art. 13, parte B, lett.f), della sesta Direttiva n. 77/388/CE nonché dall’art. 10, comma 1, n.7, d.P.R. n. 633 del 1972, come operazione relativa all’esercizio discommesse.La questione, stante la sua novità, merita, ad avviso del Collegio, diessere approfondita in udienza pubblica.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Vitiello, rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026- intimata -proposto avverso la sentenza n. 167/10/18, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1° febbraio2018;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] 151 S.r.l., società che opera quale centro di trasmis-sione dati in collegamento con il bookmaker comunitario Goldbet, im-pugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno l’av-viso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva deter-minato nei suoi confronti maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap perl’anno d’imposta 2009. Alla base dell’avviso di accertamento l’Ufficioaveva posto due rilievi: i) la quota provvigionale dichiarata dalla con-tribuente per il suo centro operativo di Livorno (5,97%) era troppobassa e andava applicata, sulla base di elementi presuntivi, la più ele-vata quota percentuale dell’8%, con conseguente ricalcolo delle impo-ste sui maggiori ricavi così determinati; ii) le prestazioni rese dalla con-tribuente al bookmaker comunitario erano esenti da Iva, sicché nonera detraibile l’Iva sugli acquisti, invece detratta per l’ammontare dieuro 4.353,00.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alla pretesaconcernente le imposte Ires e Irap, confermando invece la legittimitàdell’accertamento quanto all’Iva.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, investita dell’ap-pello principale dell’Agenzia delle entrate e dell’appello incidentale dellacontribuente, accolse il primo e rigettò il secondo, evidenziando, in sin-tesi, che sussistevano i presupposti per l’utilizzazione, ai fini della rico-Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026struzione del valore totale delle provvigioni, della contestata metodo-logia di accertamento analitico-induttiva impiegata nella specie dall’Uf-ficio; che, contrariamente a quanto eccepito dalla società, l’avviso diaccertamento impugnato era stato regolarmente sottoscritto da unfunzionario delegato dal direttore provinciale dell’Agenzia; e che nonsussisteva la censurata violazione del contraddittorio endoprocedimen-tale, non sussistendo in capo all’Amministrazione, nel campo di tributinon armonizzati, alcun obbligo di attivare il contraddittorio endoproce-dimentale se non nei casi, qui non ricorrenti, espressamente previstidalla legge.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la [OSCURATO:PERSONA] 151 S.r.l.in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a settemotivi.5. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2729c.c.». Secondo la ricorrente non sussistevano i presupposti previstidalla legge per procedere, come aveva fatto l’Ufficio, all’accertamentoanalitico-induttivo del reddito d’impresa sia perché non era stato chia-rito in base a quali elementi la propria contabilità fosse stata conside-rata inattendibile, sia perché, comunque, gli elementi indiziari impie-gati dall’Agenzia fiscale per la determinazione di maggiori ricavi – cioèle percentuali provvigionali dichiarate da altri soggetti esercenti la me-desima attività e l’aggio spettante al punto vendita di cui all’art. 5 delD.M. n. 179 del 2003 – non assurgevano al rango di presunzioni gravi,precise e concordanti.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 56 DPR 633/1972» poiché la sen-tenza impugnata ha erroneamente disatteso l’eccezione di nullitàdell’avviso di accertamento per non corretto esercizio del potere sosti-tutivo da parte del firmatario. Secondo la ricorrente la delega prodottadall’Agenzia delle entrate nel giudizio di merito non era idonea a inve-stire il firmatario del potere di sottoscrizione dell’atto, non essendoessa motivata in relazione alle ragioni della sua adozione, essendopriva di un termine di validità ed essendo stata conferita ad un soggettonon avente la qualifica di funzionario della terza area.3. Con il terzo motivo di ricorso si censurano le medesime dedotte ca-renze della delega di firma, ma sul piano dell’omesso esame di un fattodecisivo della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 11 comma 2 DM 111/2006, degli art. 1- art. 7 comma 3 e 4,lett. d) ed e) – art. 10 comma 1 punti 6, 7 e 9 – art. 19 comma 2 e 3tutti del DPR 633/72 nonché dell’art. 13, parte B, lett. f della Direttivadel Consiglio del 17.05.1977 n. 77/388/CE ovvero dell’art. 135, lett. 1della Direttiva del Consiglio del 28.11.2006 n. 2006/112/CE». Secondola ricorrente la propria attività economica non poteva qualificarsi, di-versamente da quanto ritenuto dall’Ufficio, come raccolta di giocate escommesse e, di conseguenza, non poteva ad essa applicarsi il dispostodell’art. 11, comma 2, D.M. n. 111 del 2006, a mente del quale leoperazioni relative all’esercizio delle scommesse, ivi comprese le ope-razioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall’imposta sulvalore aggiunto ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 7, d.P.R. n. 633del 1972; pertanto non era neppure applicabile la disposizione di cuiall’art. 19, comma 2, d.P.R. cit. – invece posta dall’Ufficio a base dellaNumero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/2026rettifica in materia di Iva – secondo cui non è detraibile l’imposta rela-tiva all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioniesenti. Venendo invece in rilievo un servizio reso tramite mezzi elet-tronici di elaborazione e di fornitura dati, da considerarsi effettuatofuori dall’Italia in quanto destinato ad un bookmaker che è soggettopassivo Iva nello Stato dell’Unione europea in cui è stabilito, trovavapiuttosto applicazione il terzo comma del citato art. 19 che esclude ladetta indetraibilità per le operazioni effettuate fuori dal territorio delloStato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero dirittoalla detrazione dell’imposta.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degliart. 24 L 4/1928, art. 7 e 12 L 212/2000, nonché degli art. 41, 47 e 48della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (2000/C 364/01) che, inbase all’art. 6 del Trattato di Lisbona (2007/C 306/01), ha assunto ilvalore giuridico dei trattati nonché degli artt. 111, 117, 3, 24 dellaCostituzione e dell’interpretazione loro costituzionalmente orientatadella normativa richiamata». Secondo la ricorrente la sentenza impu-gnata è incorsa in un duplice errore quanto all’eccepita questione dellamancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale poiché,da un lato, si è limitata a richiamare l’orientamento giurisprudenzialeche nega la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorioendoprocedimentale in materia di tributi non armonizzati, senza peròconsiderare che tra le imposte che costituiscono oggetto del conten-dere vi è anche l’Iva, indubbiamente imposta armonizzata, dall’altro,non considera che, anche alla luce di quanto sancito dall’art. 6 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione, il diritto di partecipazionedell’interessato al procedimento amministrativo che lo riguarda ha va-lenza generale e va dunque applicato anche negli accertamenti concer-nenti tributi non armonizzati.Numero registro generale 25588/2018Numero sezionale 9053/2025Numero di raccolta generale 8584/2026Data pubblicazione 07/04/20266. Con il sesto e il settimo motivo la ricorrente ha censurato, sottodiversi profili, la statuizione della sentenza appellata concernente il re-golamento delle spese di lite.7. Il quarto motivo di ricorso pone la questione se l’attività di meraaccettazione delle scommesse in nome dell’organizzatore, che un ope-ratore eserciti senza avere alcun margine di discrezionalità nella deter-minazione dell’oggetto delle stesse, nella fissazione delle relative quo-tazioni e nella decisione di accettarle o meno, possa o meno esserequalificata, ai fini dell’esenzione Iva prevista dall’art. 13, parte B, lett.f), della sesta Direttiva n. 77/388/CE nonché dall’art. 10, comma 1, n.7, d.P.R. n. 633 del 1972, come operazione relativa all’esercizio discommesse.La questione, stante la sua novità, merita, ad avviso del Collegio, diessere approfondita in udienza pubblica. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente
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