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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1998

Cassazione n. 09670/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1998 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati e in particolare quanto al primo, perchè il giudizio di inammissibilità della prima censura esposta con il gravame di merito, ritenuta affetta da aspecificità estrinseca (quanto ai tratti fondanti il giudizio di responsabilità per la falsa testimonianza a prescindere dalla definizione del processo in occasione del quale la deposizione falsa è stata resa) non merita critiche perchè effettivamente diretta a rassegnare concreti vizi di specificità del ricorso rispetto alla valutazione fondante la responsabilità rassegnata in primo grado (non potendosi r peraltroi.trascurare che la valutazione in questione è stata resa nel contraddittorio delle parti e non de plano sicchè, anche se nei contenuti, la stessa possa ritenersi destinata a celare un 0 giudizio di manifesta infondatezza nel merito dell'assunto difensivo, in ogni caso siffatta conclusione può dirsi oggi consolidata alla luce del ricorso che occupa, che non ne contesta la correttezza); quanto al secondo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche perchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1998 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati e in particolare quanto al primo, perchè il giudizio di inammissibilità della prima censura esposta con il gravame di merito, ritenuta affetta da aspecificità estrinseca (quanto ai tratti fondanti il giudizio di responsabilità per la falsa testimonianza a prescindere dalla definizione del processo in occasione del quale la deposizione falsa è stata resa) non merita critiche perchè effettivamente diretta a rassegnare concreti vizi di specificità del ricorso rispetto alla valutazione fondante la responsabilità rassegnata in primo grado (non potendosi r peraltroi.trascurare che la valutazione in questione è stata resa nel contraddittorio delle parti e non de plano sicchè, anche se nei contenuti, la stessa possa ritenersi destinata a celare un 0 giudizio di manifesta infondatezza nel merito dell'assunto difensivo, in ogni caso siffatta conclusione può dirsi oggi consolidata alla luce del ricorso che occupa, che non ne contesta la correttezza); quanto al secondo, afferente al mancato riconoscimento delle generiche perchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09670/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris