CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26812/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui ai motivi di ricorso, con lequali si contesta la responsabiltà del ricorrente per il delitto di truffa, se ne deverilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente proponeuna mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede,stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione ilcompimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quelladi reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finidella decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]